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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/629

Regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/583 per aggiornare, alla fase S3, i parametri tecnici usati per identificare le obbligazioni illiquide e per determinare la SSTI. La finalità è ampliare in modo progressivo la trasparenza sui mercati obbligazionari senza compromettere la liquidità e la protezione dei fornitori di liquidità. L’intervento recepisce la valutazione annuale dell’ESMA, che ha ritenuto opportuno il passaggio alla fase successiva.

Adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni per le obbligazioni nell’ambito delle norme di trasparenza MiFIR, passando alla fase S3 per taluni criteri.

Ambito di applicazione

Si applica alle obbligazioni nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2017/583, cioè ai criteri utilizzati per determinare: (i) le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell’articolo 6 e (ii) la dimensione specifica dello strumento (SSTI) ai fini dell’articolo 5. L’adeguamento riguarda i valori parametrici delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni da utilizzare nella metodologia di calcolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili per le obbligazioni

Il regolamento delegato (UE) 2022/629 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/583 nell’ambito della disciplina MiFIR sulla trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari. L’intervento recepisce l’approccio graduale previsto per alcune soglie tecniche applicabili alle obbligazioni, con il passaggio alla fase S3 per i parametri rilevanti relativi alla liquidità e alla SSTI.

Contesto e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2017/583 stabilisce i requisiti di trasparenza per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. Per assicurare un’applicazione ordinata dei requisiti, esso prevedeva un’introduzione graduale annuale, nell’arco di quattro anni a partire dal 2019, di determinate soglie di trasparenza, in particolare per il criterio del "numero medio giornaliero delle operazioni" e per i percentili usati per determinare la dimensione specifica dello strumento (SSTI), che consente la deroga alla trasparenza pre-negoziazione.

Ruolo dell’ESMA e motivazione dell’aggiornamento

Il passaggio alla fase successiva non è automatico: l’ESMA deve trasmettere alla Commissione una valutazione annuale sulla congruità del passaggio, considerando l’evoluzione dei volumi di negoziazione e gli effetti sulla liquidità e sui partecipanti al mercato. Il 22 luglio 2021 l’ESMA ha trasmesso la propria valutazione e una nuova versione delle norme tecniche di regolamentazione. Dalla valutazione è emerso che, secondo i criteri della fase S2, risultavano liquide tra l’1,57 % e il 2,58 % delle obbligazioni scambiate tra il primo e il quarto trimestre del 2020 e che il passaggio alla fase S3 comporta un aumento di circa il 40 %.

Impatto atteso sulla SSTI e sulla trasparenza

Per la SSTI, l’ESMA ha evidenziato che il passaggio dalla fase S2 alla fase S3 inciderebbe soprattutto sulla negoziazione di obbligazioni sovrane e di altre obbligazioni pubbliche, per le quali l’aumento è più marcato. Tali strumenti sono però normalmente negoziati nell’intervallo tra 3 e 6 milioni di EUR; secondo l’ESMA, la fase S3 mantiene la SSTI pre-negoziazione a un livello sufficientemente basso da proteggere i fornitori di liquidità dall’impatto sul mercato degli ordini di grandi dimensioni, pur ampliando il numero di obbligazioni liquide soggette alla trasparenza pre-negoziazione.

Modifiche normative introdotte

L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2017/583:

  • per la determinazione delle obbligazioni senza mercato liquido ai fini dell’articolo 6, il criterio del "numero medio giornaliero delle operazioni" va applicato con il valore della fase S3, pari a 7 operazioni giornaliere;
  • per la determinazione della SSTI ai fini dell’articolo 5, la metodologia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), utilizza il 50° percentile della fase S3;
  • per la metodologia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), continua a կիրառarsi il percentile della fase S1, pari al 30° percentile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento del criterio di liquidità per le obbligazioni

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/583 è sostituito per prevedere che, ai fini dell’articolo 6 e secondo la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), il criterio del "numero medio giornaliero delle operazioni" sia applicato utilizzando il valore corrispondente alla fase S3, pari a 7 operazioni giornaliere, per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido.

Aggiornamento dei percentili per la SSTI

L’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito per stabilire che, ai fini dell’articolo 5 e secondo la metodologia dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3, pari al 50° percentile. Per la metodologia di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), resta applicabile il percentile corrispondente alla fase S1, pari al 30° percentile.

Base tecnica e valutazione ESMA

Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall’ESMA, che il 22 luglio 2021 ha trasmesso alla Commissione la propria valutazione annuale e una nuova versione delle norme. La valutazione ha considerato l’evoluzione dei volumi di negoziazione e gli impatti attesi sul mercato, concludendo per il passaggio alla fase S3.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza di mercatoobblighi di negoziazioneobblighi di trasparenza pre-negoziazione

Testo integrale

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