Regolamento (UE) 2022/70
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/70 della Commissione del 12 gennaio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Schaf-Heumilch» / «Sheep's Haymilk» / «Latte fieno di pecora» / «Lait de foin de brebis» / «Leche de heno de oveja» (STG)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo a una specialità tradizionale garantita già registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica consiste anche nell'estensione della denominazione con l'aggiunta della forma slovena "Ovčje seneno mleko". Poiché non sono state presentate opposizioni nella procedura prevista, la Commissione dispone l'approvazione della modifica pubblicata.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Schaf-Heumilch" / "Sheep's Haymilk" / "Latte fieno di pecora" / "Lait de foin de brebis" / "Leche de heno de oveja" (STG), con aggiunta della denominazione slovena "Ovčje seneno mleko".
Ambito di applicazione
Si applica alla STG registrata a favore del prodotto lattiero-caseario a base di latte di pecora denominato "Schaf-Heumilch" e alle sue denominazioni in lingua inglese, italiana, francese, spagnola e, a seguito della modifica, slovena. Rileva per gli operatori che producono, commercializzano o tutelano tale specialità tradizionale garantita nell'Unione europea, nonché per le autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo, ma il regolamento riguarda esclusivamente l'approvazione della modifica del disciplinare di una denominazione già registrata.
Approvazione della modifica del disciplinare della STG "Schaf-Heumilch" / "Sheep's Haymilk" / "Latte fieno di pecora"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/70 della Commissione approva una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita già registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore e riguarda anche l'integrazione della denominazione con la variante slovena "Ovčje seneno mleko".
Contesto normativo e procedura
La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica dell'atto, nonché l'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, per l'esame della domanda presentata dall'Austria. La STG interessata era stata registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/486. Poiché la modifica è considerata non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni e approvazione
Nel corso della procedura non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale motivo, la Commissione dispone l'approvazione della modifica del disciplinare pubblicata.
Effetti giuridici e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori interessati dalla STG e per le autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la STG "Schaf-Heumilch" / "Sheep's Haymilk" / "Latte fieno di pecora" / "Lait de foin de brebis" / "Leche de heno de oveja". La modifica comprende l'inserimento della denominazione "Ovčje seneno mleko".
Qualificazione della modifica come non minore e procedura seguita
La Commissione qualifica la modifica come non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Assenza di opposizioni
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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