Ordinanza n. 788/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento di revoca del nulla osta ai fini di lavoro subordinato dello straniero per lavoro non stagionale n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta ai fini dell'ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il datore di lavoro aveva trasmesso all'amministrazione, mediante PEC anteriore all'adozione del provvedimento finale, documenti che la Prefettura aveva successivamente indicato come mancanti. La questione riguarda quindi l'omessa considerazione di documentazione già entrata nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, nonostante il mancato caricamento della stessa sul portale ALI.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio e ha rinviato la prosecuzione del giudizio. Ha ordinato alla Prefettura di Salerno di esaminare la documentazione trasmessa via PEC dal datore di lavoro prima dell'adozione della revoca, prescindendo dalla formalità del caricamento sul portale ALI, e di verificare se, qualora i documenti fossero stati caricati sul portale, il procedimento avrebbe avuto esito diverso e favorevole al ricorrente, tale da evitare la revoca del nulla osta. Qualora rilevi incompletezze, l'amministrazione dovrà esplicitarle. Gli esiti dovranno essere depositati secondo le forme del PAT entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Il giudice ha precisato che ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese resta impregiudicata, e ha rinviato la causa all'udienza camerale del 9 giugno 2026. Non è stata ancora definita la domanda cautelare o di annullamento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando documenti rilevanti siano stati trasmessi all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento finale e siano entrati nella sua sfera di conoscenza, l'amministrazione deve prenderli in considerazione anche se non sono stati caricati secondo una specifica formalità telematica prevista dal procedimento.
- Nei procedimenti riguardanti l'ingresso e il lavoro dello straniero, le formalità telematiche non possono giustificare l'omessa valutazione di documenti già conosciuti dall'amministrazione, soprattutto quando vengono in rilievo diritti fondamentali della persona, ferma la necessità di bilanciarli con le esigenze di sicurezza e di sostenibilità dei flussi migratori.
- In sede istruttoria il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di verificare se la documentazione già trasmessa, ove correttamente considerata, avrebbe potuto determinare un esito procedimentale diverso e favorevole all'interessato, imponendo altresì l'esplicitazione delle eventuali incompletezze documentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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