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Direttiva 2011/7

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/7/UE rifonde la disciplina europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sostituendo la direttiva 2000/35/CE. Impone agli Stati membri di garantire termini di pagamento più stringenti, interessi di mora automatici e un risarcimento minimo forfettario dei costi di recupero, con regole più severe per le pubbliche amministrazioni. La direttiva lascia agli Stati margini di attuazione su aspetti specifici, ma fissa standard minimi e consente solo deroghe limitate e giustificate. Il termine generale di recepimento è il 16 marzo 2013.

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con regole armonizzate su interessi di mora, termini di pagamento e risarcimento dei costi di recupero.

Ambito di applicazione

Si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese, oppure tra imprese e pubbliche amministrazioni, relativa alla fornitura di merci o alla prestazione di servizi. Include anche la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici e i lavori di ingegneria civile, nonché le transazioni tra appaltatori principali e fornitori/subappaltatori. Restano esclusi i rapporti con i consumatori, i pagamenti diversi dal corrispettivo commerciale (ad esempio assegni, titoli di credito o risarcimenti danni, compresi quelli dovuti da assicuratori) e, facoltativamente per gli Stati membri, i debiti soggetti a procedure concorsuali, comprese quelle di ristrutturazione del debito.

Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

La direttiva rifonde la disciplina già contenuta nella direttiva 2000/35/CE e intende contrastare i ritardi di pagamento nel mercato interno, considerati dannosi per la liquidità delle imprese, la competitività e la redditività, soprattutto delle PMI. Il legislatore dell’Unione introduce standard minimi armonizzati su interessi di mora, termini massimi di pagamento e risarcimento dei costi di recupero, con particolare severità nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Finalità e razionale dell’intervento

La direttiva muove dalla constatazione che, nelle transazioni commerciali, molti pagamenti avvengono oltre i termini pattuiti o legali, con effetti negativi sulla gestione finanziaria delle imprese e con rischi accentuati nei periodi di recessione. Viene evidenziata la necessità di una cultura dei pagamenti rapidi, anche mediante misure che rendano economicamente meno conveniente il ritardo di pagamento.

Ambito di applicazione

L’ambito applicativo è limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Rientrano sia le operazioni tra imprese, sia quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni; sono incluse anche la progettazione e l’esecuzione di opere ed edifici pubblici e i lavori di ingegneria civile, nonché i rapporti tra appaltatori principali e fornitori/subappaltatori. La direttiva non disciplina:

  • le transazioni con i consumatori;
  • gli interessi relativi ad altri tipi di pagamenti, come quelli dovuti per assegni o titoli di credito;
  • i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, compresi quelli dovuti da assicuratori. Gli Stati membri possono inoltre escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito.

Definizioni chiave

L’articolo 2 contiene le definizioni rilevanti per l’attuazione nazionale. In particolare:

  • per �etransazioni commerciali�bb si intendono le transazioni tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi contro corrispettivo;
  • per �epubblica amministrazione�bb vale la nozione di amministrazione aggiudicatrice tratta dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
  • per �eimpresa�bb si intende ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell’ambito di un’attività economica o professionale indipendente;
  • il �eritardo di pagamento�bb ricorre quando il pagamento non avviene nel termine contrattuale o legale e sussistono le condizioni per la mora;
  • gli �einteressi legali di mora�bb sono interessi semplici pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
  • l�e9importo dovuto�bb comprende anche imposte, dazi, tasse e oneri indicati in fattura.

Regime delle transazioni tra imprese

Per le transazioni tra imprese, gli Stati membri devono garantire che il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza necessità di sollecito, purché abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e di legge e il ritardo sia imputabile al debitore. Il tasso di riferimento applicabile è determinato semestralmente:

  • per il primo semestre, quello in vigore il 1° gennaio;
  • per il secondo semestre, quello in vigore il 1° luglio.

Se il contratto non prevede una scadenza o un periodo di pagamento, gli interessi decorrono, in linea generale, dopo 30 giorni di calendario:

  • dal ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente;
  • se tale data non è certa, dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
  • se la fattura è ricevuta prima della consegna/prestazione, dalla data di consegna/prestazione;
  • se è prevista una procedura di accettazione o verifica e la fattura è ricevuta prima o contestualmente ad essa, dalla data di accettazione/verifica.

La direttiva impone inoltre che:

  • la procedura di accettazione o verifica non superi, di regola, 30 giorni di calendario dalla consegna o prestazione;
  • il periodo di pagamento contrattuale non superi, di regola, 60 giorni di calendario. In entrambi i casi sono ammesse deroghe solo se espressamente pattuite e purché non risultino gravemente inique per il creditore.

Regime delle transazioni con pubbliche amministrazioni

Quando il debitore è una pubblica amministrazione, la direttiva stabilisce una disciplina più rigorosa. Il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza sollecito quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi della mora. Il termine di pagamento non deve superare, di regola, 30 giorni di calendario, calcolati secondo le ipotesi indicate dalla direttiva. È inoltre espressamente vietato che la data di ricevimento della fattura sia oggetto di accordo contrattuale tra debitore e creditore.

La direttiva consente agli Stati membri di prorogare fino a 60 giorni di calendario il termine di pagamento soltanto per:

  • amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e soggette ai requisiti di trasparenza della direttiva 2006/111/CE;
  • enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e siano riconosciuti a tal fine. Se si avvalgono di tale proroga, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione entro il 16 marzo 2018. La Commissione deve quindi riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sugli Stati membri che hanno prorogato i termini e sull’impatto sul mercato interno, in particolare sulle PMI.

Anche la procedura di accettazione o verifica nelle transazioni con pubbliche amministrazioni non può superare 30 giorni di calendario, salvo deroga espressa e purché non gravemente iniqua; se diversa dal termine ordinario, la deroga deve risultare giustificata dalla natura del contratto o da sue caratteristiche specifiche e comunque non può oltrepassare 60 giorni.

Pagamenti rateali

La direttiva non vieta pagamenti a rate o scaglionati. In caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza, interessi di mora e risarcimento si calcolano esclusivamente sugli importi scaduti, non sull’intero corrispettivo residuo.

Risarcimento dei costi di recupero

Per dissuadere i ritardi, la direttiva riconosce al creditore un minimo forfettario di 40 EUR quando gli interessi di mora diventano esigibili. Tale importo è dovuto senza sollecito e costituisce risarcimento dei costi di recupero sostenuti. Oltre al forfait, il creditore può chiedere un ulteriore risarcimento ragionevole per i costi eccedenti, compresi quelli derivanti dall’incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti. Il sistema è concepito come minimo armonizzato, con possibilità per gli Stati membri di prevedere importi più elevati o più favorevoli al creditore.

Clausole contrattuali e prassi gravemente inique

L’articolo 7 introduce un controllo sulla libertà contrattuale quando questa sia usata a danno del creditore. Una clausola o prassi relativa a data o periodo di pagamento, tasso di mora o risarcimento dei costi di recupero non può essere fatta valere, oppure dà diritto a risarcimento, se è gravemente iniqua. Nella valutazione si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui:

  • lo scostamento grave dalla corretta prassi commerciale e dal principio di buona fede e correttezza;
  • la natura del prodotto o del servizio;
  • l’eventuale motivo oggettivo del debitore per derogare ai parametri legali. L’esclusione degli interessi di mora è sempre considerata gravemente iniqua; l’esclusione del risarcimento dei costi di recupero è presunta gravemente iniqua. Gli Stati membri devono inoltre predisporre mezzi efficaci per impedire il ricorso continuato a tali clausole o prassi, compresa la legittimazione di organizzazioni rappresentative delle imprese o di soggetti aventi un legittimo interesse ad agire davanti alle autorità giurisdizionali o amministrative.

Trasparenza, sensibilizzazione e buone prassi

Gli Stati membri devono assicurare piena trasparenza sui diritti e sugli obblighi derivanti dalla direttiva, anche rendendo pubblico il tasso di interesse legale di mora applicabile. La Commissione deve pubblicare online le informazioni sui tassi vigenti nei vari Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre promuovere la consapevolezza delle imprese rispetto ai rimedi contro i ritardi di pagamento, mediante pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o altri strumenti idonei. Possono anche incoraggiare codici di pagamento rapido e iniziative analoghe volte a consolidare una cultura del pagamento tempestivo.

Riserva di proprietà

La direttiva tutela la clausola di riserva di proprietà: se pattuita espressamente prima della consegna delle merci, il venditore conserva la proprietà fino al pagamento integrale, secondo le disposizioni nazionali applicabili in base al diritto internazionale privato. Gli Stati membri possono anche mantenere o adottare regole sugli anticipi già versati dal debitore.

Recupero dei crediti non contestati

Per i crediti non contestati, gli Stati membri devono garantire che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante procedura accelerata e indipendentemente dall’importo, di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso o della domanda. Il termine non include i periodi necessari per le notifiche né i ritardi imputabili al creditore, come quelli per regolarizzare la domanda. La disposizione non pregiudica il regolamento (CE) n. 1896/2006.

Recepimento, facoltà di deroga e rapporti con la direttiva abrogata

Il termine di recepimento degli articoli 1-8 e 10 è fissato al 16 marzo 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli al creditore. In sede di recepimento, gli Stati membri possono decidere di escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013. Con effetto dal 16 marzo 2013 è abrogata la direttiva 2000/35/CE, che continua tuttavia ad applicarsi ai contratti anteriori eventualmente esclusi dal nuovo regime. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e favorire la competitività, in particolare delle PMI. Si applica a ogni pagamento a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale; gli Stati membri possono escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, incluse quelle di ristrutturazione del debito.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, transazioni commerciali, pubblica amministrazione, impresa, ritardo di pagamento, interessi di mora, interessi legali di mora, tasso di riferimento, importo dovuto, riserva di proprietà e titolo esecutivo. Per gli interessi legali di mora il tasso è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno 8 punti percentuali.

Transazioni tra imprese

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire il diritto agli interessi di mora senza sollecito quando il creditore ha adempiuto ai propri obblighi e non riceve l’importo dovuto nei termini per causa imputabile al debitore. In assenza di data di scadenza o periodo di pagamento contrattuale, gli interessi decorrono in via generale dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta equivalente, oppure dalla consegna/prestazione; è prevista una disciplina specifica per i casi con procedura di accettazione o verifica. Il periodo di pagamento contrattuale non può superare 60 giorni di calendario, salvo accordo espresso e purché non gravemente iniquo per il creditore; la procedura di accettazione o verifica non può durare oltre 30 giorni, salvo deroga espressa e non gravemente iniqua.

Transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni

L’articolo 4 stabilisce regole più rigorose quando il debitore è una pubblica amministrazione: il periodo di pagamento non deve superare, di regola, 30 giorni di calendario dalle ipotesi previste, con divieto di subordinare contrattualmente la data di ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prorogare fino a 60 giorni i termini per amministrazioni che svolgono attività economiche industriali o commerciali soggette alla direttiva 2006/111/CE e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, con obbligo di relazione alla Commissione entro il 16 marzo 2018 se si avvalgono della proroga. Anche qui la procedura di accettazione/verifica non può superare 30 giorni, salvo eccezioni limitate.

Termini di pagamento rateali

L’articolo 5 non vieta il pagamento a rate o scaglionato, ma prevede che interessi e risarcimento siano calcolati solo sugli importi effettivamente scaduti se una rata non viene pagata alla data concordata.

Risarcimento dei costi di recupero

L’articolo 6 garantisce al creditore, quando maturano interessi di mora, un importo forfettario minimo di 40 EUR, esigibile senza sollecito e a titolo di compensazione dei costi di recupero. Il creditore può inoltre ottenere un risarcimento ragionevole per i costi eccedenti il forfait, comprese le spese per avvocati o agenzie di recupero crediti.

Clausole e prassi gravemente inique

L’articolo 7 vieta o rende non opponibili le clausole/prassi gravemente inique per il creditore in materia di data o periodo di pagamento, interessi di mora e costi di recupero. L’esclusione degli interessi di mora è considerata sempre gravemente iniqua; l’esclusione del risarcimento dei costi di recupero è presunta tale. Gli Stati membri devono prevedere mezzi efficaci per impedire il ricorso continuato a tali clausole, anche mediante azioni di organizzazioni rappresentative delle imprese.

Trasparenza, sensibilizzazione e buone prassi

L’articolo 8 impone piena trasparenza sui diritti e obblighi della direttiva, inclusa la pubblicità del tasso legale di mora applicabile. La Commissione deve pubblicare online le informazioni sui tassi vigenti in tutti gli Stati membri; gli Stati membri devono promuovere campagne e strumenti di sensibilizzazione e possono incoraggiare codici di pagamento rapido.

Riserva di proprietà

L’articolo 9 tutela la riserva di proprietà: se pattuita espressamente prima della consegna, il venditore conserva la proprietà fino al pagamento integrale, secondo il diritto nazionale applicabile in materia di diritto internazionale privato. Gli Stati membri possono disciplinare gli anticipi già versati dal debitore.

Recupero dei crediti non contestati

L’articolo 10 obbliga gli Stati membri ad assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche con procedura accelerata e indipendentemente dall’importo, di norma entro 90 giorni dalla domanda quando debito e aspetti procedurali non sono contestati. Il calcolo del termine esclude le notifiche e i ritardi imputabili al creditore. È fatta salva la disciplina del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Recepimento, facoltà di mantenere norme più favorevoli e contratti preesistenti

L’articolo 12 impone il recepimento degli articoli 1-8 e 10 entro il 16 marzo 2013. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure di recepimento e possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli al creditore. Possono inoltre decidere di escludere i contratti conclusi prima del 16 marzo 2013.

Abrogazione della direttiva 2000/35/CE

L’articolo 13 abroga la direttiva 2000/35/CE con effetto dal 16 marzo 2013, salvo gli obblighi di recepimento e applicazione; essa continua ad applicarsi ai contratti anteriori eventualmente esclusi dal nuovo regime. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercato internodiritto commercialeappalti pubbliciprocedure concorsualipiccole e medie imprese

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