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Direttiva 2011/16

Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 , relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE

Normativa europea32011L0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro comune per la cooperazione amministrativa in materia fiscale tra Stati membri, sostituendo la direttiva 77/799/CEE. Regola lo scambio di informazioni su richiesta, automatico e spontaneo, oltre a forme ulteriori di assistenza quali presenza di funzionari, controlli simultanei, notifiche e riscontri. Prevede obblighi organizzativi per gli Stati membri, garanzie di riservatezza e protezione dei dati, nonché termini di recepimento differenziati, con applicazione generale dal 1° gennaio 2013 e per lo scambio automatico di cui all’articolo 8 dal 1° gennaio 2015.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale, con scambio di informazioni e altre forme di assistenza reciproca, e abrogazione della direttiva 77/799/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro, delle sue ripartizioni territoriali o amministrative e delle autorità locali, limitatamente alle imposte non già coperte da specifiche normative UE sulla cooperazione amministrativa. Sono espressamente esclusi l’IVA, i dazi doganali, le accise disciplinate da altri atti dell’Unione e i contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato o a enti di previdenza sociale di diritto pubblico. La direttiva opera nel territorio al quale si applicano i trattati ai sensi dell’articolo 52 TUE e riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, con possibili interazioni con paesi terzi nei limiti previsti.

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La direttiva istituisce un quadro uniforme di cooperazione amministrativa tra Stati membri per migliorare l’accertamento e la riscossione delle imposte in un contesto di crescente mobilità dei contribuenti e di operazioni transfrontaliere. Il legislatore dell’Unione sostituisce la direttiva 77/799/CEE, ritenuta non più adeguata, con uno strumento più chiaro e più ampio, fondato sul principio che la cooperazione deve essere efficace, tempestiva e basata su regole comuni.

Obiettivi e principi generali

La direttiva mira a contrastare frode ed evasione fiscale, ridurre gli effetti negativi della globalizzazione sul mercato interno e rafforzare la fiducia reciproca tra amministrazioni fiscali. Il modello adottato privilegia lo scambio di informazioni "prevedibilmente pertinenti" e prevede che gli Stati membri cooperino anche mediante mezzi elettronici, coordinamento con la Commissione e valutazione periodica dei risultati.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a tutte le imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro, comprese quelle delle ripartizioni territoriali, amministrative e delle autorità locali, purché non siano già coperte da altri atti dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa. Sono esclusi IVA, dazi doganali, accise già armonizzate altrove e contributi previdenziali obbligatori. Restano fuori anche diritti e tasse di natura contrattuale o corrispettiva di servizi pubblici.

Definizioni e struttura organizzativa

Le definizioni dell’articolo 3 delimitano le figure operative: autorità competente, ufficio centrale di collegamento, servizi di collegamento, funzionari competenti, autorità richiedente e interpellata, oltre alle nozioni di scambio su richiesta, automatico e spontaneo. Ogni Stato membro doveva notificare alla Commissione, entro un mese dall’11 marzo 2011, l’autorità competente e aggiornare senza indugio le modifiche. Ciascuno Stato può inoltre designare un ufficio centrale unico di collegamento, servizi di collegamento e funzionari competenti, secondo la propria organizzazione interna.

Scambio di informazioni su richiesta

Su richiesta di uno Stato membro, l’altro deve trasmettere le informazioni in suo possesso o reperite tramite indagine amministrativa. L’autorità interpellata è tenuta a effettuare le indagini necessarie e a trattare la richiesta come se agisse per fini propri, potendo trasmettere anche documenti originali se la normativa nazionale lo consente. La direttiva impone tempi stringenti: conferma di ricezione entro 7 giorni lavorativi, risposta entro 6 mesi, ridotti a 2 mesi se le informazioni sono già disponibili, con obbligo di segnalare carenze della richiesta entro un mese.

Scambio automatico obbligatorio

L’articolo 8 introduce uno scambio automatico obbligatorio, a decorrere dai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, per cinque categorie di reddito e capitale: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non già coperti da altri strumenti UE, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Gli Stati membri dovevano indicare alla Commissione, entro il 1° gennaio 2014, le categorie per le quali dispongono di informazioni e possono segnalare di non voler ricevere determinate categorie o importi minimi. Lo scambio deve avvenire almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale, e la Commissione era tenuta a presentare entro il 1° luglio 2017 una relazione complessiva, con eventuale proposta di ampliamento delle categorie e delle condizioni.

Scambio spontaneo, presenza sul territorio e controlli simultanei

La direttiva disciplina anche lo scambio spontaneo in ipotesi tipiche di rischio fiscale transfrontaliero, tra cui perdita di gettito, vantaggi fiscali concessi in uno Stato con effetti nell’altro, trasferimenti fittizi di utili e informazioni raccolte che possano essere utili all’altro Stato. Le informazioni spontanee devono essere trasmesse entro un mese e la ricezione confermata entro 7 giorni lavorativi. Sono inoltre previste la presenza di funzionari di uno Stato membro negli uffici o durante le indagini nell’altro Stato membro e i controlli simultanei su persone di interesse comune, previa decisione concordata e designazione di un rappresentante coordinatore.

Notifica amministrativa e riscontro

L’assistenza include la notifica di atti e decisioni fiscali nello Stato membro in cui il destinatario si trova, con richiesta che indichi contenuto dell’atto, destinatario e dati utili all’identificazione. Lo Stato richiedente può farvi ricorso solo se non può notificare direttamente o se la notificazione interna comporta difficoltà sproporzionate; resta comunque possibile la notifica diretta per posta raccomandata o elettronica. È previsto inoltre un riscontro, su richiesta, sull’uso delle informazioni trasmesse, da fornire entro tre mesi dalla conoscenza dei risultati, oltre a un riscontro annuale per lo scambio automatico.

Riservatezza, uso dei dati e limiti

Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto d’ufficio e possono essere utilizzate, in via ordinaria, per l’amministrazione e applicazione delle imposte rientranti nell’ambito della direttiva, nonché per altre imposte e contributi contemplati dalla direttiva 2010/24/UE e per procedimenti sanzionatori fiscali. Con autorizzazione dello Stato di origine, e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato ricevente, possono essere usate per altri fini; la loro trasmissione a un terzo Stato membro è possibile solo secondo la procedura prevista e con possibilità di opposizione dello Stato di origine entro 10 giorni lavorativi. I limiti allo scambio sono espressamente circoscritti: non si può rifiutare la comunicazione per il solo fatto che i dati non servono allo Stato richiesto o che sono detenuti da banche, intermediari o fiduciari.

Rapporti con paesi terzi

La direttiva ammette anche, entro precisi limiti, il flusso di informazioni verso e da paesi terzi. Uno Stato membro può trasmettere ad altri Stati membri informazioni ricevute da un paese terzo se un accordo lo consente; può inoltre comunicare a un paese terzo informazioni ottenute in base alla direttiva, purché lo Stato di origine autorizzi la trasmissione e il paese terzo garantisca cooperazione nella raccolta delle prove di irregolarità fiscali.

Protezione dei dati

Tutti gli scambi sono soggetti alla disciplina UE sulla protezione dei dati personali. Per la corretta applicazione della direttiva, gli Stati membri possono limitare alcuni diritti e obblighi della direttiva 95/46/CE nella misura necessaria a tutelare interessi pubblici rilevanti, in particolare quelli indicati dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.

Strumenti tecnici, valutazione e recepimento

Gli scambi devono avvenire, per quanto possibile, mediante formulari tipo e formato elettronico standard, utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta le modalità pratiche tramite la procedura comitologica e gli Stati membri devono garantire il funzionamento interno del sistema, rinunciando di regola al rimborso delle spese di applicazione. Sul piano temporale, la direttiva deve essere recepita dal 1° gennaio 2013; le disposizioni sull’articolo 8 dal 1° gennaio 2015. La direttiva 77/799/CEE è abrogata dal 1° gennaio 2013 e la nuova disciplina entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni "prevedibilmente pertinenti" ai fini dell’amministrazione e applicazione delle leggi nazionali in materia di imposte rientranti nell’articolo 2. La direttiva disciplina anche gli scambi elettronici e la cooperazione tra Stati membri e Commissione in materia di coordinamento e valutazione. Restano salve l’assistenza giudiziaria penale e la cooperazione amministrativa più ampia prevista da altri strumenti, inclusi accordi bilaterali o multilaterali.

Ambito oggettivo e esclusioni

L’articolo 2 estende la direttiva a tutte le imposte riscosse da o per conto di Stati membri, ripartizioni territoriali o autorità locali, ma esclude IVA, dazi doganali, accise già coperte da altra normativa UE e contributi previdenziali obbligatori. Sono esclusi anche diritti per certificati o documenti e tasse contrattuali corrispettive di servizi pubblici.

Definizioni e organizzazione amministrativa

L’articolo 3 definisce autorità competente, ufficio centrale di collegamento, servizi di collegamento, funzionari competenti, autorità richiedente e interpellata, indagine amministrativa e le diverse forme di scambio informativo. L’articolo 4 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, entro un mese dall’11 marzo 2011, l’autorità competente e di designare un ufficio centrale unico di collegamento; possono essere designati servizi di collegamento e funzionari competenti. Sono previste regole di coordinamento interno e informazione tra uffici centrali, servizi e Commissione.

Scambio di informazioni su richiesta

Gli articoli 5-7 disciplinano lo scambio su richiesta: l’autorità interpellata deve trasmettere le informazioni di cui all’articolo 1 in suo possesso o ottenute tramite indagine amministrativa. Le indagini vanno svolte come se l’autorità agisse per fini propri; su richiesta possono essere trasmessi i documenti originali, se consentito dal diritto nazionale. I termini sono: conferma di ricezione entro 7 giorni lavorativi, risposta entro 6 mesi o, se le informazioni sono già disponibili, entro 2 mesi; eventuali carenze vanno segnalate entro un mese. Se non è possibile rispondere, l’autorità interpellata informa l’autorità richiedente entro 3 mesi delle circostanze ostative; in caso di impossibilità o rifiuto per i motivi dell’articolo 17, la comunicazione dei motivi deve avvenire entro un mese.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

L’articolo 8 impone, a decorrere dai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, la comunicazione automatica delle informazioni disponibili relative a residenti di altri Stati membri su cinque categorie: redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non già coperti da altri strumenti UE, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione, entro il 1° gennaio 2014, le categorie per le quali dispongono di informazioni; possono indicare di non voler ricevere talune categorie o importi minimi. Entro il 1° luglio 2016 devono trasmettere statistiche e informazioni su costi e benefici; entro il 1° luglio 2017 la Commissione deve presentare una relazione e, se del caso, una proposta per ampliare categorie e condizioni, con possibile estensione a dividendi, plusvalenze e royalties. Lo scambio avviene almeno annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale; la Commissione fissa le modalità pratiche e gli accordi bilaterali o multilaterali su categorie aggiuntive devono essere trasmessi alla Commissione.

Scambio spontaneo di informazioni

Gli articoli 9 e 10 prevedono la comunicazione spontanea quando vi siano indizi di perdita di gettito in un altro Stato membro, riduzioni/esoneri con effetti fiscali transfrontalieri, strutture interposte che riducono l’imposta, trasferimenti fittizi di utili infragruppo o quando le informazioni raccolte in uno Stato siano utili per l’accertamento in un altro. Le informazioni devono essere trasmesse al più presto e comunque entro un mese dalla loro disponibilità; la ricezione va confermata entro 7 giorni lavorativi.

Presenza dei funzionari e controlli simultanei

L’articolo 11 consente, previo accordo, la presenza di funzionari dello Stato richiedente negli uffici dell’autorità interpellata o durante indagini amministrative nel territorio di quest’ultimo; può essere prevista la possibilità di interrogare persone ed esaminare documenti, nei limiti del diritto dello Stato interpellato. L’articolo 12 disciplina i controlli simultanei su persone di interesse comune o complementare: ciascuno Stato propone i casi, indica i motivi e il termine, gli altri decidono se partecipare e designano un rappresentante per dirigere e coordinare il controllo.

Notifica amministrativa e riscontro

L’articolo 13 consente la richiesta di notifica di atti e decisioni relativi all’applicazione della normativa fiscale nello Stato richiedente, secondo le norme dello Stato interpellato; la richiesta deve indicare contenuto, destinatario e dati utili. L’articolo 14 prevede un riscontro su richiesta per le informazioni scambiate ai sensi degli articoli 5 o 9, da inviare il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla conoscenza dei risultati dell’uso delle informazioni; è previsto inoltre un riscontro annuale per lo scambio automatico, secondo modalità bilaterali.

Utilizzo delle informazioni, segreto e trasferimento a terzi

L’articolo 16 stabilisce il segreto d’ufficio e consente l’uso delle informazioni per l’amministrazione e applicazione delle imposte di cui all’articolo 2, nonché per altre imposte e dazi della direttiva 2010/24/UE e per contributi previdenziali obbligatori; è ammesso anche l’uso in procedimenti giudiziari e amministrativi sanzionatori in materia fiscale. Con autorizzazione e nei limiti del diritto nazionale, le informazioni possono essere usate per altri fini; la trasmissione a un terzo Stato membro richiede notifica preventiva e possibilità di opposizione entro 10 giorni lavorativi da parte dello Stato di origine.

Limiti allo scambio e obblighi di cooperazione

L’articolo 17 limita lo scambio ai casi in cui l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti ordinarie di informazione e consente il rifiuto se indagini o raccolta dati violano la legge dello Stato interpellato, se lo Stato richiedente non può fornire informazioni equivalenti o in caso di segreti commerciali/professionali, processi commerciali o ordine pubblico. L’articolo 18 precisa che lo Stato interpellato deve attivare tutte le misure necessarie anche se non utilizza le informazioni per fini propri; non può rifiutare per il solo fatto che i dati sono detenuti da banche, intermediari o fiduciari o riguardano interessi proprietari. È prevista una deroga per periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2011 in casi in cui il rifiuto sarebbe stato possibile ai sensi della direttiva 77/799/CEE.

Scambio con paesi terzi

L’articolo 24 consente, a determinate condizioni, la trasmissione a Stati membri di informazioni ricevute da paesi terzi se prevista da un accordo con il paese terzo. È inoltre possibile trasmettere a un paese terzo informazioni ottenute in base alla direttiva, secondo il diritto interno in materia di dati personali, se lo Stato di origine autorizza la comunicazione e il paese terzo si impegna a cooperare per raccogliere elementi di prova su irregolarità o illeciti fiscali.

Protezione dei dati e riservatezza

L’articolo 25 assoggetta tutti gli scambi di informazioni alla direttiva 95/46/CE e impone agli Stati membri di limitare, per quanto necessario, la portata di alcuni diritti e obblighi della stessa direttiva per salvaguardare interessi pubblici rilevanti ex articolo 13, paragrafo 1, lettera e). Anche l’articolo 16 ribadisce la riservatezza e la protezione accordata alle informazioni analoghe dalla legge nazionale dello Stato ricevente.

Formulari standard, rete CCN e modalità tecniche

L’articolo 20 prevede formulari tipo per richieste, risposte, conferme di ricezione, richieste supplementari e dichiarazioni di incapacità o rifiuto; lo scambio automatico usa un formato elettronico tipo basato sul formato già previsto dalla direttiva 2003/48/CE. L’articolo 21 stabilisce che le informazioni siano trasmesse, per quanto possibile, elettronicamente tramite la rete CCN, con modalità pratiche adottate dalla Commissione; Commissione e Stati membri sostengono i rispettivi sviluppi tecnici e gli Stati membri rinunciano al rimborso delle spese, salvo eventuali indennità ai periti.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 29 impone il recepimento entro il 1° gennaio 2013 per la direttiva nel suo complesso, mentre le disposizioni dell’articolo 8 sullo scambio automatico vanno attuate dal 1° gennaio 2015. Gli Stati membri devono informare la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni essenziali nazionali. L’articolo 28 abroga la direttiva 77/799/CEE dal 1° gennaio 2013; la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiefiscalitàcooperazione amministrativascambio di informazioniprotezione dei datilotta all'evasione fiscale

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