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Sentenza

Sentenza n. 1371/2026 - Napoli, Sezione 9

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, dott. Mainenti, n. 1736/2016, emessa e depositata il 21.9.2016, n.r.g. lav. 2202/2015, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 11.1.2017, notificata in data 7.6.2018, non appellata, e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, n. 1736/2016, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 900 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario. Ha dedotto l'infruttuosa notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché il titolo giudiziale del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione e risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, autorizzandolo a delegare un funzionario idoneo e a compiere anche gli atti di bilancio necessari. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso concreto, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione, anche alla luce della modifica richiamata dal d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile alla notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione può essere accolta quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risulti provato l'adempimento dell'obbligazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli il potere di compiere anche gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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