Sentenza n. 1601/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento conclusivo di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1 del 8.2.2024, a firma congiunta del Funzionario Responsabile del SUAP e del Dirigente del IV Settore del Comune di San Giorgio a Cremano (NA), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, in favore della società “L'Arcobaleno di Fido S.r.l.”; b) della determinazione dirigenziale n. 2937 del 11.4.2023 della Città Metropolitana di Napoli - Area Ambiente, con la quale il Dirigente ha adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a) del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l’Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra, per l'esercizio dell'attività di cremazione animali presso lo stabilimento ubicato in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Cupa Mannini (già Via Carceri Vecchie s.n.c.); c) della Scia prot. n. 17066 del 19.3.2025 inoltrata dalla società “L'Arcobaleno di Fido S.r.l.” per l'avvio dell'attività di cremazione di animali; d) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio di un impianto di cremazione di animali, relativa determinazione della Città Metropolitana, SCIA di avvio dell’attività e autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante con lo stabilimento, ha impugnato l’AUA rilasciata alla società controinteressata per l’attività di cremazione di animali in zona D industriale del PRG comunale. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 216 del r.d. 1265/1934, poiché l’impianto sarebbe un’industria insalubre di prima classe, non collocabile in prossimità del centro abitato, nonché difetto di motivazione per il mancato adeguato esame dei pareri asseritamente contrari emersi nella conferenza di servizi; 2) mancata sottoposizione del progetto a VIA, che sarebbe stata necessaria in base alle NTA del PRG comunale per gli impianti ubicati a ridosso del confine comunale; 3) mancata acquisizione dei pareri dei Sindaci di San Giorgio a Cremano e Napoli sulla valutazione del rischio per la salute pubblica, trattandosi di area prossima al confine tra i due Comuni. È stata inoltre chiesta una verificazione sulla distanza dal centro abitato e sulla necessità della VIA. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito tardività, carenza di interesse e di legittimazione, nonché, nel merito, l’infondatezza delle censure. La ricorrente ha chiesto il rinvio della causa in ragione di una proposta di rivalutazione dell’AUA, ma non vi è stato il consenso di tutte le parti.
La decisione
Il TAR ha negato il rinvio richiesto, rilevando l’assenza del consenso di tutte le parti e dei casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e ha escluso la necessità di ulteriori accertamenti. Nel merito ha applicato il principio della ragione più liquida, prescindendo dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, e ha rigettato tutte le censure. Quanto all’art. 216 del r.d. 1265/1934, ha affermato che la classificazione come industria insalubre di prima classe non determina un divieto assoluto di localizzazione presso abitazioni né impone distanze minime, ma richiede la verifica, da parte dell’autorità sanitaria, delle condizioni e cautele idonee a evitare pregiudizi alla salute pubblica. L’impianto è ubicato in zona industriale e l’ASL ha espresso parere igienico-sanitario favorevole, prescrivendo procedure di contenimento degli inquinanti e controlli ravvicinati degli aeriformi; non vi era quindi un dissenso sanitario tale da imporre una motivazione rafforzata, né un difetto di istruttoria o motivazione. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 338 del r.d. 1265/1934, riferibile alla distanza dei cimiteri umani dal centro abitato e non estensibile a un crematorio per animali. La disciplina sanitaria pertinente è stata individuata nei regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011. Quanto alla VIA, il TAR ha ritenuto che la materia ambientale rientri nella competenza legislativa esclusiva statale e che il Comune non possa introdurre ipotesi ulteriori di assoggettamento rispetto al d.lgs. 152/2006. L’impianto non rientra nelle categorie degli allegati II-IV della parte seconda del codice dell’ambiente; inoltre, il parere regionale acquisito agli atti aveva escluso l’assoggettamento dell’attività alla VIA e all’AIA. Il Comune aveva comunque attestato la compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento. Infine, non era necessario acquisire il parere del Sindaco di Napoli, poiché l’impianto ricade nel territorio di San Giorgio a Cremano; quest’ultimo Comune aveva partecipato alla conferenza di servizi ed espresso parere positivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.000,00 per ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio.
Il rinvio della trattazione richiesto da una parte è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali; il mancato consenso delle parti costituisce elemento rilevante, ma il presupposto decisivo è l’assenza di ragioni eccezionali.
art. 216 r.d. 1265/1934
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni.
La disposizione non introduce un divieto assoluto di localizzazione delle industrie insalubri di prima classe presso abitazioni né una distanza minima inderogabile; impone piuttosto la verifica sanitaria delle condizioni e cautele necessarie a escludere rischi per la salute del vicinato.
art. 338 r.d. 1265/1934
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
La disciplina della distanza minima riguarda i cimiteri umani e non può essere estesa a un impianto di cremazione di animali.
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Costituisce, insieme al regolamento UE n. 142/2011, la disciplina sanitaria di riferimento per i sottoprodotti di origine animale e per i crematori animali.
Regolamento (UE) n. 142/2011
Integra la disciplina sanitaria applicabile ai crematori animali; nel caso concreto non sono stati dedotti profili di illegittimità rispetto a tale normativa.
art. 117 Cost.
La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; il Comune non può introdurre autonome ipotesi ulteriori di assoggettamento a VIA rispetto alla disciplina statale.
art. 6, comma 7, d.lgs. 152/2006
La VIA è obbligatoria per i progetti rientranti nelle categorie previste dalla disciplina statale; l’impianto esaminato non appartiene alle categorie degli allegati II-IV della parte seconda del codice dell’ambiente.
art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 59/2013
È la base normativa dell’Autorizzazione Unica Ambientale impugnata.
art. 269 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, senza che il giudice svolga uno specifico autonomo scrutinio della relativa disciplina.
Massime di principio
- La qualificazione di un’attività come industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 del r.d. 1265/1934 non comporta, di per sé, un divieto assoluto di localizzazione in prossimità di abitazioni né impone una distanza minima inderogabile; l’amministrazione può autorizzarla quando l’autorità sanitaria verifichi l’adozione di metodi produttivi e cautele idonei a escludere rischi per la salute del vicinato.
- La limitazione o il divieto di un’attività insalubre richiedono l’esercizio di uno specifico potere dell’autorità sanitaria e un quadro istruttorio fondato su evidenze tecniche concrete di compromissione ambientale o vulnerabilità sanitaria, ulteriormente aggravabile dall’attività autorizzata.
- Il parere igienico-sanitario favorevole, anche se accompagnato da prescrizioni di contenimento degli inquinanti e da controlli, esclude un dissenso dell’autorità sanitaria e non impone, per ciò solo, una motivazione rafforzata dell’atto autorizzativo.
- Un Comune non può introdurre, mediante le proprie NTA, ulteriori ipotesi di assoggettamento a VIA rispetto a quelle previste dalla disciplina statale in materia ambientale; l’assoggettamento deve essere verificato sulla base delle categorie e dei presupposti stabiliti dal d.lgs. 152/2006.
- La disciplina sulla distanza minima dei cimiteri dal centro abitato prevista dall’art. 338 del r.d. 1265/1934 riguarda i cimiteri umani e non è analogicamente applicabile agli impianti di cremazione di animali.
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