Sentenza n. 783/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 128/25 del 14/01/2025 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 128/25 del 14 gennaio 2025, notificata al Ministero il 29 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 5 gennaio 2026, dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza documentare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, necessario per l’ottemperanza a un titolo proveniente dal giudice ordinario. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica, accreditandovi euro 1.500,00 oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario apicale, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza infruttuosa del primo termine. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 oltre accessori per spese di lite, con distrazione del 50% in favore di ciascuno dei due difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal titolo giudiziale all’attribuzione della Carta elettronica.
art. 14 d.l. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
La disposizione, richiamata dal titolo esecutivo, disciplina la misura degli accessori dovuti sulle somme riconosciute alla ricorrente.
art. 22 l. 724/1994
La disposizione richiama l’applicazione dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 agli accessori dovuti.
art. 26, comma 1, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo.
art. 93, comma 1, c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L’ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo e siano individuabili obblighi amministrativi specifici da eseguire.
- Prima di proporre azioni esecutive nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine è rispettato quando il ricorso è notificato dopo la sua integrale scadenza.
- La mancata esecuzione di un obbligo puntuale imposto da una sentenza passata in giudicato giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega a un funzionario apicale dell’ufficio competente e l’assegnazione di un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
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