Cassazione Penale, Ordinanza n. 23004/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, con riconoscimento della recidiva e unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 5.564,00 di multa per numerose ipotesi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di tipo marijuana. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata come di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa in appello con motivazione logica e coerente. La Corte territoriale aveva escluso la lieve entità valorizzando, in una valutazione complessiva del fatto, i sistematici approvvigionamenti riferiti dagli assuntori, l'offensività della condotta, la pluralità delle cessioni in un ristretto ambito temporale e geografico, le identiche modalità operative e i precedenti specifici indicativi di stabile dedizione allo spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie attenuata per i reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale degli indici del fatto concreto; non basta isolare un singolo elemento, ma occorre apprezzare complessivamente offensività, modalità, mezzi, quantità e contesto della condotta.
d.P.R. 309/1990
È il testo normativo di riferimento per i reati in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti il giudice deve svolgere una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli indici rilevanti del caso concreto, senza attribuire valore decisivo a un solo parametro in modo isolato.
- Gli indici della lieve entità non operano in modo rigidamente alternativo o cumulativo: possono compensarsi o neutralizzarsi reciprocamente, ma solo all'esito di una lettura globale del fatto è possibile stabilire se uno di essi assuma valore assorbente.
- È legittimo escludere l'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 quando la condotta presenti sistematicità, pluralità di episodi ravvicinati, omogeneità delle modalità operative, offensività concreta e precedenti specifici sintomatici di stabile dedizione allo spaccio.
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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