Cassazione Penale, Sentenza n. 17844/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per più profili: mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. nonostante i precedenti (sostenendo che non sono della stessa indole), vizi di motivazione relativi al riconoscimento della recidiva e al trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p.), ritenuta ingiustificata aggravazione per recidiva e mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La fattispecie di reato contestata è l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) relativa a un'autovettura in locazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha confermato le motivazioni della Corte d'appello. I giudici hanno rilevato che l'imputato aveva la materiale disponibilità del veicolo (sottoscrizione del verbale di consegna, ricezione della diffida al suo indirizzo indicato come sede della società RAW S.r.l., possesso di chiavi e documenti al momento del sequestro, accertamenti di polizia che lo trovavano alla guida) e si era rifiutato di restituirlo, configurando così il reato di cui all'art. 646 c.p. Le censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis, al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla valutazione della recidiva e alla sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. sono state ritenute infondate perché la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e congrua sui punti rilevanti.
Norme richiamate
La condotta consistente nel detenere materialmente il bene locato e rifiutarsi di restituirlo, nonché il possesso delle chiavi e dei documenti e l'essere trovato alla guida, è interpretata come integrazione del reato di appropriazione indebita.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Gli articoli evocati sono i motivi di cassazione per vizio di legge e vizi di motivazione; la Corte li ha ritenuti infondati perché la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica e congrua.
Il beneficio non è stato riconosciuto in relazione alla valutazione complessiva dei precedenti: la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che le condizioni per l'applicazione non fossero soddisfatte nel caso concreto.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata tenendo conto del casellario e degli altri elementi richiesti dalla legge; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione negativa del giudice di merito.
La richiesta di sostituzione della pena detentiva è stata respinta: la Corte ha ritenuto che dalla motivazione del giudice di merito discendessero ragioni adeguate per negare il beneficio, nonostante l'eccezione difensiva circa l'assenza di clausole di esclusione o di obblighi di garanzia di solvibilità.
Massime di principio
- La mera formale titolarità del contratto di locazione a una società non esclude che la responsabilità penale per l'appropriazione possa ricadere sulla persona che ha la materiale disponibilità del bene (chiavi, documenti, uso effettivo) e si rifiuta di restituirlo.
- Per dimostrare l'appropriazione indebita su beni in locazione finanziaria è cruciale documentare il possesso materiale (verbali di consegna, presenza delle chiavi, ricezione di diffide, accertamenti di polizia che trovano la persona alla guida) e il rifiuto di restituire il bene.
- L'applicazione di benefici quali l'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva dei precedenti: precedenti di natura diversa possono comunque impedire il beneficio se il giudice ritiene che le condizioni legali non siano soddisfatte.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p. presuppone una valutazione globale degli elementi personali e comportamentali oltre al casellario: l'assenza di una motivazione estesa su tutti gli elementi può giustificare la statuizione negativa del giudice di merito.
- La sostituzione della pena ex art. 20-bis c.p. può essere negata anche se non vi sono clausole contrattuali esplicite di esclusione, quando il giudice di merito, valutati i requisiti e le garanzie richieste, ritiene di non poter concedere il beneficio.
Testo integrale
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