Cassazione Civile, Ordinanza n. 23515/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, da parte del Fondo di garanzia gestito dall'INPS, di somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto in favore di un lavoratore che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per un importo indicato come netto. Il Fondo aveva liquidato la prestazione operando trattenute fiscali sullo stesso importo, assumendo che dovesse essere considerato lordo e quindi assoggettato nuovamente a ritenuta. L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 2, commi 5 e 7, L. n. 297/1982, degli artt. 633 e 474 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'obbligo del Fondo dovesse riguardare il TFR lordo solo se richiesto come tale, mentre nella specie il titolo monitorio ed esecutivo era per somme nette; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 L. n. 297/1982, dell'art. 23 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 11 D.Lgs. n. 47/2000, sempre in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che, quale sostituto d'imposta, l'INPS era tenuto a operare le ritenute erariali di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il precedente recente in materia e ribadendo che, anche quando il lavoratore abbia richiesto al Fondo di garanzia somme indicate nel titolo come nette, l'INPS deve fare riferimento alle somme lorde dovute, procedere alla conversione al lordo e poi determinare la trattenuta fiscale solo se non già eseguita e versata all'Erario. Nel caso concreto, però, l'Istituto aveva tentato di operare una seconda trattenuta su una somma che, secondo l'accertamento contenuto nella sentenza, era già netta; ciò non è consentito, perché il lavoratore non può essere assoggettato due volte alla medesima trattenuta fiscale. Le spese sono state compensate integralmente per la novità, in termini applicativi, della regola richiamata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
richiamato dall'INPS per contestare la quantificazione del TFR posto a base dell'intervento del Fondo
art. 2, commi 5 e 7, L. n. 297/1982
norma istitutiva del Fondo di garanzia, da applicarsi nel senso che la prestazione va calcolata sul credito del lavoratore secondo i criteri affermati dalla giurisprudenza
art. 633 c.p.c.
richiamato come parametro del titolo monitorio ottenuto dal lavoratore
art. 474 c.p.c.
richiamato in relazione al titolo esecutivo formato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento alla distribuzione dell'onere probatorio sulla quantificazione della somma dovuta
art. 23 D.P.R. n. 600/1973
richiamato per affermare il ruolo dell'INPS quale sostituto d'imposta tenuto alle ritenute di legge
art. 11 D.Lgs. n. 47/2000
richiamato quale disposizione attinente al regime fiscale del TFR e delle relative ritenute
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel caso di intervento del Fondo di garanzia per il TFR, l'INPS deve assumere come base di calcolo le somme lorde dovute al lavoratore, anche se il titolo azionato dal lavoratore indica importi netti; se necessario, deve procedere alla conversione al lordo e poi determinare la trattenuta fiscale da operare.
- Il sostituto d'imposta può effettuare le ritenute previste dalla legge, ma non può operare una seconda trattenuta su somme che siano già state considerate al netto o rispetto alle quali la ritenuta sia stata già eseguita e versata all'Erario; è vietata una duplicazione della stessa imposizione sul medesimo emolumento.
- La natura previdenziale della prestazione del Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto al credito del lavoratore verso il datore di lavoro non escludono l'applicazione delle regole fiscali, ma impongono di coordinare il meccanismo di erogazione con la corretta determinazione del lordo e del netto effettivamente spettante.
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