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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull’istanza del 10 marzo 2025 dei ricorrenti con cui gli stessi hanno chiesto alla predetta Regione di provvedere in merito alla determinazione di gettoni e tariffe per il funzionamento dei Comitati Etici regionali e declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo di determinare gli aspetti economici previsti dall'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativamente alla definizione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Comitati Etici spettanti ai componenti dei Comitati stessi, sin dalla loro istituzione.

Giustizia amministrativa202500358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sull'istanza del 10 marzo 2025 diretta a ottenere la determinazione dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato Etico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (componenti comitato etico)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, componenti del Comitato Etico per le Province di Teramo e L'Aquila, hanno dedotto l'illegittimità dell'inerzia della Regione Abruzzo sull'istanza con cui era stato chiesto di adottare il provvedimento regionale previsto dall'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, relativo alla determinazione dell'importo dei gettoni di presenza e delle tariffe per il funzionamento dei Comitati Etici. La Regione, con la delibera n. 723 del 14 ottobre 2013, aveva riorganizzato i Comitati Etici e rinviato a un successivo provvedimento regionale la definizione degli aspetti economici. La quantificazione era stata invece effettuata dalla ASL mediante la delibera n. 408 del 10 marzo 2014 e successivamente modificata nel 2018. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 540/2024, aveva ritenuto che la competenza spettasse alla Regione e che gli atti della ASL fossero stati adottati in carenza di potere, escludendo tuttavia la possibilità di fondare su tali atti la pretesa al pagamento dei compensi. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'obbligo regionale di provvedere. La Regione ha sostenuto che l'importo fosse ormai determinato dal D.M. 30 gennaio 2023 e che il pagamento dovesse essere effettuato dalla ASL, ma non ha contestato di non avere adottato il provvedimento regionale richiesto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per silenzio. Ha accertato che l'art. 6, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 attribuiva alle Regioni il compito di stabilire l'importo dei gettoni di presenza e che la Regione Abruzzo non aveva mai adottato il provvedimento di propria competenza, nonostante la delibera regionale n. 723/2013 avesse espressamente rinviato a un successivo atto regionale la definizione degli aspetti economici. La determinazione effettuata dalla ASL non poteva sostituire l'esercizio della competenza regionale, né il mancato rilievo della Regione poteva valere come ratifica tacita. Il giudice ha ritenuto esperibile il rito sul silenzio anche rispetto all'inerzia nell'adozione di un atto amministrativo generale, purché si tratti di attività amministrativa e non legislativa. Ha inoltre escluso che il D.M. 30 gennaio 2023, entrato in vigore il 22 febbraio 2023, potesse determinare retroattivamente i compensi maturati negli anni precedenti. Ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Regione Abruzzo di provvedere espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di determinare gli importi dei gettoni a decorrere dal 10 dicembre 2013. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 10, d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012

    La disposizione attribuisce alle Regioni il compito di riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio.

  • art. 6, comma 2, D.M. 8 febbraio 2013

    Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche previo accordo interregionale, stabiliscono l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del comitato etico e delle tariffe a carico del promotore per l'assolvimento dei compiti demandati al comitato etico.

    La competenza a determinare l'importo dei gettoni di presenza e delle tariffe spetta alla Regione; essa non può essere esercitata dal direttore generale della ASL.

  • art. 31 c.p.a.

    La disposizione, letta insieme all'art. 117 c.p.a., consente la tutela contro l'inerzia amministrativa anche quando l'attività omessa riguarda l'approvazione di un atto amministrativo generale, purché non si tratti di attività legislativa.

  • art. 117 c.p.a.

    Il giudice può ordinare all'amministrazione rimasta inerte di provvedere espressamente entro un termine determinato.

  • art. 4 D.M. 30 gennaio 2023

    Ai componenti del «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici», ai componenti dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale, spetta un gettone di presenza, determinato in euro 300,00.

    La disciplina, entrata in vigore il 22 febbraio 2023, non può determinare l'importo dei gettoni maturati per le sedute anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Quando una norma attribuisce alla Regione il compito di determinare l'importo dei gettoni di presenza spettanti ai componenti di un Comitato Etico, tale competenza non può essere esercitata dal direttore generale della ASL presso cui il Comitato ha sede; gli atti della ASL adottati in luogo della Regione sono viziati da carenza di potere.
  • Il rito avverso il silenzio è esperibile anche per ottenere l'adozione di un atto amministrativo generale, purché l'inerzia riguardi un'attività amministrativa e non l'approvazione di un atto legislativo.
  • L'entrata in vigore di una disciplina nazionale che fissa l'importo dei gettoni di presenza non determina retroattivamente i compensi maturati per periodi anteriori, salvo una specifica previsione normativa in tal senso.
  • Quando l'amministrazione competente omette di adottare un provvedimento imposto dalla normativa e viene formalmente sollecitata dall'interessato, il silenzio serbato è illegittimo e il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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