Cassazione Penale, Sentenza n. 25048/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impugnante contestava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la condanna emessa dal Tribunale. Il motivo principale era che la Corte di merito aveva ritenuto il deposito dell'appello avvenuto il 7 giugno 2021 (oltre il termine), mentre il difensore aveva inviato l'atto via PEC il 4 giugno 2021, con ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. Dal fascicolo risultava inoltre un inoltro interno della PEC da parte dell'indirizzo deputato ai depositi del Tribunale datato 5 giugno 2021, confermando che la ricevuta originaria comprovava la tempestività dell'invio rispetto alla scadenza del termine (5 giugno 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste per il giudizio. La Corte ha ritenuto provata la tempestività dell'invio via PEC (4 giugno 2021) anche in base all'inoltro interno datato 5 giugno 2021 dall'ufficio deputato alla ricezione, e ha stabilito che, trattandosi di provvedimento che impediva la prosecuzione del processo, l'annullamento dovesse essere operato senza rinvio ma con trasmissione al medesimo giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
Indicata come norma relativa al reato per il quale l'imputato era stato condannato; non è centrale nella decisione sul vizio di ammissibilità dell'appello.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata per il calcolo del termine di impugnazione: il termine speciale di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine riservato di deposito della sentenza (nei termini il deposito riservato era stato effettuato), con determinazione della scadenza al 5 giugno 2021.
art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Riferito all'individuazione degli indirizzi PEC ai quali i difensori dovevano trasmettere gli atti destinati agli uffici giudiziari; la Corte ha ritenuto che l'indirizzo usato dall'avvocato fosse quello correttamente deputato ai depositi e pertanto valido ai fini del deposito via PEC.
Massime di principio
- La data e l'ora di invio e di ricezione della PEC (ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna) sono elementi probatori rilevanti per comprovare la tempestività del deposito di atti processuali.
- I documenti prodotti dal difensore (stampa della PEC, ricevute di accettazione/consegna) vanno valutati insieme alle evidenze presenti nel fascicolo (inoltri interni, log del sistema) per verificare l'effettiva ricezione entro il termine.
- L'inoltro interno da parte dell'ufficio deputato alla ricezione costituisce elemento confermativo della ricezione tempestiva e può correggere eventuali discrasie temporali rilevate in sede di merito.
- In caso di annullamento per inammissibilità dell'impugnazione dovuta a presunta tardività, la Cassazione può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti al medesimo giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione, quando il provvedimento impedisca la prosecuzione del processo.
- Il giudice di merito deve accertare con elasticità e con l'ausilio delle tracce informatiche e documentali la reale disponibilità dell'atto nel sistema giudiziario entro il termine, e non limitarsi a una valutazione formale priva di verifica delle ricevute PEC e dei log interni.
Testo integrale
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