Sentenza del 08/06/2016 n. 3405 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Associazione sportiva dilettantistica - Oggetto sociale da statuto - Non rileva - Attività effettivamente svolta - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità del regime fiscale agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'associazione sosteneva, sulla base del proprio oggetto sociale e delle formalità statutarie, di poter beneficiare del regime agevolato. L'Amministrazione finanziaria ha invece valorizzato l'attività concretamente svolta, rilevando operazioni quali la cessione onerosa del marchio e le sponsorizzazioni ricevute. Tali attività sono state considerate commerciali e funzionali al finanziamento dell'attività sociale, incompatibili con una valutazione meramente formale della non lucratività.
La decisione
La decisione afferma che l'iscrizione nel Registro CONI e la previsione statutaria di finalità sportive o non lucrative non sono, da sole, sufficienti per ottenere o conservare il regime agevolativo. È necessario verificare in concreto la natura effettiva dell'attività svolta. La prevalenza di operazioni commerciali, come la cessione onerosa del marchio e le sponsorizzazioni, può giustificare la riqualificazione dell'attività come commerciale e il conseguente disconoscimento delle agevolazioni.
Norme richiamate
Regime fiscale agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche
L'accesso alle agevolazioni richiede non solo il rispetto delle formalità previste, ma anche lo svolgimento effettivo di un'attività non lucrativa coerente con la natura dell'associazione.
Statuto e oggetto sociale dell'associazione
L'oggetto sociale statutario ha valore indicativo, ma non è decisivo: prevale l'attività concretamente esercitata.
Iscrizione nel Registro CONI
L'iscrizione costituisce una formalità preliminare necessaria o rilevante, ma non dimostra automaticamente la non commercialità dell'attività svolta.
Massime di principio
- Per valutare il diritto a un'agevolazione fiscale degli enti associativi occorre esaminare l'attività effettivamente svolta, non soltanto statuto, denominazione o iscrizioni formali.
- Le entrate derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di marchi o altre operazioni onerose possono essere considerate indici di attività commerciale, soprattutto se organizzate e abituali.
- La presenza di attività commerciali non comporta necessariamente, da sola, la perdita di ogni agevolazione, ma può incidere sul regime applicabile e richiede una valutazione concreta di prevalenza, modalità operative e collegamento con le finalità istituzionali.
- Gli enti che intendono beneficiare di regimi agevolati dovrebbero mantenere coerenza tra attività istituzionale, documentazione contabile, gestione dei ricavi commerciali e finalità dichiarate nello statuto.
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