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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32452/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l'anno 2009, somme corrisposte da un'azienda sanitaria provinciale a un proprio dirigente medico a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo intervenuto dopo una precedente causa di lavoro. La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l'appello del contribuente contro la decisione di primo grado sfavorevole. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto un solo motivo, ma prima della decisione l'Avvocatura dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto dell'orientamento di legittimità contrario alla tesi erariale. Il contribuente ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha ritenuto che la rinuncia, quale atto unilaterale, producesse l'effetto estintivo anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti, valorizzando il contegno conciliativo dell'ufficio in prossimità dell'udienza camerale, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione è sufficiente a produrre l'effetto processuale estintivo, senza necessità di accettazione della controparte, rilevando l'accettazione solo ai fini delle spese

  • art. 391 c.p.c.

    estinzione del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ.

    la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    raddoppio del contributo unificato

    non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la misura ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 52 c.c.n.l. dell'08/06/2000

    obblighi di cui all’art. 52 del c.c.n.l.

    richiamato solo come fonte degli obblighi la cui violazione aveva dato luogo al risarcimento riconosciuto al dipendente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo anche in difetto di accettazione della controparte.
  • L'eventuale accettazione della rinuncia incide solo sulla regolazione delle spese di lite e non sulla produzione dell'effetto estintivo.
  • Il passaggio in giudicato della sentenza impugnata consegue all'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, poiché la disciplina ha natura eccezionale e non può essere estesa oltre i casi tassativamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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