Ordinanza n. 65/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Belluno ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Belluno in data 15 luglio 2025, nonché gli atti antecedenti, conseguenti e presupposti. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Ministero dell’Interno, sebbene ritualmente intimato e destinatario della precedente ordinanza istruttoria, non si è costituito in giudizio e non ha adempiuto agli incombenti istruttori richiesti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura della Provincia di Belluno una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito. Ha quindi rinviato il prosieguo dell’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, anche ai fini dell’eventuale definizione della controversia con sentenza in forma semplificata. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti e all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
È la base normativa del provvedimento questorile impugnato; l’ordinanza istruttoria non ne esamina ancora i presupposti applicativi.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice, mediante acquisizione di una relazione documentata dalla Questura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione intimata non si costituisce e non adempie agli incombenti istruttori già richiesti, il giudice amministrativo può acquisire d’ufficio dall’amministrazione competente una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando un termine per il deposito.
- La disposizione di incombenti istruttori non definisce la domanda cautelare o il merito del ricorso; il giudice deve fissare una successiva camera di consiglio per il prosieguo dell’esame.
- In presenza dei relativi presupposti di tutela della riservatezza, il giudice amministrativo può ordinare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti interessate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →