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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Belluno ai sensi dell’art. 8 del d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore della Provincia di Belluno in data 15 luglio 2025, nonché gli atti antecedenti, conseguenti e presupposti. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Ministero dell’Interno, sebbene ritualmente intimato e destinatario della precedente ordinanza istruttoria, non si è costituito in giudizio e non ha adempiuto agli incombenti istruttori richiesti.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Questura della Provincia di Belluno una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per il deposito. Ha quindi rinviato il prosieguo dell’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, anche ai fini dell’eventuale definizione della controversia con sentenza in forma semplificata. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti e all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia e l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    È la base normativa del provvedimento questorile impugnato; l’ordinanza istruttoria non ne esamina ancora i presupposti applicativi.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Sono richiamati quali fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice, mediante acquisizione di una relazione documentata dalla Questura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intimata non si costituisce e non adempie agli incombenti istruttori già richiesti, il giudice amministrativo può acquisire d’ufficio dall’amministrazione competente una relazione documentata sui fatti di causa, assegnando un termine per il deposito.
  • La disposizione di incombenti istruttori non definisce la domanda cautelare o il merito del ricorso; il giudice deve fissare una successiva camera di consiglio per il prosieguo dell’esame.
  • In presenza dei relativi presupposti di tutela della riservatezza, il giudice amministrativo può ordinare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti interessate.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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