Cassazione Penale, Sentenza n. 14329/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 02/06/2022 di proroga per due anni del regime ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava: (1) vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis per insufficiente verifica della pericolosità attuale e uso di fatti anziani e di espressioni generiche; omissione di esame delle allegazioni difensive; (2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis (e del combinato disposto con l'art. 4-bis) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo della mancanza di un limite temporale o di una rivalutazione effettiva per i condannati ergastolari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valutato elementi oggettivi e recenti o pertinenti (segnalazioni di DDA, DNA, Comando Carabinieri, Ministero dell'Interno, DIA; precedenti per omicidi e ruolo apicale; intercettazioni in carcere del 2014 e successiva condanna del 2017; assenza di elementi sopravvenuti che riducono la pericolosità; mancata manifestazione di resipiscenza). La Corte ha ricordato il principio secondo cui l'accertamento dei collegamenti ex art. 41-bis richiede probabilità, non prova oltre ogni ragionevole dubbio, e ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione (controllo per violazione di legge e per mancanza di motivazione con i requisiti minimi). La questione costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel presente giudizio e rinviata a eventuale sede di domanda di benefici (art. 4-bis o rilascio condizionale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese come da legge.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Consente la sospensione di regole di trattamento se vi sono elementi che rendono probabili collegamenti con associazioni criminali; non richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio ma una valutazione di probabilità basata su elementi di conoscenza.
comma 2-sexies dell'art. 41-bis (novellato dalla legge n. 94/2009)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle ipotesi di violazione di legge e alla mancanza della motivazione con i requisiti minimi; esclude il sindacato esteso di merito sulla logica o sulla completezza della valutazione fattuale salvo che si configuri come vera violazione di legge o motivazione apparente.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte chiarisce i limiti del ricorso per cassazione su tali censure.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per il limite di sintesi e motivazione dei motivi nel ricorso, ai fini della motivazione in sede di cassazione.
art. 4-bis ord. pen.
Richiamato come ambito nel quale può essere sollevata la questione della compatibilità costituzionale in relazione all'accesso a benefici come permessi o liberazione condizionale; la Corte ha ritenuto che l'eccezione costituzionale sia più pertinente in quella sede.
Costituzione italiana
Invocate dal ricorrente per contestare la durabilità del regime 41-bis per gli ergastolani; la Corte le ha ritenute non decisive nel presente giudizio di legittimità e rinviate a sedi più opportune.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata dal ricorrente per contestare il carattere afflittivo del regime; la Corte non ha esaminato il profilo nel merito in questo giudizio.
Massime di principio
- Il regime 41-bis può essere prorogato sulla base di elementi che rendono probabili collegamenti o pericolosità: la prova richiesta è di probabilità, non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- In sede di reclamo e in Cassazione il sindacato è limitato: la Cassazione valuta violazioni di legge e carenze motivazionali formali gravi, ma non riesamina liberamente il merito fattuale o la logica delle valutazioni di rischio salvo che assumano profili di manifesta assenza di motivazione.
- Per ottenere l'annullamento o la revoca di una proroga 41-bis è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi, concreti e recenti che impongano una diversa valutazione della pericolosità (es. documentazione che attesti dissociazione, resipiscenza, o assenza di contatti verificabili).
- Le questioni di legittimità costituzionale relative alla durata o agli effetti del 41-bis per ergastolani vanno preferibilmente sollevate in sede di istanze per benefici (permessi, liberazione condizionale, applicazione art. 4-bis), dove la valutazione sul percorso trattamentale è direttamente rilevante.
- Chi impugna deve indicare con precisione le allegazioni o le prove che ritiene trascurate: la genericità o la mancata specificazione impedisce alla Corte di esercitare un controllo efficace.
- Elementi tipicamente ritenuti rilevanti per la conferma del 41-bis sono segnalazioni delle autorità investigative e di intelligence, precedenti gravi, intercettazioni anche in carcere e il mantenimento di un ruolo apicale nell'organizzazione, oltre alla mancanza di atti concreti di ravvedimento.
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