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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14329/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 02/06/2022 di proroga per due anni del regime ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava: (1) vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis per insufficiente verifica della pericolosità attuale e uso di fatti anziani e di espressioni generiche; omissione di esame delle allegazioni difensive; (2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis (e del combinato disposto con l'art. 4-bis) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo della mancanza di un limite temporale o di una rivalutazione effettiva per i condannati ergastolari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valutato elementi oggettivi e recenti o pertinenti (segnalazioni di DDA, DNA, Comando Carabinieri, Ministero dell'Interno, DIA; precedenti per omicidi e ruolo apicale; intercettazioni in carcere del 2014 e successiva condanna del 2017; assenza di elementi sopravvenuti che riducono la pericolosità; mancata manifestazione di resipiscenza). La Corte ha ricordato il principio secondo cui l'accertamento dei collegamenti ex art. 41-bis richiede probabilità, non prova oltre ogni ragionevole dubbio, e ha richiamato il limite del sindacato in Cassazione (controllo per violazione di legge e per mancanza di motivazione con i requisiti minimi). La questione costituzionale è stata ritenuta non rilevante nel presente giudizio e rinviata a eventuale sede di domanda di benefici (art. 4-bis o rilascio condizionale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese come da legge.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente la sospensione di regole di trattamento se vi sono elementi che rendono probabili collegamenti con associazioni criminali; non richiede prova oltre ogni ragionevole dubbio ma una valutazione di probabilità basata su elementi di conoscenza.

  • comma 2-sexies dell'art. 41-bis (novellato dalla legge n. 94/2009)

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione alle ipotesi di violazione di legge e alla mancanza della motivazione con i requisiti minimi; esclude il sindacato esteso di merito sulla logica o sulla completezza della valutazione fattuale salvo che si configuri come vera violazione di legge o motivazione apparente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte chiarisce i limiti del ricorso per cassazione su tali censure.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per il limite di sintesi e motivazione dei motivi nel ricorso, ai fini della motivazione in sede di cassazione.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiamato come ambito nel quale può essere sollevata la questione della compatibilità costituzionale in relazione all'accesso a benefici come permessi o liberazione condizionale; la Corte ha ritenuto che l'eccezione costituzionale sia più pertinente in quella sede.

  • Costituzione italiana

    Invocate dal ricorrente per contestare la durabilità del regime 41-bis per gli ergastolani; la Corte le ha ritenute non decisive nel presente giudizio di legittimità e rinviate a sedi più opportune.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamata dal ricorrente per contestare il carattere afflittivo del regime; la Corte non ha esaminato il profilo nel merito in questo giudizio.

Massime di principio

  • Il regime 41-bis può essere prorogato sulla base di elementi che rendono probabili collegamenti o pericolosità: la prova richiesta è di probabilità, non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • In sede di reclamo e in Cassazione il sindacato è limitato: la Cassazione valuta violazioni di legge e carenze motivazionali formali gravi, ma non riesamina liberamente il merito fattuale o la logica delle valutazioni di rischio salvo che assumano profili di manifesta assenza di motivazione.
  • Per ottenere l'annullamento o la revoca di una proroga 41-bis è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi, concreti e recenti che impongano una diversa valutazione della pericolosità (es. documentazione che attesti dissociazione, resipiscenza, o assenza di contatti verificabili).
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alla durata o agli effetti del 41-bis per ergastolani vanno preferibilmente sollevate in sede di istanze per benefici (permessi, liberazione condizionale, applicazione art. 4-bis), dove la valutazione sul percorso trattamentale è direttamente rilevante.
  • Chi impugna deve indicare con precisione le allegazioni o le prove che ritiene trascurate: la genericità o la mancata specificazione impedisce alla Corte di esercitare un controllo efficace.
  • Elementi tipicamente ritenuti rilevanti per la conferma del 41-bis sono segnalazioni delle autorità investigative e di intelligence, precedenti gravi, intercettazioni anche in carcere e il mantenimento di un ruolo apicale nell'organizzazione, oltre alla mancanza di atti concreti di ravvedimento.

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