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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19355/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da un creditore avverso l'ammissione al passivo, in una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di crediti professionali vantati da una commercialista per attività di difesa e rappresentanza svolta in numerosi contenziosi tributari in favore della società poi assoggettata a procedura. Il tribunale aveva ammesso gran parte del credito: una quota di € 140.000 sulla base di una scrittura di riconoscimento di debito anteriore alla procedura, e ulteriori importi per prestazioni fatturate nel 2015, ritenendo provata la pluralità degli incarichi e applicabile il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il ricorrente ha censurato la decisione con quindici motivi: ha contestato la legittimazione attiva della professionista, assumendo che il credito spettasse allo studio associato; ha dedotto omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla scrittura di riconoscimento del debito e sulla sua data certa e opponibilità alla procedura; ha lamentato difetto di prova, violazione dell'onere probatorio e della disciplina tariffaria; ha sostenuto che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla mancata specifica esposizione dei fatti e sulla prova del credito e del privilegio; ha infine contestato l'applicazione del privilegio ai compensi relativi a incarichi conclusi oltre il biennio rilevante. La commercialista e la procedura hanno resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asseriti vizi notificatori.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di nullità della notificazione del ricorso, ritenendola comunque sanata per raggiungimento dello scopo, poiché entrambe le controparti si erano costituite. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che l'intestazione di fatture e note proforma allo studio associato non basta, da sola, a dimostrare che il credito appartenga allo studio e non al singolo professionista, in mancanza di specifiche pattuizioni associative; ha però rilevato che la questione della titolarità del rapporto professionale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo meramente apparente la motivazione del tribunale sulla prova del credito di € 140.000 fondato sulla scrittura ricognitiva, perché il giudice del merito si era limitato a un generico richiamo a "documenti in atti" e "dati oggettivi" senza spiegare perché l'eccezione di inopponibilità per difetto di data certa fosse infondata. Sono stati dichiarati assorbiti i motivi dal secondo all'ottavo, mentre i motivi nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo sono stati respinti o dichiarati inammissibili. In particolare, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul difetto di prova dei crediti di importo minore, ha escluso che fosse apparente la motivazione su tali importi e ha precisato che, trattandosi di commercialista, le tariffe invocate dal ricorrente non erano quelle dei professionisti legali ma quelle proprie dei dottori commercialisti. Ha anche ritenuto infondata la doglianza sul privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., osservando che il tribunale aveva valorizzato l'unicità del rapporto professionale protrattosi oltre il periodo rilevante. In conclusione, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Lanciano in diversa composizione per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    impugnazione ex art. 98 legge fall.

    è il rimedio utilizzato per contestare l'ammissione al passivo; le doglianze sul credito e sul privilegio vengono esaminate nel merito nell'ambito di tale impugnazione.

  • art. 36 cod. civ.

    richiamato in relazione alla capacità dell'associazione professionale di essere titolare di rapporti giuridici solo se previsto dagli accordi tra gli associati.

  • art. 75 cod. proc. civ.

    richiamato nel motivo sulla legittimazione attiva della professionista.

  • art. 1188 cod. civ.

    l'intestazione delle fatture allo studio può, al più, valere come indicazione del destinatario del pagamento o come mandato all'incasso, non come prova automatica della titolarità del credito in capo allo studio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    il sindacato sulla qualificazione del rapporto professionale è limitato ai ristretti confini del vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su eccezioni, ma la Corte ha ritenuto che, per alcuni capi, il tribunale avesse comunque esaminato il merito delle censure e quindi respinto implicitamente le eccezioni.

  • art. 2704 cod. civ.

    la scrittura ricognitiva del debito è opponibile alla procedura solo se dotata di data certa; la motivazione che ne afferma la validità senza spiegare gli elementi della data certa è apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; un richiamo generico a documenti e dati oggettivi non basta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro della necessaria motivazione della decisione giudiziale.

  • art. 2697 cod. civ.

    la parte che chiede l'ammissione del credito deve assolvere l'onere della prova; la censura è stata però ritenuta generica nel caso concreto.

  • art. 1988 cod. civ.

    richiamato in relazione al riconoscimento di debito, ma la censura è stata superata dall'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente e sulla data certa.

  • art. 2751 bis n. 2 cod. civ.

    il privilegio per i compensi professionali va correlato a un incarico unico o comunque al rapporto professionale considerato nella sua complessiva durata; il ricorso confondeva il biennio rilevante.

  • art. 3 D.M. 55/2014

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché il professionista era una commercialista, non un avvocato.

  • D.M. 140/2012

    indicato come fonte tariffaria applicabile ai dottori commercialisti ed esperti contabili per la liquidazione del compenso.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la censura è rimasta assorbita o comunque non accolta.

Massime di principio

  • In sede di verifica dell'ammissione al passivo, l'intestazione di fatture e note proforma allo studio associato non prova di per sé che il credito professionale appartenga allo studio e non al singolo associato: occorrono pattuizioni associative o elementi univoci che trasferiscano la titolarità del rapporto.
  • La qualificazione del rapporto come conferito al singolo professionista o all'associazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo.
  • La scrittura di riconoscimento del debito, per essere opponibile alla procedura concorsuale, deve avere data certa; una motivazione che si limiti a richiamare in modo generico "documenti in atti" o "dati oggettivi" è apparente e non consente il controllo della decisione.
  • Nel processo di cassazione le censure di omesso esame o di violazione dell'art. 2697 c.c. devono individuare con precisione il fatto decisivo trascurato e il concreto errore nell'apprezzamento probatorio; doglianze generiche o meramente reiterative delle difese di merito sono inammissibili.
  • Il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per i compensi professionali va rapportato alla durata effettiva del rapporto professionale complessivamente considerato, non alla frammentazione delle singole pratiche, quando il giudice di merito accerti l'unicità dell'incarico.
  • Nella liquidazione del compenso professionale occorre applicare la tariffa propria del professionista che ha svolto l'attività; non è corretto mutuare automaticamente la tariffa degli avvocati quando la prestazione è resa da un commercialista.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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