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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46295/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dell'8/05/2024 che, nell'incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca/sospensione dell'ordine di carcerazione ex art. 656 c.1 c.p.p., ha respinto la richiesta di computare come periodi di fungibilità la detenzione subita "sine titulo" dal novembre 2003 al maggio 2004. D'Ettore ha sostenuto che l'ordine di esecuzione (22/12/2023) indicava la commissione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.1,3,5,6 c.p.) a far data dal 2003, così comprendendo il periodo di detenzione richiesto; ha altresì censurato l'uso, da parte del G.E., di elementi riferiti al capo C) e ha invocato il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ritenendo che il periodo dovesse essere computato come già presofferto nella custodia cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione secondo cui, ai sensi dell'art. 657 comma 4 c.p.p., non può essere considerata espiata una pena sofferta anteriormente alla data di consumazione del reato per cui si esegue la pena. Nel caso concreto la detenzione sine titulo (nov.2003 - mag.2004) è risultata antecedente rispetto ai periodi di commissione effettivi delineati nelle sentenze di merito (in particolare per le condotte cristallizzate tra il 2006 e il 2009) e, quanto all'associazione per delinquere (reato permanente) la cessazione della permanenza si ancorava alla pronuncia di primo grado (2011). Per tali ragioni il periodo richiesto non è stato riconosciuto fungibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen. comma 4

    Limita la fungibilità riconoscendo che non può essere computata come pena espiata la detenzione antecedente alla consumazione del reato oggetto dell'esecuzione; principio applicato restrittivamente per evitare che pene pregresse favoriscano la commissione di reati.

  • art. 656 cod. proc. pen. comma 1

    Prevede l'ordine di esecuzione per la carcerazione; usato come titolo esecutivo per il provvedimento impugnato, ma non travolge il limite di cui ad art. 657 c.4.

  • artt. 416 c.1, c.3, c.5 e c.6 c.p.

    Riguardano il reato di associazione per delinquere; trattandosi di reato permanente l'indicazione della sola data di inizio non consente di frazionare la consumazione in modo da rendere fungibile una detenzione anteriore alla cessazione della permanenza, che si deve ancorare alla sentenza di merito.

  • art. 12 comma 3 Decreto Igs. 286/1998

    Norma penale rilevante per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione; la corte ha valutato le effettive date delle condotte sulla base delle sentenze di merito, escludendo l'ammissibilità della fungibilità per i periodi anteriori alla consumazione effettiva.

  • art. 81 comma secondo c.p.

    Richiamato tra le norme relative alla determinazione della pena, contestualmente agli altri capi, ma non modifica il principio operativo di cui ad art. 657 c.4.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La detenzione subita "sine titulo" non è computabile come pena espiata se è antecedente alla data di consumazione del reato per cui si esegue la pena (art. 657 c.4 c.p.p.).
  • Per i reati permanenti, l'indicazione della sola data di inizio della condotta non autorizza a considerare fungibile una detenzione anteriore alla cessazione della permanenza: la cessazione si valuta in base alla fase in cui si colloca la permanenza (spesso ancorata alla sentenza di merito).
  • Nelle controversie sulla fungibilità, il giudice dell'esecuzione può e deve fare riferimento alle indicazioni cronologiche emergenti dalle sentenze di merito per determinare i periodi effettivi di commissione; non è decisivo solo quanto indicato nell'atto di accusa se la sentenza di condanna cristallizza periodi diversi.
  • Il principio di non permettere che pene pregresse favoriscano la commissione di nuovi reati è il fondamento della restrizione della fungibilità: i crediti di pena non devono incentivare comportamenti criminosi.
  • Se si intende ottenere il computo di periodi di detenzione anteriori, è essenziale dimostrare che tali periodi rientrino effettivamente nel periodo di commissione del reato come definito nella sentenza di merito; altrimenti la richiesta sarà rigettata.

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