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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2389

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione del 7 dicembre 2022 che stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme per la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione. La frequenza ordinaria è pari al 100%, ma per alcune merci e origini l’allegato I prevede percentuali ridotte o, in alcuni casi, ancora pari al 100%, sulla base di criteri di rischio fitosanitario. È inoltre disciplinata la selezione casuale delle partite mediante IMSOC, la procedura per la modifica delle frequenze, il riesame almeno annuale e l’abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 1756/2004.

Norme uniformi per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell’Unione, effettuando una disciplina uniforme delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo. Non si applica alle merci in transito; le frequenze derogatorie dell’allegato I non si applicano alle piante destinate alla piantagione né alle merci soggette a misure adottate ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, e 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2022 in tutti gli Stati membri.

Norme uniformi per le frequenze dei controlli fitosanitari sulle importazioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 disciplina, in modo uniforme a livello UE, la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione. La finalità dichiarata è garantire continuità normativa dal 14 dicembre 2022, in sostituzione del previgente regime collegato alla direttiva 2000/29/CE e al regolamento (CE) n. 1756/2004, tenendo conto del quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, cioè alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a controlli ufficiali fitosanitari all’ingresso nell’Unione. Restano esclusi i beni in transito. Le frequenze speciali previste nell’allegato I non valgono per le piante destinate alla piantagione né per le merci assoggettate a misure specifiche adottate ai sensi degli articoli 28, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, e 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Definizioni operative

Ai fini del regolamento, la "frequenza" è la percentuale minima di partite da sottoporre ai controlli di identità e ai controlli fisici, calcolata sul totale delle partite arrivate nel corso dell’anno civile al posto o al punto di controllo. L’IMSOC è il sistema informatico di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, utilizzato per il trattamento delle informazioni e per la selezione delle partite.

Selezione delle partite e svolgimento dei controlli

La selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici deve avvenire tramite una generazione automatica casuale effettuata dall’IMSOC. L’autorità competente può decidere se controllare la partita estratta oppure una diversa partita della stessa categoria e origine. Ogni partita selezionata per il controllo fisico è poi sottoposta anche ai controlli di identità previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.

Regola generale del 100% e frequenze derogatorie

La regola di base è una frequenza del 100% per i controlli di identità e fisici sulle partite interessate. Tuttavia, per alcune merci e specifiche origini, l’allegato I riduce la frequenza minima in ragione del rischio fitosanitario. Tra le categorie interessate figurano, in particolare, fiori recisi, frutti, ortaggi, legno di conifere e macchine usate impiegate per fini agricoli o forestali, con percentuali che variano a seconda del prodotto e del Paese terzo di origine.

Criteri per determinare e modificare le frequenze

Le frequenze sono determinate sulla base di criteri di rischio riportati nell’allegato II. Tra i presupposti per stabilire una nuova frequenza figurano: almeno 200 partite annue in media nei tre anni precedenti, almeno 600 partite sottoposte a controlli nei tre anni precedenti e un tasso annuo di non conformità per organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione inferiore all’1%. Le frequenze possono essere modificate considerando anche l’indice di mobilità degli organismi nocivi, il numero di controlli già effettuati, il numero di non conformità e intercettazioni e ogni altro fattore rilevante per il rischio fitosanitario.

Iniziativa degli Stati membri e riesame periodico

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di modifica delle frequenze per singole merci o categorie, fornendo le informazioni elencate nell’allegato III, tra cui descrizione del prodotto, origine, volumi importati, elenco degli organismi nocivi rilevanti, dati sulle non conformità e sui controlli eseguiti. La Commissione deve riesaminare le frequenze almeno annualmente, tenendo conto delle nuove informazioni ottenute tramite IMSOC o fornite dagli Stati membri, e aggiornare di conseguenza l’elenco e le percentuali nell’IMSOC.

Abrogazione, decorrenza e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1756/2004 con effetto dal 14 dicembre 2022. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2022, risultando obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite delle merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell’Unione, nonché disciplina delle modifiche di tale frequenza.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce la nozione di "frequenza" come percentuale minima di partite, rispetto al numero di partite arrivate nel corso dell’anno civile al posto o punto di controllo, per le quali sono effettuati i controlli di identità e i controlli fisici; definisce inoltre l’IMSOC come il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Selezione delle partite per i controlli fisici

L’articolo 3 prevede che la selezione avvenga tramite generazione automatica, da parte dell’IMSOC, di una selezione casuale di una partita; le autorità competenti possono scegliere la partita così selezionata oppure una diversa partita contenente merci della stessa categoria e origine. Per ogni partita selezionata per il controllo fisico devono essere effettuati anche i controlli di identità previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.

Frequenza di base e deroghe settoriali

L’articolo 4 stabilisce come regola generale una frequenza del 100% per i controlli di identità e fisici sulle partite interessate. In deroga, le partite di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato I sono sottoposte alle frequenze specifiche ivi indicate in funzione dell’origine; tali frequenze non si applicano alle piante destinate alla piantagione e alle merci soggette a misure ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. Le frequenze sono determinate secondo i criteri dell’allegato II e, se non sono più soddisfatti, la merce è rimossa dall’allegato I.

Domande degli Stati membri per la modifica delle frequenze

L’articolo 5 consente agli Stati membri di presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, o per una loro categoria, affinché la Commissione valuti l’appropriatezza della modifica. La domanda deve contenere le informazioni elencate nell’allegato III.

Revisione e aggiornamento delle frequenze

L’articolo 6 prevede che le frequenze dell’allegato I siano modificate tenendo conto dei criteri dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, dei criteri dell’allegato II e, se del caso, delle informazioni dell’allegato III. Le frequenze devono essere riesaminate almeno annualmente sulla base di nuove informazioni provenienti dall’IMSOC o dagli Stati membri, con aggiornamento nell’IMSOC delle modifiche apportate.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 7 abroga il regolamento (CE) n. 1756/2004 con effetto dal 14 dicembre 2022.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 dicembre 2022. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazioniprotezione fitosanitaria

Testo integrale

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