Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la Corte d'appello non aveva rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (reato di calunnia commesso il 15/11/2014), nonostante la specifica richiesta formulata dal Procuratore generale; il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. relativamente al termine di prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il reato di calunnia è risultato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado (termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi, ex artt. 157 e 161 cod. pen.). È stata disposta l'immediata declaratoria di estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.). Sono state inoltre revocate le statuizioni civili a favore della parte civile, perché non potevano resistere in assenza di una condanna pronunciata nel primo grado; l'art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile nel caso in cui in primo grado non vi sia stata condanna
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Disciplina la prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse maturato prima della sentenza impugnata, determinando l'estinzione del reato
art. 161 cod. pen.
Usato per il calcolo del termine massimo di prescrizione (nella fattispecie il computo ha portato al termine di anni 7 e mesi 6), confermando che i periodi di sospensione brevi indicati non impedivano la maturazione della prescrizione
art. 129 cod. proc. pen.
Comma 1: impone l'immediata declaratoria di estinzione del reato quando risulti evidente; comma 2: disciplina la possibilità dell'assoluzione nel merito quando gli atti evidenziano l'insussistenza del fatto o l'elemento del reato. Qui è stata applicata la comma 1 perché la prescrizione era evidente e non ricorrevano elementi tali da giustificare un'assoluzione nel merito
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale motivo anche se unico
art. 578 cod. proc. pen.
Norma che consente in alcuni casi di mantenere ferme le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché non vi era stata una condanna in primo grado, condizione necessaria per la conservazione delle statuizioni civili
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. l. n. 176 del 2020
Prevede la trattazione scritta del giudizio di cassazione in determinate ipotesi; la Corte ha svolto il giudizio con trattazione scritta ai sensi della norma
Massime di principio
- La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata può e deve essere dedotta in cassazione e rilevata dal giudice di legittimità anche con un unico motivo: costituisce motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Se dalla verifica emerge in modo evidente la maturazione della prescrizione, il giudice di cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (art. 129 c.p.p., comma 1).
- La statuizione civile non può resistere se non vi è stata in precedenza una condanna nel primo grado: la pronuncia estintiva sopravvenuta (prescrizione) comporta la revoca delle statuizioni civili, salvo che sussista una condanna definitiva o, a seconda dei casi, quanto previsto dall'art. 578 c.p.p.
- In calcolo della prescrizione vanno considerati i termini stabiliti dagli artt. 157 e 161 c.p.: brevi periodi di sospensione possono non incidere sulla maturazione del termine quando, complessivamente, il tempo decorso raggiunge il termine massimo previsto.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di pronunciarsi specificamente sulla richiesta di declaratoria di prescrizione; l'omissione di detta pronuncia quando la prescrizione è fondata determina l'annullamento della sentenza di merito in cassazione.
- Quando la decisione è stata resa con argomentazioni che non giustificano un'assoluzione nel merito, la via corretta è la declaratoria di estinzione per prescrizione e non il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
- È prassi consolidata che la cognizione sulla responsabilità civile resista all'intervenuta causa estintiva solo se sussisteva un accertamento positivo della responsabilità in un grado precedente alla sopravvenuta causa estintiva.
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