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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che la Corte d'appello non aveva rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (reato di calunnia commesso il 15/11/2014), nonostante la specifica richiesta formulata dal Procuratore generale; il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. relativamente al termine di prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il reato di calunnia è risultato estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado (termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi, ex artt. 157 e 161 cod. pen.). È stata disposta l'immediata declaratoria di estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.). Sono state inoltre revocate le statuizioni civili a favore della parte civile, perché non potevano resistere in assenza di una condanna pronunciata nel primo grado; l'art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile nel caso in cui in primo grado non vi sia stata condanna

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina la prescrizione del reato; la Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione fosse maturato prima della sentenza impugnata, determinando l'estinzione del reato

  • art. 161 cod. pen.

    Usato per il calcolo del termine massimo di prescrizione (nella fattispecie il computo ha portato al termine di anni 7 e mesi 6), confermando che i periodi di sospensione brevi indicati non impedivano la maturazione della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Comma 1: impone l'immediata declaratoria di estinzione del reato quando risulti evidente; comma 2: disciplina la possibilità dell'assoluzione nel merito quando gli atti evidenziano l'insussistenza del fatto o l'elemento del reato. Qui è stata applicata la comma 1 perché la prescrizione era evidente e non ricorrevano elementi tali da giustificare un'assoluzione nel merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte ha confermato l'ammissibilità di tale motivo anche se unico

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che consente in alcuni casi di mantenere ferme le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché non vi era stata una condanna in primo grado, condizione necessaria per la conservazione delle statuizioni civili

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. l. n. 176 del 2020

    Prevede la trattazione scritta del giudizio di cassazione in determinate ipotesi; la Corte ha svolto il giudizio con trattazione scritta ai sensi della norma

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata può e deve essere dedotta in cassazione e rilevata dal giudice di legittimità anche con un unico motivo: costituisce motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Se dalla verifica emerge in modo evidente la maturazione della prescrizione, il giudice di cassazione deve dichiarare immediatamente l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (art. 129 c.p.p., comma 1).
  • La statuizione civile non può resistere se non vi è stata in precedenza una condanna nel primo grado: la pronuncia estintiva sopravvenuta (prescrizione) comporta la revoca delle statuizioni civili, salvo che sussista una condanna definitiva o, a seconda dei casi, quanto previsto dall'art. 578 c.p.p.
  • In calcolo della prescrizione vanno considerati i termini stabiliti dagli artt. 157 e 161 c.p.: brevi periodi di sospensione possono non incidere sulla maturazione del termine quando, complessivamente, il tempo decorso raggiunge il termine massimo previsto.
  • Il giudice di merito ha l'obbligo di pronunciarsi specificamente sulla richiesta di declaratoria di prescrizione; l'omissione di detta pronuncia quando la prescrizione è fondata determina l'annullamento della sentenza di merito in cassazione.
  • Quando la decisione è stata resa con argomentazioni che non giustificano un'assoluzione nel merito, la via corretta è la declaratoria di estinzione per prescrizione e non il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
  • È prassi consolidata che la cognizione sulla responsabilità civile resista all'intervenuta causa estintiva solo se sussisteva un accertamento positivo della responsabilità in un grado precedente alla sopravvenuta causa estintiva.

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