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Sentenza

Sentenza del 02/03/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo, emesso sulla base di cartelle esattoriali per complessivi euro 11.728,99, eccependo la mancata notifica e la tardività delle cartelle. La CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria per i contributi INPS e INAIL, rimettendo tali questioni al Giudice del lavoro, e aveva accolto il ricorso per gli altri tributi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo di essere priva di legittimazione passiva, poiché le contestazioni riguardavano vizi propri delle cartelle e della procedura di riscossione, direttamente imputabili al concessionario/agente della riscossione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarandone la carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni concernenti la notifica delle cartelle. Secondo il Collegio, quando il ricorso riguarda esclusivamente vizi propri della cartella, dell'avviso di mora o di altri atti della procedura esecutiva, la legittimazione passiva spetta al concessionario o agente della riscossione e non all'ente impositore. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso l'avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi

    La norma è stata interpretata nel senso che il concessionario o agente della riscossione è il soggetto legittimato passivamente quando la contestazione riguarda esclusivamente vizi propri dell'atto di riscossione o della relativa procedura.

  • Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore

    Quando sono dedotti soltanto vizi propri dell'atto del concessionario, non è necessario chiamare in giudizio anche l'ente impositore.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 14669 del 12 luglio 2005

    La legittimazione passiva del concessionario sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi dell'attività allo stesso direttamente riferibili, mentre va esclusa per i motivi relativi alla debenza del tributo

    La legittimazione processuale dipende dalla natura della contestazione: concessionario per i vizi della riscossione, ente impositore per l'esistenza o debenza del tributo.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 6450 del 6 maggio 2002

    La legittimazione passiva del concessionario sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi dell'attività allo stesso direttamente riferibili

    I vizi direttamente riconducibili all'attività del concessionario devono essere fatti valere nei suoi confronti.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 18972 del 10 settembre 2007

    Il ricorso avverso l'avviso di mora, qualora tale atto venga impugnato esclusivamente per vizi propri, deve essere proposto nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi

    La pronuncia conferma che, in presenza di contestazioni limitate ai vizi propri dell'atto esecutivo o della sua notificazione, l'ente impositore non è il legittimato passivo necessario.

Massime di principio

  • Per individuare il soggetto contro cui proporre ricorso occorre distinguere tra contestazioni sul merito del tributo e contestazioni sugli atti della riscossione.
  • Se si contesta l'esistenza, la debenza o l'ammontare del tributo, il ricorso deve essere rivolto principalmente contro l'ente impositore.
  • Se si contestano la notifica, i vizi formali o procedurali della cartella, dell'avviso di mora o del preavviso di fermo, la legittimazione passiva spetta normalmente all'agente della riscossione, quale autore dell'attività contestata.
  • Quando il ricorso riguarda esclusivamente vizi propri dell'atto di riscossione, non è necessariamente richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore.
  • La corretta individuazione della giurisdizione è essenziale: le pretese relative a contributi previdenziali o assistenziali possono rientrare nella giurisdizione del Giudice del lavoro, anziché in quella tributaria.
  • La decisione riguarda soprattutto la legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate e non accerta nel merito la validità o l'invalidità delle cartelle contestate.

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