Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 502/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha censurato la motivazione della Corte d'appello per violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e per carenza di adeguata valutazione degli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, in diversa persona fisica.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990) commessi in periodi distinti (nov.2005-nov.2006 e ott.2007-mar.2008). La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che esistesse una distanza temporale di circa un anno tra i fatti e che la pervicacia nel delinquere fosse indice di un "sistema di vita", senza però esaminare nel dettaglio i fatti, gli elementi già valutati in precedenti sentenze (alcuni reati già riconosciuti come proseguimento della stessa attività) e senza considerare elementi quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e le specifiche deduzioni sul fatto che il ricorrente, pur trovandosi negli Stati Uniti, avrebbe continuato a gestire il traffico.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La Cassazione richiama l'esigenza che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richieda una verifica approfondita e rigorosa della programmazione dei reati successivi in relazione al primo atto criminoso; il giudice deve motivare concretamente la sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla disciplina della continuazione e all'obbligo di valutare la volontà criminosa: la decisione dev'essere sorretta da motivazione adeguata in ordine all'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali sui reati di traffico e detenzione di stupefacenti: i reati oggetto delle condanne sono quelli rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione; la Cassazione esamina la corretta valutazione di tali condotte dal punto di vista della loro omogeneità e sistematicità.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e giurisprudenza richiamata

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce che il riconoscimento della continuazione richiede la verifica se, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; occorre valutare omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e altri elementi indicativi di un unico disegno criminoso; il convincimento del giudice di merito è insindacabile solo se supportato da motivazione congrua ed esaustiva.

  • Corte cost., n. 183 del 2013

    Richiamata a supporto della regola del rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice (diversa persona fisica) quando la decisione impugnata viene annullata.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (anche in sede di esecuzione) non basta un'indicazione sintetica: il giudice deve valutare se i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato, esaminando elementi fattuali concreti.
  • Indicatori rilevanti: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità comuni di commissione, sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, eventuali causali e ogni elemento che rifletta l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni.
  • Una distanza temporale di circa un anno non è di per sé decisiva: va valutata insieme agli altri elementi fattuali (ad es. gestione del traffico da remoto, medesima compagine criminale, ripetitività delle condotte).
  • Valutazioni assertive o generiche (es. "pervicacia" o "sistema di vita") senza analisi fattuale non soddisfano l'obbligo motivazionale e sono suscettibili di annullamento per violazione di legge.
  • La motivazione del giudice di merito è insindacabile in Cassazione solo se esaustiva, congrua e priva di vizi logici: in mancanza, la decisione va annullata e la causa rinviata per nuovo esame, preferibilmente ad altro giudice dell'esecuzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.