Sentenza del 15/11/2021 n. 34217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'accertamento sintetico (redditometro) relativo agli anni 2004-2006 per omessa presentazione delle dichiarazioni. Il ricorrente ha dedotto: 1) che la definizione agevolata (D.L. n.98/2011, art.39, comma 12) per gli anni 2005-2006 avrebbe fatto venir meno il presupposto dello scostamento richiesto per l'accertamento sintetico; 2) che l'incremento patrimoniale relativo a un immobile doveva essere dimezzato perché acquistato in comproprietà con la moglie (50%); 3) che aveva prodotto un certificato salarial 2004 attestante redditi tassati alla fonte in Svizzera idonei a coprire l'incremento patrimoniale e le spese gestionali; 4) che il giudice doveva ammettere la prova contraria e applicare la versione piu evoluta del redditometro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la definizione agevolata non elimina il fatto storico dello scostamento rilevato anche per le annualita successive e non incide sul presupposto normativo dell'accertamento sintetico. I motivi relativi a comproprietà, prova della tassazione estera e prova contraria (secondo, terzo, quarto e quinto motivo) sono stati dichiarati inammissibili perche in realta miravano a una rivalutazione dei fatti di merito (violazione del divieto di riesame in Cassazione, con doppia conforme dei giudici di merito). Il sesto motivo (nuova versione del redditometro) e stato ritenuto inammissibile per essere una questione nuova sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità pari a Euro 2.300,00 e ad eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Norma di riferimento per l'accertamento sintetico tramite redditometro; applicata nella versione vigente per ricostruire il reddito del contribuente in base ad incrementi patrimoniali e beni indice.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Norma che consente la definizione agevolata (condono) per determinati periodi d'imposta. La Corte interpreta che la definizione agevolata non estingue i fatti storici rilevati ai fini dell'accertamento sintetico e non incide sul presupposto normativo dello scostamento tra reddito dichiarato e accertato.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: il contribuente ha l'onere di dimostrare i fatti che allega per disinnescare le presunzioni dell'ufficio; nel caso, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito prova idonea della comproprietà nella misura dedotta o della tassazione estera.
artt. 115 e 167 c.p.c.
Norme processuali relative alla valutazione della prova e all'istruzione dibattimentale; richiamate in relazione alla valutazione libera dei giudici di merito e alla documentazione prodotta, che sono soggette al sindacato limitato della Cassazione.
art. 53 Cost.
Principio costituzionale sulla capacità contributiva evocato dal ricorrente in relazione all'esenzione della provvista tassata alla fonte; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la doglianza quando essa mira a rimettere in discussione fatti valutati dai giudici di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma procedurale richiamata per la quantificazione e l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente in relazione al ricorso.
Cass. 21719/2009 e Cass. Sez. U. 27/12/2019 n. 34476
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il condono non interseca i trattamenti giuridici ordinarî e per la regola secondo cui la Cassazione non puo' essere utilizzata per riequilibrare o rivedere la valutazione dei fatti fatta dai giudici di merito.
Massime di principio
- La definizione agevolata (condono) non cancella i fatti storici o gli scostamenti di reddito rilevati in altri periodi ai fini dell'accertamento sintetico; la scelta tra definizione e controversia ordinaria e' alternativa e non produce effetti retroattivi sulla ricostruzione dei fatti.
- L'onere della prova di dimostrare la natura e l'imputazione delle fonti di provvista (es. comproprieta' di un immobile, redditi esteri gia' tassati) grava sul contribuente e richiede documentazione idonea, preferibilmente in originale e con adeguata forma di legalizzazione/attestazione per documenti esteri.
- Fotocopie o documenti non adeguatamente autenticati o non prodotti nei modi richiesti possono essere ritenuti insufficienti dai giudici di merito; e la Cassazione non riesamina la valutazione di merito se non per profili di diritto.
- Non e' possibile, in Cassazione, prospettare per la prima volta questioni di fatto o nuove teorie probatorie o normative che non siano state dedotte anteriormente nei giudizi di merito; tali questioni saranno inammissibili.
- In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), e' particolarmente difficile ottenere accoglimento in Cassazione su questioni attinenti alla valutazione probatoria.
- Per contestare un accertamento sintetico con successo e' fondamentale dimostrare, con prova documentale solida, sia la riduzione degli incrementi patrimoniali (es. comproprieta' con documenti di acquisto intestati) sia la effettiva esistenza di provvista gia' tassata all'estero (certificati ufficiali, traduzioni e legalizzazioni ove necessario).
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