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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46221/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carano ha impugnato la sentenza che aveva confermato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) relativamente al reato di cui all'art. 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio), chiedendo l'annullamento e il proscioglimento con formula "il fatto non sussiste" o "il fatto non costituisce reato". Ha sostenuto che solo due richieste di accesso erano state effettivamente inevase e che si era attivato tempestivamente dopo il rientro dalla sospensione (poi dichiarata illegittima), che non disponeva degli strumenti per accedere telematicamente ai dati catastali (quindi l'ing. Mellis avrebbe potuto ottenerli per legge senza coinvolgere il Comune), e che il danno non patrimoniale richiesto dal Comune non era stato provato né sussisteva, non essendo stato percepito alcun profitto illecito.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logiche e non manifestamente illogiche le valutazioni della Corte d'appello: solo due istanze cadevano nella responsabilità temporale del ricorrente, ma egli non fornì nemmeno una risposta interlocutoria nei termini di legge prima della sospensione; le ricerche svolte evidenziarono l'inesistenza presso gli uffici comunali degli atti richiesti, ma ciò non esimeva dall'obbligo di fornire una risposta tempestiva; il risarcimento del danno all'immagine del Comune è legittimo e può essere liquidato equitativamente ai sensi delle norme citate. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Di conseguenza restano confermate le statuizioni della Corte d'appello (assoluzione per particolare tenuità e obbligo di risarcimento a favore del Comune).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Applicata dalla Corte d'appello per dichiarare l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto nonostante l'imputazione; indica che, in casi di minore offensività del fatto e limitata colpa, è possibile il proscioglimento.

  • art. 328 cod. pen.

    Norma che incrimina l'omissione di atti d'ufficio da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; da essa deriva l'imputazione per il mancato consentire l'accesso agli atti richiesti.

  • art. 17, comma 30-ter d.l. n. 78/2009

    Richiamato come fonte normativa che, congiuntamente ad altre disposizioni, legittima la liquidazione del danno all'immagine dell'ente pubblico in conseguenza di illeciti contro la pubblica amministrazione.

  • art. 7 legge 27 marzo 2001 n. 97

    Richiamata unitamente al d.l. 78/2009 per sostenere la possibilità di liquidare equitativamente il danno all'immagine dell'ente pubblico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, ossia la condanna alle spese processuali e alla somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata risposta, anche se relativa ad atti poi risultati inesistenti presso l'ufficio, può integrare omissione d'atti d'ufficio se non viene fornita almeno una risposta tempestiva/interlocutoria nei termini di legge.
  • La sospensione dal servizio non libera automaticamente il responsabile dall'obbligo di adempiere o di fornire risposte formali alle diffide; l'effettiva responsabilità va valutata sul periodo in cui il soggetto aveva compiti e poteri.
  • L'assenza di un vantaggio patrimoniale o di percezione illecita non esclude la rilevanza penale o civile della condotta: si possono configurare reati di omissione e responsabilità civile per danno all'immagine dell'ente.
  • L'assoluzione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) può coesistere con obblighi di natura risarcitoria nei confronti dell'ente danneggiato; il proscioglimento penale per tenuità non cancella automaticamente la responsabilità civile o amministrativa.
  • Il danno all'immagine degli enti pubblici può essere liquidato equitativamente in base alle norme citate, ma la sua riconoscibilità richiede comunque una motivazione adeguata e una valutazione della connessione tra fatto illecito e pregiudizio all'immagine.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, argomentazioni già valutate dalla Corte territoriale e non dimostranti palesi illogicità o violazioni di legge rischiano l'inammissibilità; ciò comporta anche rilevanti conseguenze economiche per il ricorrente.

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