Sentenza n. 9151/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per il concorso a 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di età di 30 anni e alla mancata equiparazione dei frequentatori del corso per allievi viceispettori al personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; decreto ministeriale n. 103/2018 e provvedimenti impliciti di esclusione dalla procedura telematica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già ultratrentenni ma non ancora trentunenni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, hanno impugnato il limite anagrafico di 30 anni previsto per l’accesso al concorso per commissari della Polizia di Stato, nonché la disciplina che escludeva dalla deroga al limite i candidati frequentanti il corso di formazione per allievi viceispettori, riservata agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Hanno dedotto la violazione della direttiva 2000/78/CE, dell’art. 3 della l. n. 127/1997, degli artt. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 10 TFUE, oltre a eccesso di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento. La censura principale riguardava l’irragionevolezza e la sproporzione della differenza di trattamento tra candidati esterni e personale interno, sostenendo che il limite di età non fosse effettivamente strumentale alle mansioni operative dei commissari. Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato anche la graduatoria finale, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti e sottolineando l’incongruenza dell’esonero degli allievi viceispettori dagli accertamenti psico-fisici senza analoga deroga al limite anagrafico.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibili i motivi aggiunti, in quanto diretti a impugnare la graduatoria finale per illegittimità derivata, anche se contenevano contestazioni delle argomentazioni svolte dall’amministrazione negli scritti difensivi. Nel merito ha accolto il ricorso richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 397 del 19 gennaio 2026, che, sulla base di specifici accertamenti istruttori, aveva ritenuto illegittimo il limite di 30 anni per l’accesso al ruolo dei commissari. Il giudice d’appello aveva rilevato che, nel periodo esaminato, gli episodi di uso della forza fisica da parte di commissari o vicecommissari erano stati soltanto quindici, dato non sufficiente a dimostrare che l’impiego della forza o delle armi costituisse parte normale e integrante delle mansioni. L’abbassamento del limite anagrafico era stato quindi giudicato irragionevole e sproporzionato, perché restringeva significativamente la partecipazione ai concorsi senza un beneficio adeguatamente compensativo. L’annullamento del d.m. n. 103/2018 ha comportato la reviviscenza del d.m. n. 115/1999, che fissava il limite a 32 anni. Tale annullamento regolamentare produce effetti erga omnes nei giudizi pendenti nei quali debba essere applicata la disciplina, salvo i rapporti esauriti. Poiché alla data di scadenza delle domande i ricorrenti avevano più di 30 ma meno di 31 anni, essi rientravano nel limite di 32 anni e possedevano il requisito anagrafico. Il TAR ha pertanto annullato la loro esclusione, disposto l’ammissione a pieno titolo, il consolidamento degli esiti delle prove sostenute e l’inserimento senza riserva nella graduatoria finale di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e dei contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 5 ottobre 2000 n. 334
La disposizione, come modificata dal d.lgs. n. 95/2017, costituiva la base primaria del limite anagrafico per l’accesso al ruolo dei commissari; il giudizio ne ha contestato l’applicazione nella parte collegata al limite di 30 anni.
d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95
Ha introdotto la disciplina riformatrice che aveva abbassato i limiti di età per i ruoli della Polizia di Stato, ritenuta dal giudice non coerente, per il ruolo dei commissari, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
d.m. 13 luglio 2018 n. 103
non aver compiuto il 30° anno di età
La previsione regolamentare del limite di 30 anni per la partecipazione al concorso per commissario è stata annullata, con conseguente reviviscenza della disciplina previgente.
d.m. 6 aprile 1999 n. 115, art. 3
La partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice commissario di polizia in prova è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue
A seguito dell’annullamento del d.m. n. 103/2018, la disciplina previgente è tornata applicabile e ha fissato il limite massimo di età in 32 anni.
direttiva 2000/78/CE
È stata invocata quale parametro contro la discriminazione fondata sull’età; la valutazione di compatibilità richiede che il limite anagrafico sia effettivamente giustificato e proporzionato rispetto alle funzioni da svolgere.
art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È stato richiamato quale parametro del divieto di discriminazione, anche in relazione alla differenziazione anagrafica tra candidati esterni e personale interno.
art. 10 TFUE
È stato richiamato in collegamento con il contrasto alle discriminazioni e con la verifica della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione.
art. 267 TFUE
Richiamato per il rinvio pregiudiziale già disposto dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia dell’Unione europea nella controversia analoga.
Massime di principio
- Un limite anagrafico per l’accesso a un ruolo della pubblica amministrazione è legittimo solo se risulta concretamente strumentale alle funzioni proprie del ruolo e proporzionato all’obiettivo perseguito; non è sufficiente una giustificazione astratta fondata sulla possibile esigenza di prestanza fisica.
- La verifica della proporzionalità di un limite di età deve considerare la frequenza e la concreta rilevanza delle attività operative che giustificherebbero il requisito, mediante dati istruttori effettivi sulle mansioni svolte e sugli interventi reali del personale.
- La restrizione dell’accesso ai concorsi pubblici deve essere valutata comparando il costo in termini di riduzione della massima partecipazione con il beneficio concretamente prodotto dall’abbassamento dell’età; il limite è illegittimo quando il beneficio è minimo o meramente ipotetico.
- L’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare produce effetti erga omnes nei giudizi pendenti nei quali la disposizione debba essere applicata, salvo che il rapporto controverso sia ormai esaurito.
- Quando l’annullamento della disciplina regolamentare più recente determina la reviviscenza della disciplina previgente, il requisito anagrafico deve essere verificato secondo il limite previsto dalla norma tornata applicabile alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- I motivi aggiunti sono ammissibili quando impugnano un atto successivo, quale la graduatoria finale, per illegittimità derivata dagli atti già gravati; la contestuale replica alle argomentazioni difensive dell’amministrazione non ne elimina il contenuto propriamente impugnatorio.
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