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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10609/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 contestando: (1) la qualificazione del suo concorso nella detenzione dell'intero quantitativo di cocaina/crack sequestrata oltre alla singola dose da lui ceduta, sostenendo che non vi fossero elementi per ritenere fosse a conoscenza del maggior quantitativo detenuto dagli altri; (2) l'esclusione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5), ritenendo che gli fosse imputabile solo una condotta episodica e di minima rilevanza legata all'unica cessione osservata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto pienamente motivata la valutazione della Corte d'appello che aveva accertato il ruolo consapevole del ricorrente nell'organizzazione di spaccio (interlocutore con i clienti), avvalorata da consistente denaro trovato in suo possesso e da numerose chiamate sul suo telefono, ivi inclusa una richiesta di "portare qualcosa come prima". Ha inoltre escluso la configurabilità della lieve entità, considerata l'entità della sostanza sequestrata e la dimensione organizzata dell'attività. Per effetto dell'inammissibilità è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    La norma è stata applicata per la configurazione del reato di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il concorso nella detenzione dell'intero quantitativo potesse essere accertato anche per chi svolgeva un ruolo di interfaccia con gli acquirenti.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La disposizione sulla ipotesi lieve è stata esclusa perché il giudice ha ritenuto che la condotta del ricorrente non fosse una singola azione episodica di minima rilevanza ma parte integrante di un'attività organizzata di spaccio.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicata per l'effetto automatico dell'inammissibilità del ricorso: il proponente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione al principio che la somma da imporre ex art. 616 va graduata secondo la rilevanza della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente una giustificazione di colpa del ricorrente e ha fissato la somma in euro 3.000 per la manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • Il concorso in reato di detenzione di stupefacenti può essere accertato anche quando un soggetto abbia un ruolo diverso dalla custodia materiale della provvista (es. interfaccia con i clienti), purché risulti un contributo causale, anche minimo, che agevoli l'attività del gruppo.
  • La distinzione dei ruoli operativi (custodia della droga vs. cessione delle singole dosi) non esclude automaticamente la partecipazione al reato comune se esiste una unità di progetto o schema operativo condiviso.
  • La prova di partecipazione può essere fondata su elementi indiretti e circostanziali quali ingiustificato possesso di denaro, ripetute comunicazioni telefoniche con clienti o coordinatori e comportamenti funzionali all'elusione dei controlli.
  • Per riconoscere la 'ipotesi lieve' ex art. 73, comma 5, occorre che la condotta sia isolata, episodica e di minima offensività rispetto al contesto complessivo; la mera cessione osservata non basta se si dimostra integrazione in un'attività organizzata.
  • In sede di cassazione la mancanza di argomentazioni fondate o la manifesta infondatezza dei motivi conduce all'inammissibilità e all'automatica condanna alle spese processuali e a una somma per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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