Sentenza n. 13830/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di inammissibilità dell’istanza di accesso alla Misura per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica – M7 I.17, relativo a un progetto di investimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di accesso alla Misura M7 I.17, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha inoltre contestato, per quanto occorresse, la Guida contenente le regole operative della misura e le modalità applicative del portale informatico, nella parte in cui fosse interpretata o applicata nel senso di impedire l’acquisizione, durante il procedimento, della determinazione definitiva di aggiudicazione sopravvenuta, formatasi prima della conclusione dell’istruttoria e non modificativa della domanda originaria. Sono stati altresì impugnati gli atti istruttori, endoprocedimentali e conseguenti lesivi della posizione della ricorrente, inclusi quelli relativi alla posizione cronologica della domanda e all’eventuale assegnazione o riallocazione delle risorse.
La decisione
Nel corso del giudizio, il GSE ha comunicato di avere accolto l’istanza di riesame presentata dalla società e di avere conseguentemente annullato d’ufficio il provvedimento di inammissibilità impugnato. La ricorrente ha preso atto dell’intervenuto riesame e le parti hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, concordando la compensazione delle spese. Il TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il GSE ha annullato d’ufficio il provvedimento di inammissibilità in esito all’accoglimento dell’istanza di riesame.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione accoglie un’istanza di riesame e annulla d’ufficio il provvedimento impugnato, viene meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa audizione delle parti in camera di consiglio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l’annullamento d’ufficio dell’atto impugnato interviene nel corso del giudizio e le parti concordano sulla compensazione.
Come è indicizzato
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