Sentenza del 01/10/2019 n. 5543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Omesso pagamento di imposte dirette ed Iva - Efficacia di giudicato esterno - Periodi di imposta successivi - Identicità dei presupposti di fatto e dei tributi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'efficacia del giudicato esterno nei giudizi tributari relativi a imposte dirette e IVA omesse o non versate, con particolare riferimento a periodi d'imposta successivi. La questione è se una sentenza relativa a un determinato anno possa vincolare il giudice anche per annualità successive. Il principio affermato è che il giudicato opera per gli anni successivi soltanto con riguardo agli elementi costitutivi del tributo che abbiano natura permanente e siano identici tra le annualità e tra le parti. Non opera invece quando i diversi accertamenti si fondano su presupposti di fatto differenti, riguardano tributi diversi o concernono annualità autonome.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto, in astratto, la possibile efficacia vincolante del giudicato esterno anche per periodi d'imposta successivi, ma solo in presenza di identità dei presupposti di fatto, dello stesso tipo di tributo e di elementi durevoli della fattispecie impositiva. In assenza di tali condizioni, l'accertamento compiuto per una specifica annualità non può vincolare il giudice nei giudizi relativi ad altri periodi o ad altri tributi. Il testo fornito non indica l'esito concreto del ricorso, né identifica le parti processuali.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sul giudicato esterno in materia tributaria
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno di imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni di imposta successivi, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.
Il giudicato relativo a un'annualità può estendersi alle annualità successive solo per gli elementi stabili e comuni della fattispecie tributaria, non per gli aspetti variabili propri di ciascun periodo d'imposta.
Cassazione, sentenza n. 6953/2015
Richiamata come precedente in materia di limiti ed efficacia del giudicato esterno nei rapporti tributari relativi a diverse annualità.
Cassazione, sentenza n. 4832/2015
Richiamata come precedente sul principio secondo cui il giudicato non si estende automaticamente a periodi d'imposta diversi quando manchi l'identità dei presupposti di fatto e del tributo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario ogni periodo d'imposta è normalmente autonomo: la decisione su un'annualità non determina automaticamente l'esito delle annualità successive.
- Il giudicato può produrre effetti oltre l'anno deciso soltanto per elementi permanenti, comuni e oggettivamente identici tra le diverse annualità.
- È necessario verificare l'identità delle parti, del tributo e dei presupposti di fatto; se anche uno di questi elementi differisce, l'efficacia vincolante del precedente può venire meno.
- Una sentenza favorevole relativa a un tributo o a un'annualità non può essere automaticamente invocata per imposte diverse o per fatti fiscalmente distinti.
- Per valutare l'estensione del giudicato occorre distinguere tra questioni strutturali e permanenti, come la qualificazione giuridica di un rapporto stabile, e fatti variabili, come ricavi, costi, versamenti o operazioni riferiti al singolo anno.
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