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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34749/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (25/03/2021) che confermava la condanna emessa in abbreviato dal Tribunale di Palermo (03/07/2020). Le censure erano quattro: (1) insufficiente e generica motivazione della sentenza di appello e mancato rispetto dell'art.192 c.p.p. nella valutazione complessiva della prova; (2) contestazione della ricostruzione e della ricorrenza della recidiva, senza che l'aggravante fosse dimostrata come espressione di maggiore colpevolezza/pericolosità; (3) vizio nella dosimetria pena per violazione della funzione rieducativa (art.27 Cost.) e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; (4) illegittima declaratoria di delinquente abituale ai sensi dell'art.102 c.p., per mancanza di verifica dei parametri concreti (specie e gravità dei reati, tempi, genere di vita, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e apodittici, privi di indicazione puntuale dei passaggi motivazionali ritenuti inesistenti o illogici; ha osservato che la sentenza di merito aveva esposto un apparato argomentativo coerente (testimone, rinvenimento di cacciaviti e chiave contraffatta, segni di forzatura sul ciclomotore e tentativo di furto). Anche il motivo sulla dosimetria è stato giudicato aspecifico, tenuto conto che la pena complessiva risultava prossima ai minimi edittali e adeguatamente giustificata in base all'art.133 c.p.; infine la contestazione dell'abitualità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché nel caso concreto erano presenti condanne per delitti della stessa indole che superavano complessivamente cinque anni nei dieci anni precedenti. Conseguenze: diniego del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p. e in considerazione di profili di colpa). In precedenza, con le sentenze di merito, Lo Gelfo era stato condannato a anni 1 e mesi 4 di reclusione, riconosciuta la continuazione tra evasione aggravata e tentato furto aggravato, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; dichiarato delinquente abituale, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e assegnato ad una colonia agricola o casa di lavoro per due anni.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per la valutazione unitaria della prova; la Corte ha ritenuto che la mera enunciazione del parametro senza indicare i passaggi valutativi specifici è generica e non idonea a rendere ammissibile la censura in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato all'accertamento di un apparato logico; l'illogicità sanzionabile deve essere manifesta 'ictu oculi' e non una valutazione di merito rinnovata dalla Corte di cassazione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente per la funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto l'argomentazione aspecifica e ha evidenziato che la motivazione di merito aveva comunque considerato fattori rieducativi e personali ai fini della dosimetria (art.133 c.p.).

  • Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamata genericamente dal ricorrente per contestare la sproporzione della pena; la Corte ha ritenuto insufficienti le richiamate censure di matrice convenzionale senza indicazioni concrete di violazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Utilizzato dalla motivazione di merito per giustificare la quantificazione della pena, richiamando la personalità negativa dell'imputato, la strumentalizzazione dell'evasione per commettere altri reati e i precedenti specifici.

  • art. 102 cod. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di delinquente abituale: la Corte ha ritenuto che i presupposti normativi (condanne della stessa indole, somma superiore a cinque anni nei dieci anni precedenti) fossero accertati e adeguatamente richiamati nella motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, anche alla luce di profili di colpa nella proposizione del ricorso (richiamo alla Corte Cost. n.186/2000).

Massime di principio

  • In Cassazione le censure vanno formulate con specificità: argomentazioni generiche o astratte sulla mancanza di motivazione sono inammissibili.
  • Il controllo sulla motivazione da parte della Corte di Cassazione è limitato a verificare la presenza di un apparato logico; non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove salvo illogicità manifesta.
  • L'invocazione di principi costituzionali o convenzionali richiede che il ricorrente indichi concretamente come la decisione violi tali principi; riferimenti generici sono insufficienti.
  • Per contestare la recidiva o l'aggravante occorre dimostrare in quale punto la motivazione sia carente o illogica; la presenza di precedenti specifici e prossimi temporalmente può legittimare la qualificazione aggravante se adeguatamente motivata.
  • La dichiarazione di delinquente abituale segue parametri normativi (es. complessivi >5 anni per delitti della stessa indole nei 10 anni antecedenti): se tali condizioni risultano accertate nei fatti, la declaratoria è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Le impugnazioni sulla dosimetria devono esporre con precisione la sproporzione della pena e indicare vizi nella motivazione che impediscano l'applicazione dei criteri dell'art.133 c.p.; mere affermazioni di incostituzionalità o di mancata funzione rieducativa non bastano.
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda se sono ravvisabili profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

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