Cassazione Penale, Sentenza n. 34749/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (25/03/2021) che confermava la condanna emessa in abbreviato dal Tribunale di Palermo (03/07/2020). Le censure erano quattro: (1) insufficiente e generica motivazione della sentenza di appello e mancato rispetto dell'art.192 c.p.p. nella valutazione complessiva della prova; (2) contestazione della ricostruzione e della ricorrenza della recidiva, senza che l'aggravante fosse dimostrata come espressione di maggiore colpevolezza/pericolosità; (3) vizio nella dosimetria pena per violazione della funzione rieducativa (art.27 Cost.) e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; (4) illegittima declaratoria di delinquente abituale ai sensi dell'art.102 c.p., per mancanza di verifica dei parametri concreti (specie e gravità dei reati, tempi, genere di vita, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e apodittici, privi di indicazione puntuale dei passaggi motivazionali ritenuti inesistenti o illogici; ha osservato che la sentenza di merito aveva esposto un apparato argomentativo coerente (testimone, rinvenimento di cacciaviti e chiave contraffatta, segni di forzatura sul ciclomotore e tentativo di furto). Anche il motivo sulla dosimetria è stato giudicato aspecifico, tenuto conto che la pena complessiva risultava prossima ai minimi edittali e adeguatamente giustificata in base all'art.133 c.p.; infine la contestazione dell'abitualità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché nel caso concreto erano presenti condanne per delitti della stessa indole che superavano complessivamente cinque anni nei dieci anni precedenti. Conseguenze: diniego del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p. e in considerazione di profili di colpa). In precedenza, con le sentenze di merito, Lo Gelfo era stato condannato a anni 1 e mesi 4 di reclusione, riconosciuta la continuazione tra evasione aggravata e tentato furto aggravato, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva; dichiarato delinquente abituale, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e assegnato ad una colonia agricola o casa di lavoro per due anni.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per la valutazione unitaria della prova; la Corte ha ritenuto che la mera enunciazione del parametro senza indicare i passaggi valutativi specifici è generica e non idonea a rendere ammissibile la censura in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è limitato all'accertamento di un apparato logico; l'illogicità sanzionabile deve essere manifesta 'ictu oculi' e non una valutazione di merito rinnovata dalla Corte di cassazione.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente per la funzione rieducativa della pena; la Corte ha ritenuto l'argomentazione aspecifica e ha evidenziato che la motivazione di merito aveva comunque considerato fattori rieducativi e personali ai fini della dosimetria (art.133 c.p.).
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)
Richiamata genericamente dal ricorrente per contestare la sproporzione della pena; la Corte ha ritenuto insufficienti le richiamate censure di matrice convenzionale senza indicazioni concrete di violazione.
art. 133 cod. pen.
Utilizzato dalla motivazione di merito per giustificare la quantificazione della pena, richiamando la personalità negativa dell'imputato, la strumentalizzazione dell'evasione per commettere altri reati e i precedenti specifici.
art. 102 cod. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di delinquente abituale: la Corte ha ritenuto che i presupposti normativi (condanne della stessa indole, somma superiore a cinque anni nei dieci anni precedenti) fossero accertati e adeguatamente richiamati nella motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, anche alla luce di profili di colpa nella proposizione del ricorso (richiamo alla Corte Cost. n.186/2000).
Massime di principio
- In Cassazione le censure vanno formulate con specificità: argomentazioni generiche o astratte sulla mancanza di motivazione sono inammissibili.
- Il controllo sulla motivazione da parte della Corte di Cassazione è limitato a verificare la presenza di un apparato logico; non è consentito riesaminare il merito della valutazione delle prove salvo illogicità manifesta.
- L'invocazione di principi costituzionali o convenzionali richiede che il ricorrente indichi concretamente come la decisione violi tali principi; riferimenti generici sono insufficienti.
- Per contestare la recidiva o l'aggravante occorre dimostrare in quale punto la motivazione sia carente o illogica; la presenza di precedenti specifici e prossimi temporalmente può legittimare la qualificazione aggravante se adeguatamente motivata.
- La dichiarazione di delinquente abituale segue parametri normativi (es. complessivi >5 anni per delitti della stessa indole nei 10 anni antecedenti): se tali condizioni risultano accertate nei fatti, la declaratoria è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Le impugnazioni sulla dosimetria devono esporre con precisione la sproporzione della pena e indicare vizi nella motivazione che impediscano l'applicazione dei criteri dell'art.133 c.p.; mere affermazioni di incostituzionalità o di mancata funzione rieducativa non bastano.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda se sono ravvisabili profili di colpa nella presentazione dell'impugnazione.
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