Sentenza n. 1502/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0234317 del 18-04-2023 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa con cui è stata rigettata la richiesta avente ad oggetto: “Richiesta di transito nel ruolo Ufficiale in categoria diversa dai medici dei Corpi Sanitari delle Forze Armate di appartenenza di cui all'art. 208 del Codice dell'Ordinamento Militare con ricostruzione della carriera ex tunc dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 dei sottufficiali che svolgono la professione infermieristica appartenenti al ruolo Marescialli, con riconoscimento sia figurativo dei relativi oneri economici sia della facoltà di svolgere la professione sanitaria senza carattere di esclusività”, trasmessa con pec del 18.04.2023; nonché per l'accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, anche previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione e per l'accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge e per il riconoscimento della facoltà a svolgere, fuori l'orario di servizio, la professione sanitaria senza carattere di esclusività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di transito in un ruolo ufficiali, con ricostruzione della carriera e riconoscimento della facoltà di esercitare la professione sanitaria fuori dall'orario di servizio senza carattere di esclusività
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa con cui era stata rigettata la richiesta di transito nel ruolo ufficiali, in categoria diversa da quella dei medici dei Corpi sanitari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 208 del Codice dell'ordinamento militare. La domanda comprendeva la ricostruzione della carriera con efficacia retroattiva, il riconoscimento figurativo degli oneri economici, l'inquadramento economico-giuridico, il pagamento degli arretrati e il riconoscimento della facoltà di esercitare la professione infermieristica fuori dall'orario di servizio senza vincolo di esclusività. Nel corso del giudizio, con memoria del 7 maggio 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che questi non avevano più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente circa la perdita dell'interesse a coltivare il giudizio. La sentenza non esamina nel merito la legittimità del diniego ministeriale né le pretese di inquadramento, ricostruzione della carriera, arretrati o esercizio non esclusivo della professione sanitaria. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento impugnato né le domande consequenziali.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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