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Sentenza

Sentenza n. 1805/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4633/2024

Giustizia amministrativa202503970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4633/2024, recante condanna all'accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4633/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditargli € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi € 2.000. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'8 ottobre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 luglio 2025, e il Ministero non aveva provveduto all'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha disposto, inoltre, il pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale; il TAR ha precisato le regole per la presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute

    Il giudice può imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, parametrandola nel caso concreto agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.

  • d.P.R. n. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta avviene secondo la disciplina delle spese di giustizia richiamata dal decreto.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La norma è richiamata quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La norma disciplina il riferimento per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'Amministrazione ne sia stata portata a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine legale per l'adempimento previsto nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un obbligo pecuniario puntuale risultante dal titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione il pagamento integrale entro un termine prefissato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di ausiliario del giudice e di commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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