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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24216/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2020, motivato dall'Ufficio con la qualificazione della società come "in perdita sistematica" e quindi "non operativa" ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies a 36-duodecies del d.l. 13/08/2011 n.138 e dell'art. 30 della L. 23/12/1994 n.724; la società contestava l'applicabilità della disciplina per le societa' di comodo denunciando l'esistenza di attivita' imprenditoriale effettiva e di oggettive situazioni (ritardi autorizzativi e vincoli urbanistici/paesaggistici legati a opere compensative e gestione discarica) che hanno impedito la produzione dei ricavi e giustificano la disapplicazione della norma antielusiva, nonche' rilevando che l'interpello disapplicativo non era condizione di procedibilita' per la tutela giurisdizionale e che la documentazione contabile tardivamente depositata doveva comunque essere valutata nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso della contribuente (assorbito il quarto), ritenendo che la CTR di secondo grado non avesse valutato concretamente gli elementi prodotti dalla societa' idonei a dimostrare le "oggettive situazioni" che avrebbero reso impossibile il conseguimento dei ricavi e che l'interpello disapplicativo non fosse condizione di procedibilita' per la tutela giurisdizionale. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate e' stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata e' cassata e la causa e' rinviata per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, con rinvio anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. in l. n.148/2011 - art. 2, commi 36-decies a 36-duodecies

    Definisce la nozione di societa' "in perdita sistematica" e stabilisce l'applicazione della disciplina sulle societa' di comodo a determinate condizioni; la Corte ricorda la possibilita' di disapplicazione e le modalita' di verifica concreta in sede giudiziale.

  • L. 23 dicembre 1994, n.724 - art. 30, comma 4 e comma 4-bis

    Il comma 4 limita il rimborso, la cessione e la compensazione dell'eccedenza di credito IVA per societa' non operative; il comma 4-bis prevede la possibilita' di disapplicazione in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi. La Corte ha affermato che l'interpello disapplicativo non e' condizione di procedibilita' e che il contribuente puo' provare in giudizio tali situazioni.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 - art. 37-bis, comma 8

    Richiamato in relazione alla procedura di disapplicazione antielusiva cui il comma 4-bis dell'art.30 rinvia; la Corte conferma che la procedura non e' l'unica via per dimostrare la sussistenza delle condizioni in sede giudiziale.

  • L. 27 luglio 2000, n.212 - art. 11, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata nella censura (relativa al regime dei termini e della prova), utilizzata dalla ricorrente per sostenere la possibilita' di fornire prova in giudizio; la Corte ha considerato rilevante la rilevanza probatoria degli elementi esibiti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - artt. 25, 32 e 58, comma 2

    Norme sul processo tributario richiamate nel quarto motivo; la Corte, assorbiti i primi tre motivi, non ha ritenuto necessario rigettare il rilievo ma ha comunque osservato che la documentazione tardivamente prodotta doveva essere valutata nel merito dal giudice di rinvio.

  • codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Fondamento processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge (n.3), omesso esame di fatto decisivo (n.5) e altri vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di cui ai numeri indicati perche' la CTR non ha adeguatamente valutato i fatti non contestati.

Massime di principio

  • La qualifica di "societa' in perdita sistematica" proposta dalla normativa antielusiva crea una presunzione di non operativita', ma tale presunzione puo' essere efficacemente contrastata in sede giudiziale mediante la prova di "oggettive situazioni" che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
  • La presentazione dell'interpello disapplicativo (interpello probatorio) non e' condizione di procedibilita' per impugnare un atto impositivo: il contribuente puo' chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva direttamente in giudizio e far valere le prove documentali e fattuali a sostegno.
  • In tema di rimborso IVA, il rifiuto amministrativo fondato sulla qualifica di non operativita' deve accompagnarsi a una valutazione concreta e motivata degli elementi probatori prodotti dal contribuente; il giudice deve verificare se le circostanze addotte configurano le ipotesi di esclusione o disapplicazione della norma antielusiva.
  • I documenti anche se depositati tardivamente nel primo grado possono comunque essere acquisiti e valutati dal giudice, soprattutto ove attengano a fatti oggettivi non contestati; il loro apprezzamento sostanziale spetta al giudice incaricato del nuovo esame.
  • Occorre verificare la disciplina normativa vigente ratione temporis: le conseguenze circa la possibilita' di rimborso, compensazione o riporto del credito IVA dipendono dalla formulazione dell'art. 30 applicabile al periodo d'imposta in questione e devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza consolidata sulla neutralita' dell'IVA.

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