Cassazione Civile, Ordinanza n. 16307/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori somme ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibile la contabilità e aveva proceduto a un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, valorizzando l'antieconomicità della gestione: in particolare, la società aveva dichiarato una perdita d'esercizio pur avendo corrisposto compensi elevati all'amministratore e ai soci, in una compagine ristretta e parentale. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di fatti non contestati; violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 per errata applicazione del concetto di antieconomicità; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere l'Ufficio fondato l'accertamento su mere presunzioni; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su altre questioni di merito, tra cui la percentuale di incidenza dei costi sui ricavi, il difetto di motivazione dell'atto e il criterio di determinazione del reddito; omessa pronuncia sul contraddittorio preventivo; omessa pronuncia sul divieto di praesumptio de praesumpto; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla correttezza dei rapporti di lavoro e dei compensi corrisposti a soci e amministratore. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre chiesto l'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 193/2016.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto che l'adesione della società ricorrente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con istanza di estinzione depositata in giudizio, comportasse l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che le spese dell'intero giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla mancata considerazione di fatti non contestati e sul principio di non contestazione nel processo tributario.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo fondato su contabilità inattendibile e presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 2697 c.c.
Invocato per denunciare una pretesa inversione o errata ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento del maggior reddito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omissioni di pronuncia su specifiche censure sollevate nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016
La domanda di definizione agevolata ai sensi di questa norma è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
Richiamato come base processuale per la dichiarazione di estinzione in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per regolare la sorte delle spese in caso di estinzione del giudizio tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza della definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria, con richiesta di estinzione del giudizio, comporta la declaratoria di estinzione del processo di legittimità, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata della controversia fiscale, la sorte delle spese segue la disciplina speciale del processo tributario e non opera il raddoppio del contributo unificato.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, restano assorbite le censure di merito sull'accertamento, sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulle eventuali omissioni di pronuncia.
- L'accertamento analitico-induttivo può essere valorizzato dall'Ufficio e dal giudice di merito in presenza di contabilità complessivamente inattendibile e di indici di antieconomicità, ma tali questioni non vengono decise nel merito se il processo si estingue per definizione della lite.
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