Sentenza n. 213/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ascoli Piceno in data 14 aprile 2025 in riferimento alla pratica n. P-AP/L/Q/2025/100500, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del nulla osta al lavoro stagionale e del conseguente permesso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Ascoli Piceno del 14 aprile 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso per lavoro stagionale. Nel corso del giudizio, dopo il riesame disposto con l'ordinanza cautelare n. 176/2025, l'Amministrazione ha rilasciato il nulla osta al lavoro. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese. Dalla sentenza emerge inoltre che l'originario rigetto era dipeso anche dal mancato esame delle osservazioni e della documentazione prodotte dal ricorrente, ritenute tardive dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il rilascio del nulla osta al lavoro avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. presso la Prefettura di Ascoli Piceno, liquidandole in complessivi € 600,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. La regolazione delle spese ha tenuto conto del fatto che l'originario diniego era stato determinato anche dal mancato esame delle osservazioni e della documentazione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
- Anche quando la materia del contendere cessa per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione sulla base della condotta tenuta e dell'esito sostanziale della controversia, in particolare quando l'originario diniego sia dipeso dal mancato esame delle osservazioni e della documentazione del privato.
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