Ordinanza n. 245/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta commissariale e richiesta di chiarimenti sull’ulteriore esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Ministero dell’Ambiente di concludere il procedimento di VIA
Esito
La controversia
La controversia trae origine da una precedente sentenza con cui il TAR aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sull’istanza di VIA relativa a un impianto eolico e aveva ordinato al Ministero di provvedere entro centoventi giorni, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il commissario, insediatosi, ha chiesto chiarimenti perché, dopo la sentenza, il Ministero della Cultura aveva espresso parere negativo sulla VIA, mentre la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva già espresso parere positivo. Il Ministero dell’Ambiente, rilevato il dissenso tra le amministrazioni codecidenti, aveva quindi attivato la procedura di deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988. La società ricorrente ha contestato l’efficacia del deferimento, sostenendo l’illegittimità e tardività del parere negativo del Ministero della Cultura e la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990; tali questioni erano state autonomamente dedotte in un diverso giudizio, nel quale il TAR aveva già definito la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha chiarito che la nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 8/2021. Nel caso concreto, il parere negativo sopravvenuto del Ministero della Cultura ha determinato un dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti, rendendo applicabile la procedura di deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988. L’attivazione di tale procedura è stata ritenuta idonea a far venir meno l’inerzia del Ministero dell’Ambiente, poiché ha fatto progredire il procedimento in una fase nuova e distinta, rimessa alla competenza del Consiglio dei Ministri. Il TAR ha inoltre escluso di poter accogliere, in questa sede, le contestazioni della società sulla legittimità del deferimento e sull’efficacia del parere ministeriale, già oggetto di autonomo giudizio. Di conseguenza, allo stato, il commissario ad acta non deve proseguire nell’esercizio del mandato, salvo nuove sopravvenienze che restituiscano al Ministero dell’Ambiente la competenza a provvedere. L’ordinanza si limita a rendere chiarimenti sull’esecuzione e non definisce nel merito la domanda originaria di VIA.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
deferimento della decisione al Consiglio dei Ministri
In presenza di un dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti, l’attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri fa evolvere il procedimento in una fase nuova, sottraendolo alla competenza dell’amministrazione precedentemente investita e facendo venir meno la relativa inerzia.
art. 17-bis l. 241/1990
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche
La questione relativa alla formazione e agli effetti del silenzio-assenso del Ministero della Cultura è stata dedotta dalla società in un autonomo giudizio e non è stata decisa nel merito con la presente ordinanza.
Massime di principio
- La nomina e l’insediamento di un commissario ad acta per l’esecuzione di un giudicato sull’obbligo di provvedere non privano l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento, finché tale potere non sia stato concretamente esercitato dal commissario in modo incompatibile con l’attività amministrativa sopravvenuta.
- L’attivazione della procedura di deferimento al Consiglio dei Ministri, determinata dal dissenso qualificato tra amministrazioni codecidenti, è idonea a superare l’inerzia dell’amministrazione originariamente procedente quando introduce il procedimento in una fase nuova e distinta, attribuita alla competenza del Consiglio dei Ministri.
- Quando il procedimento amministrativo, dopo la nomina del commissario ad acta, viene validamente trasferito a una fase decisoria rimessa a un diverso organo competente, il commissario non deve proseguire nell’esecuzione del mandato fondato sul precedente stato di inerzia, salvo nuove sopravvenienze che restituiscano la competenza all’amministrazione originaria.
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