Cassazione Civile, Ordinanza n. 23115/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2004, fondato su redditometro/accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva rideterminato un maggior imponibile ritenendo non giustificati alcuni investimenti (acquisto di un terreno agricolo e di azioni). Dopo il rigetto in primo e secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione dell’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta, dedotta per la prima volta in appello, fosse comunque rilevabile d’ufficio e quindi proponibile anche in grado di appello; (2) violazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la CTR avesse valutato la provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti estendendo l’indagine anche ai familiari che avevano fornito la provvista, pur non essendo essi soggetti a verifica fiscale. L’Agenzia delle Entrate eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la notifica valida risultava eseguita oltre il termine lungo, mentre la precedente spedizione a mezzo raccomandata tramite posta privata non era idonea a perfezionare la notificazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha ritenuto che la spedizione effettuata tramite servizio postale privato non integrasse una notificazione giuridicamente valida, poiché, al tempo, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari erano riservate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. ex art. 4 d.lgs. n. 261/1999. La successiva abrogazione di tale riserva, disposta dalla L. n. 124/2017, è stata considerata non retroattiva. Di conseguenza, l’unica notifica da computare era quella eseguita dall’Ufficiale giudiziario il 16 gennaio 2015, oltre il termine di impugnazione, con conseguente inammissibilità. Sono rimaste assorbite le altre questioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma posta a base dell’accertamento sintetico del maggior reddito fondato su investimenti non giustificati.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte non esamina il merito della dedotta violazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
artt. 137 ss. c.p.c.
La semplice raccomandata con avviso di ricevimento non integra una notificazione processuale secondo le forme previste dal codice di procedura civile.
art. 4 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Nel regime vigente all’epoca dei fatti, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari erano affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.; la notifica tramite operatore privato era inesistente.
art. 11 preleggi
L’abrogazione della riserva legale in favore di Poste Italiane non ha efficacia retroattiva e non può sanare notifiche compiute anteriormente alla sua entrata in vigore.
L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b)
Ha abrogato, con decorrenza dal 10 settembre 2017, la norma che attribuiva in esclusiva a Poste Italiane i servizi di notificazione degli atti giudiziari; abrogazione non retroattiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo l’inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione compiuta tramite servizio postale privato, quando la legge riservava in via esclusiva a Poste Italiane le notificazioni degli atti giudiziari, è giuridicamente inesistente e non è sanabile.
- L’abrogazione sopravvenuta della riserva legale in materia di notifiche a mezzo posta non ha efficacia retroattiva, salvo espressa previsione, e non incide sulla validità/inesistenza di notifiche già eseguite sotto il regime previgente.
- Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, rileva solo la notificazione giuridicamente valida; una spedizione non qualificabile come notifica non consuma il termine.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni preliminari assorbenti, le censure di merito restano assorbite e non vengono esaminate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e, se dovuto, all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
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