Sentenza n. 1679/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del giudice ordinario, provvisoriamente e successivamente definitivamente esecutivo, lamentando la mancata esecuzione da parte del Comune di Palermo. Il giudizio era stato sospeso in ragione dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. Dopo la conclusione positiva della procedura, i ricorrenti hanno dichiarato che il Comune aveva integralmente pagato le somme riconosciute nel titolo giudiziario.
La decisione
Il TAR ha preso atto della conclusione positiva della procedura di riequilibrio finanziario, che aveva fatto venir meno la causa di sospensione del processo, e della dichiarazione non contestata dei ricorrenti circa l'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo. Poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il Comune è stato comunque condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo le tabelle ministeriali applicabili alle esecuzioni mobiliari per valore e in applicazione del principio della soccombenza, per complessivi euro 857,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio di ottemperanza a seguito del venir meno dell'interesse alla decisione per l'avvenuto pagamento.
art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale aveva determinato la sospensione del giudizio; la sua conclusione positiva ha fatto venir meno la causa sospensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziario determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La conclusione della procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale fa venir meno la causa di sospensione del giudizio di ottemperanza fondata sull'avvio della procedura stessa.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alle spese in applicazione del principio della soccombenza, se l'adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso.
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