Cassazione Civile, Ordinanza n. 33409/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione, nel 1982, di un'area di terreno inserita in zona PEEP, seguita da un decreto di espropriazione del 1988. In primo grado la proprietaria aveva chiesto la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione; il Tribunale aveva però qualificato la domanda come risarcitoria e condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo di danno. In appello la sentenza era stata dichiarata nulla e, in sede di precedente ricorso per cassazione, la Corte aveva cassato la decisione di appello imponendo al giudice del rinvio di decidere sulle indennità. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha determinato la residua indennità di esproprio e posto le spese a carico del Comune. Il Comune ricorre in cassazione lamentando: omesso esame della comunicazione del 1997 con cui sarebbero state definite e cristallizzate le indennità; applicazione di criteri normativi sopravvenuti e violazione del principio tempus regit actum; omessa pronuncia su richieste difensive; errata mancata detrazione dell'indennità provvisoria già depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti con conseguente indebita decorrenza di interessi; errata regolazione delle spese. La controparte propone ricorso incidentale deducendo la violazione del vincolo del giudice di rinvio, che avrebbe dovuto statuire anche sull'indennità di occupazione temporanea, e l'erronea affermazione di abbandono di tale domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo che il giudice di rinvio avesse errato nel non detrarre, dal capitale su cui calcolare gli interessi, la somma corrispondente all'indennità provvisoria già depositata il 3 marzo 1988 presso la Cassa Depositi e Prestiti, deposito che aveva efficacia liberatoria dalla data del versamento. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quinto. Ha inoltre accolto i due motivi del ricorso incidentale, affermando che il giudice di rinvio aveva violato il vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione, poiché avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull'indennità di occupazione temporanea, non potendo ritenersi abbandonata la relativa domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per i diversi vizi denunciabili in cassazione: errore di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi.
art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto e ai limiti tracciati dalla sentenza di cassazione precedente.
art. 392 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non è consentito discostarsi dal contenuto vincolante della cassazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro dell'omessa pronuncia, ma la Corte decide sul diverso profilo del vincolo del rinvio.
artt. 99, 100 e 101 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla prosecuzione della domanda nel giudizio di rinvio.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati nel quinto motivo del ricorso principale in tema di regolazione delle spese, motivo poi assorbito.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella tassonomia e nella logica dell'onere probatorio, non quale centro decisorio della sentenza.
art. 2907 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla tutela giurisdizionale della pretesa indennitaria.
art. 5-bis l. n. 359/1992
Il Comune invocava la comunicazione di una indennità definitiva; la Corte ritiene che, nel caso concreto, essa non riguardasse la stima definitiva ex art. 16 l. 865/1971 e quindi non avesse l'effetto preclusivo sostenuto dall'ente.
art. 16 l. n. 865/1971
Solo la stima definitiva della commissione provinciale, se validamente formata e tempestivamente impugnata, rende incontestabile l'indennità; la mera indicazione nel decreto di esproprio non basta.
art. 19 l. n. 865/1971
Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima decorre solo quando ricorrano tutti gli adempimenti previsti per la comunicazione della stima definitiva.
art. 20 l. n. 865/1971
È il parametro richiamato per la domanda di determinazione dell'indennità, che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare anche per l'indennità di occupazione temporanea.
art. 42 Cost.
La Corte ribadisce il principio del giusto indennizzo in caso di espropriazione.
art. 39 l. n. 2359/1865
Viene richiamato come criterio del valore venale pieno applicato dalla Corte territoriale in ragione dell'illegittimità costituzionale del criterio riduttivo.
artt. 48 e 49 l. n. 2359/1865
Il deposito della somma a titolo di indennità di espropriazione/occupazione, effettuato nell'ambito di una procedura valida, ha efficacia liberatoria per l'espropriante dalla data del versamento.
art. 136 Cost.
È richiamato insieme alla legge n. 87/1953 per spiegare gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 30 l. n. 87/1953
Concorre a fondare l'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale, salvo i limiti dei rapporti esauriti e del giudicato.
art. 6 CEDU
È richiamato per evitare eccessivi formalismi nella valutazione dell'ammissibilità del motivo di ricorso quando la censura sia comunque comprensibile.
Massime di principio
- Nel sistema dell'espropriazione, la mera indicazione nel decreto ablativo di un'indennità come "definitiva" non è sufficiente a far decorrere il termine di opposizione alla stima se non risultano compiuti gli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge per la comunicazione della stima definitiva.
- L'espropriato dispone di rimedi differenti a seconda che sia stata formata o meno la stima definitiva: in presenza di stima definitiva opera l'opposizione nei termini di decadenza; in mancanza, può chiedere la determinazione giudiziale della giusta indennità.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato non solo al dispositivo della sentenza di cassazione precedente, ma anche ai principi di diritto e all'oggetto devoluto dalla cassazione, non potendo ritenere abbandonata una domanda che la precedente pronuncia gli imponeva di decidere.
- Il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta a titolo di indennità, se effettuato nell'ambito di una procedura di espropriazione valida ed efficace, produce effetto liberatorio dalla data del deposito e incide sul calcolo degli interessi successivi.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti e consente di applicare il criterio indennitario conforme a Costituzione ai giudizi ancora pendenti, non operando il principio tempus regit actum in senso ostativo.
- Nel ricorso per cassazione l'ammissibilità della censura va valutata valorizzandone il contenuto sostanziale: il difetto formale di indicazione della norma violata non è decisivo se la critica permette di individuare con chiarezza il vizio denunciato.
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