Tribunale, Sentenza T-272/21
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023. — Carles Puigdemont i Casamajó e a. contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Privilegi ed immunità – Decisione di revocare l’immunità parlamentare – Articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione – Competenza dell’autorità che ha presentato la richiesta di revoca dell’immunità – Certezza del diritto – Errore manifesto di valutazione – Portata del controllo del Parlamento – Procedura di esame della richiesta di revoca dell’immunità – Diritti della difesa – Imparzialità. — Causa T-272/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso con cui Puigdemont, Comín e Ponsatí chiedevano l’annullamento delle decisioni del Parlamento europeo che avevano revocato la loro immunità parlamentare. Ha escluso vizi di motivazione, incompetenza dell’autorità richiedente, violazione del diritto di essere ascoltati, imparzialità, certezza del diritto e limiti sostanziali alla revoca. Centrale è stata la conferma che il Parlamento non deve sindacare la conformità al diritto dell’Unione della scelta nazionale sull’autorità competente a chiedere la revoca, ma solo verificare che la richiesta provenga da un’autorità nazionale competente secondo il diritto interno comunicato allo stesso Parlamento.
Annullamento delle decisioni del Parlamento europeo che hanno revocato l’immunità parlamentare di Puigdemont, Comín e Ponsatí ai fini della prosecuzione di un procedimento penale e dell’esecuzione di mandati d’arresto europei
La questione giuridica
Se il Parlamento europeo, nel revocare l’immunità ai sensi dell’articolo 9 del protocollo n. 7, abbia correttamente verificato la competenza dell’autorità nazionale richiedente, rispettato gli obblighi di motivazione, imparzialità, audizione e certezza del diritto, nonché applicato correttamente i limiti sostanziali della revoca e la nozione di fumus persecutionis.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il Parlamento, investito di una richiesta di revoca dell’immunità ex articolo 9 del protocollo n. 7, dispone di un ampio margine discrezionale e deve verificare la competenza dell’autorità nazionale richiedente solo nei limiti del diritto nazionale comunicato dallo Stato membro, senza poter sindacare la conformità di tale scelta al diritto dell’Unione; inoltre, la revoca è legittima se il Parlamento motiva in modo sufficiente la decisione, assicura l’audizione dell’interessato e non incorre in errore manifesto nella valutazione del fumus persecutionis. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le decisioni impugnate fossero sufficientemente motivate, che non vi fossero violazioni decisive dei diritti di difesa o dell’imparzialità, che non sussistesse un obbligo di revocare anche l’immunità di cui all’articolo 9, secondo comma, e che il Parlamento non avesse commesso errori manifesti nell’escludere un fumus persecutionis; perciò il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 343 TFUE
- Articolo 232 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
- Articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
- Articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 39, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 224, paragrafo 2, della Ley orgánica 5/1985 (Spagna)
- Articolo 71 della Costituzione spagnola
- Articoli 750-753 della Ley de Enjuiciamiento Criminal (Spagna)
- Articolo 22, paragrafo 1, del Reglamento del Senado (Spagna)
- Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 6 del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 9 del regolamento interno del Parlamento europeo
Revoca dell’immunità parlamentare di Puigdemont, Comín e Ponsatí
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro tre decisioni del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 con cui è stata revocata l’immunità parlamentare dei ricorrenti ai fini della prosecuzione di un procedimento penale in Spagna e dell’esecuzione di mandati d’arresto europei. Il Tribunale, Sesta Sezione ampliata, ha esaminato in modo esteso i profili di motivazione, competenza dell’autorità richiedente, imparzialità, audizione, certezza del diritto, limiti della revoca e fumus persecutionis.
Fatti e contesto del procedimento
I ricorrenti erano esponenti istituzionali catalani coinvolti nel procedimento penale avviato in Spagna dopo l’adozione delle leggi regionali del settembre 2017 e lo svolgimento del referendum sull’autodeterminazione del 1° ottobre 2017. Il Tribunal Supremo spagnolo aveva emesso mandati di arresto nei loro confronti e, in seguito alla loro elezione al Parlamento europeo, il giudice istruttore ha chiesto al Parlamento la revoca della loro immunità. Il Parlamento, dopo l’esame in commissione giuridica e dopo aver ascoltato i ricorrenti, ha accolto le richieste di revoca.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 343 TFUE;
- il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione, in particolare gli articoli 8, 9 e 18;
- il regolamento interno del Parlamento, in particolare gli articoli 5, 6 e 9;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 41, 47, 48, 52 e 39, paragrafo 2;
- il diritto spagnolo invocato nel quadro della competenza del Tribunal Supremo (Costituzione spagnola, Codice di procedura penale e regolamento del Senato).
Sul primo motivo: motivazione delle decisioni impugnate
I ricorrenti sostenevano che le decisioni fossero insufficientemente motivate, perché non avrebbero risposto a tutte le loro osservazioni, non avrebbero menzionato espressamente la Carta e non avrebbero chiarito l’applicazione del regolamento interno. Il Tribunale ricorda che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve rendere comprensibile l’iter logico seguito, ma non deve rispondere a ogni argomento dedotto dalle parti. Nel caso concreto, le decisioni esponevano in modo sufficiente le ragioni della revoca: incompetenza del Parlamento a sindacare la fondatezza dell’azione penale nazionale, esclusione dell’articolo 8 del protocollo n. 7 e assenza di fumus persecutionis. Il motivo è stato respinto.
Sul secondo motivo: competenza dell’autorità nazionale richiedente
I ricorrenti contestavano la competenza del Tribunal Supremo a emettere e trasmettere la richiesta di revoca, sostenendo che il Parlamento avrebbe dovuto verificare la conformità della soluzione spagnola al diritto dell’Unione. Il Tribunale chiarisce che, in assenza di una disciplina UE che designi l’autorità competente a chiedere la revoca, tale designazione rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri. Il Parlamento deve solo accertare che la richiesta provenga da un’autorità che lo Stato membro abbia indicato come competente, non riesaminare se quella designazione sia conforme al diritto dell’Unione: tale verifica spetta ai giudici nazionali, eventualmente con rinvio pregiudiziale. Il motivo è stato quindi respinto.
Sul quinto motivo: certezza del diritto, leale cooperazione e tutela giurisdizionale effettiva
I ricorrenti affermavano che non fosse chiaro se la revoca valesse solo per i procedimenti di esecuzione già pendenti in Belgio e nel Regno Unito e se implicasse anche la caduta dell’immunità prevista all’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7. Il Tribunale ha osservato che le decisioni revocavano l’immunità ex articolo 9, primo comma, lettera b), per tutti gli Stati membri diversi dalla Spagna, senza limitazione geografica. Inoltre, ha ritenuto che, nel caso di specie, l’articolo 9, secondo comma, non conferisse una tutela autonoma, poiché i ricorrenti erano già riconosciuti come membri del Parlamento e la controversia riguardava l’immunità operante durante le sessioni. Anche questo motivo è stato respinto.
Sul sesto e settimo motivo: limiti sostanziali alla revoca e fumus persecutionis
Il Tribunale ricorda che il Parlamento dispone di un ampio potere discrezionale nella revoca dell’immunità, ma deve perseguire la tutela dell’integrità e dell’indipendenza dell’istituzione e valutare se esista un fumus persecutionis, cioè indizi che il procedimento sia stato avviato per nuocere all’attività politica del deputato. Nel caso concreto, il Parlamento aveva escluso tale fumus sulla base di tre elementi principali: i fatti contestati risalivano al 2017; i ricorrenti erano stati incriminati nel marzo 2018, quando la loro elezione al Parlamento era ancora ipotetica; il procedimento coinvolgeva anche persone non parlamentari. Il Tribunale ha ritenuto che il Parlamento non avesse commesso errori di diritto o di fatto né errori manifesti di valutazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso che il Parlamento dovesse valutare la fondatezza delle accuse penali, la legittimità dei mandati d’arresto o l’opportunità del procedimento penale, trattandosi di questioni riservate alle autorità nazionali. Quanto alle allegazioni di prassi precedente e di disparità di trattamento, ha rilevato che la comunicazione n. 11/2019 aveva sostituito la precedente prassi e che i ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di una prassi vincolante diversa da quella seguita nel caso di specie.
Sul sesto motivo: diritti fondamentali
I ricorrenti sostenevano che la revoca dell’immunità costituisse un’ingerenza nei diritti di eleggibilità, di libertà personale, di circolazione, di presunzione di innocenza e nel diritto di esercitare il mandato, soggetta all’articolo 52 della Carta. Il Tribunale ha respinto questa impostazione: l’immunità parlamentare non è un diritto fondamentale del deputato, ma una garanzia funzionale nell’interesse del Parlamento. La sua revoca non incide di per sé sull’esercizio del mandato, bensì consente alle autorità nazionali di proseguire un procedimento penale; eventuali conseguenze sui diritti invocati derivano da atti nazionali successivi, non dalla decisione di revoca in sé.
Sul quarto motivo: diritto di essere ascoltato e accesso agli atti
I ricorrenti lamentavano di non aver potuto prendere posizione su alcuni documenti e di essere stati ostacolati durante l’audizione in commissione giuridica. Il Tribunale ha ritenuto che eventuali lacune informative non avessero inciso sull’esito del procedimento: i ricorrenti avevano potuto presentare osservazioni scritte e orali, e i documenti contestati non erano idonei a cambiare il contenuto della decisione. La durata degli interventi e il ruolo del presidente della commissione giuridica erano conformi alle regole interne. Il motivo è stato respinto.
Sul terzo motivo: imparzialità
I ricorrenti sostenevano che vi fossero violazioni dell’articolo 41 della Carta per la designazione di un unico relatore, per la presunta parzialità del relatore stesso e del presidente della commissione giuridica. Il Tribunale ha affermato che le regole interne della commissione giuridica organizzano il funzionamento del procedimento e non conferiscono ai deputati interessati un diritto soggettivo alla designazione di un relatore diverso per ciascun fascicolo connesso. Quanto alla parzialità, ha ritenuto irrilevante, in linea di principio, l’appartenenza politica del relatore; l’evento organizzato dal relatore con esponenti di VOX non era sufficiente a dimostrare un pregiudizio personale o un conflitto di interessi. Anche le censure contro il presidente della commissione giuridica sono state respinte, in parte per irricevibilità e in parte nel merito.
Domanda di riapertura della fase orale e dispositivo
Dopo la chiusura della fase orale, i ricorrenti avevano chiesto la riapertura alla luce di sviluppi successivi in Spagna, tra cui la riforma del codice penale e la revoca dei mandati d’arresto europei. Il Tribunale ha negato la riapertura, osservando che la legittimità dell’atto va valutata al momento della sua adozione e che i fatti sopravvenuti non erano decisivi per l’esito della causa. Il ricorso è stato integralmente respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese, mentre il Regno di Spagna ha sopportato le proprie.
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