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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-649/20

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 luglio 2023. — Impresa comune «Aviazione pulita» contro NG. — Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca e innovazione (FP7) – Convenzioni di sovvenzione – Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate – Rimborso delle somme anticipate – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Costi ammissibili – Onere della prova – Interessi di mora. — Cause T-649/20 e T-721/20

Giurisprudenza europea62020TJ0649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato la propria competenza sui ricorsi dell’impresa comune «Aviazione pulita» contro NG, quale successore dell’Alpha Consulting Service estinta, ritenendo trasferita la clausola compromissoria insieme ai debiti sociali. Ha inoltre respinto le eccezioni di irricevibilità e ha accertato che numerose voci di costo dichiarate nei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense erano non ammissibili. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme richieste, maggiorate degli interessi di mora, ma ha respinto la domanda di condanna diretta di NG al pagamento dei debiti della società estinta. Le spese sono state compensate.

Clausola compromissoria in convenzioni di sovvenzione FP7: competenza del Tribunale e condanna al rimborso di somme indebitamente percepite per costi non ammissibili, con interessi di mora.

La questione giuridica

Nei ricorsi ex articolo 272 TFUE fondati su convenzioni di sovvenzione contenenti clausola compromissoria, occorreva stabilire: (i) se il Tribunale fosse competente a conoscere dell’azione proposta non contro la società firmataria, ormai estinta, ma contro il suo socio unico/liquidatore quale successore nei debiti; (ii) se i ricorsi fossero ricevibili nonostante l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire; (iii) se vari costi dichiarati nell’ambito dei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense fossero ammissibili ai sensi delle convenzioni di sovvenzione e della guida finanziaria; (iv) se fossero dovuti interessi di mora; (v) se vi fosse violazione dei principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, quando una società beneficiaria di convenzioni di sovvenzione contenenti clausola compromissoria si estingue e, in base al diritto nazionale applicabile alla liquidazione, i debiti sociali sono trasferiti al socio unico, la clausola compromissoria segue il debito quale elemento accessorio e il Tribunale resta competente ex articolo 272 TFUE a rilasciare il titolo esecutivo nei confronti del successore, pur non potendo pronunciare una condanna piena all’adempimento oltre i limiti della competenza dello Stato membro di esecuzione. Nel merito, costi di personale, consulenze interne, subcontratti e altri costi sono inammissibili se non previsti negli allegati, non sostenuti dal beneficiario, o privi dei documenti giustificativi richiesti; l’inammissibilità dei costi diretti trascina quella dei costi indiretti calcolati in percentuale. Sono inoltre dovuti interessi di mora secondo il tasso convenzionale (BCE + 3,5 punti).

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 274 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 71/2008
  • Regolamento (UE) n. 558/2014
  • Regolamento (UE) 2021/2085
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articoli II.4, II.5, II.7, II.14, II.15, II.21 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 2495 del Codice civile italiano

Clausola compromissoria – recupero di sovvenzioni FP7 nei confronti del successore della società beneficiaria estinta

La sentenza riguarda tre ricorsi riuniti proposti dall’impresa comune «Aviazione pulita» ai sensi dell’articolo 272 TFUE per ottenere il rimborso di somme anticipate nell’ambito di tre convenzioni di sovvenzione relative ai progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense. La particolarità della controversia sta nel fatto che la società beneficiaria originaria, Alpha Consulting Service, è stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese italiano; l’azione è quindi stata diretta contro NG, suo socio unico e liquidatore.

Fatti e procedimento principale

L’Alpha Consulting Service era coordinatrice o beneficiaria nelle tre convenzioni di sovvenzione stipulate dapprima con l’impresa comune Clean Sky e poi con Clean Sky 2, antesignane dell’attuale «Aviazione pulita». Dopo controlli documentali e audit finanziari, la ricorrente ha ritenuto non ammissibili numerosi costi dichiarati e ha emesso note di debito, seguite da diffide di pagamento. Poiché non vi è stato rimborso, l’impresa comune ha agito davanti al Tribunale chiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute, con interessi di mora.

Competenza del Tribunale

Il convenuto ha contestato la competenza del Tribunale, sostenendo di non essere parte delle convenzioni di sovvenzione e che, in ogni caso, la controversia spettasse ai giudici italiani ai sensi del regolamento n. 1215/2012. Il Tribunale ha ricordato che la propria competenza ex articolo 272 TFUE deve essere interpretata restrittivamente e si fonda sulla clausola compromissoria contenuta nel contratto.

Il punto decisivo è stato che, secondo l’articolo 2495 del Codice civile italiano, la liquidazione volontaria e la cancellazione della società non hanno estinto i debiti verso i creditori sociali, ma li hanno trasferiti al socio unico nei limiti previsti dal diritto italiano. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che la clausola compromissoria sia stata trasferita insieme al debito quale elemento accessorio. Ne consegue la competenza del giudice dell’Unione a pronunciarsi su un ricorso volto a ottenere un titolo esecutivo relativo a crediti direttamente collegati alle obbligazioni contrattuali, pur senza poter invadere le competenze dello Stato membro di esecuzione quanto alle concrete modalità di recupero.

Ricevibilità

Il convenuto sosteneva anche il difetto di legittimazione passiva e di interesse ad agire. Il Tribunale ha respinto tali eccezioni, osservando che competenza e ricevibilità vanno valutate secondo il diritto dell’Unione e non sulla base delle sole regole processuali nazionali. Ha inoltre rilevato che l’azione era idonea a procurare un vantaggio concreto alla ricorrente, perché una sentenza favorevole le consente di ottenere un titolo esecutivo da far valere poi in Italia.

Valutazione nel merito dei costi Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

Sul merito, il Tribunale ha esaminato in modo analitico diverse categorie di costi e ha confermato la tesi della ricorrente secondo cui non erano ammissibili.

Personale di F e G

I costi relativi a personale di F e di G sono stati ritenuti non ammissibili perché tali soggetti non risultavano previsti negli allegati delle convenzioni, non erano stati direttamente assunti dall’Alpha Consulting Service e, soprattutto, le relative spese erano state sostenute da terzi e non dal beneficiario, in contrasto con gli articoli II.14 e II.15 dell’allegato II.

Consulenti "in-house"

Anche i costi dei consulenti interni sono stati dichiarati non ammissibili. Il Tribunale ha applicato le condizioni cumulative indicate nella guida in materia di questioni finanziarie richiamata nel quadro contrattuale FP7. In particolare, non è stata dimostrata la supervisione effettiva da parte di D e, in ogni caso, l’assenza di dipendenti dell’Alpha Consulting Service impediva il raffronto richiesto per verificare la congruità della remunerazione. Perciò tali costi non potevano essere qualificati come costi di personale.

Remunerazione di D

Per D, il Tribunale ha escluso l’ammissibilità dei costi relativi ai progetti FIMAC e Wireless Flex Sense perché non risultava provato che egli operasse davvero sotto le istruzioni del beneficiario nel senso richiesto dalla guida finanziaria, né che fosse soddisfatto il criterio comparativo rispetto ai dipendenti della stessa categoria.

Conferenza A&D e voce "Mechanical design"

Per il progetto Wismos, i costi di partecipazione alla conferenza A&D e la voce di bilancio "Mechanical design" sono stati considerati non ammissibili per difetto di prova documentale e di pertinenza rispetto agli obiettivi del progetto.

Costi indiretti

Poiché i costi indiretti erano stati calcolati in percentuale sui costi diretti, l’inammissibilità di questi ultimi ha comportato automaticamente quella dei costi indiretti.

Secondo periodo di Wismos e FIMAC

Per i periodi successivi dei progetti Wismos e FIMAC, la ricorrente aveva applicato un metodo di estrapolazione consentito dall’articolo 202, paragrafo 4, del regolamento finanziario, poiché l’audit aveva rivelato errori sistemici. Il convenuto non ha fornito prove contrarie, sicché anche tali costi sono stati ritenuti non ammissibili.

Costi di B e C

Il Tribunale ha inoltre confermato la non ammissibilità di alcuni costi dichiarati da B e C nei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense. Anche se risultavano alcuni trasferimenti bancari dall’Alpha Consulting Service, il convenuto non ha provato che tali bonifici coprissero effettivamente i costi contestati. In assenza di un rapporto di distribuzione del contributo ai beneficiari, la ricorrente non poteva agire direttamente contro questi ultimi e poteva quindi richiedere il rimborso all’Alpha Consulting Service ai sensi dell’articolo II.21 dell’allegato II.

Interessi di mora

Il Tribunale ha applicato la clausola contrattuale sugli interessi moratori, che rinvia al tasso BCE per le operazioni principali di rifinanziamento aumentato di 3,5 punti. Poiché il tasso BCE era pari allo 0,00% nelle date rilevanti, il tasso applicabile è stato del 3,5% annuo, dalla data indicata per ciascuna nota di debito fino al pagamento integrale.

Principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento

La censura del convenuto è stata respinta. La ricorrente non ha introdotto ex post nuovi requisiti, ma si è limitata ad applicare le clausole contrattuali e i criteri della guida finanziaria già vigenti al momento delle convenzioni.

Dispositivo

Il Tribunale ha dichiarato riunite le cause e ha accertato che l’Alpha Consulting Service era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare le somme domandate nei tre dossier, con interessi di mora. Tuttavia, ha respinto la domanda di condanna diretta di NG al pagamento dei debiti della società estinta, precisando che la sentenza costituisce il titolo da far valere, se del caso, dinanzi ai giudici italiani per il recupero nei limiti previsti dall’articolo 2495 del Codice civile. Le spese sono state compensate.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazioneclausola compromissoriadiritto dei contratti dell’unionerecupero di sovvenzioniinteressi di mora

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