Tribunale, Sentenza T-126/21
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023. — AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK "Azot" contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Dazi antidumping definitivi – Domanda di riesame in previsione della scadenza – Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento 2016/1036 – Termine di legge – Carattere sufficiente degli elementi di prova – Procedura di integrazione delle informazioni – Informazioni depositate oltre il termine di legge. — Causa T-126/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il regolamento che prorogava i dazi antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia. La Corte di Lussemburgo chiarisce che, nel riesame in previsione della scadenza richiesto da produttori dell Unione, la domanda presentata entro il termine legale deve contenere gi a da sola prove sufficienti; le integrazioni tardive non possono sanare una domanda inizialmente insufficiente. Non essendo possibile applicare in questa fase le regole dell inchiesta iniziale di cui all articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento di base, la Commissione ha commesso un errore di diritto nel fondare l apertura del riesame sulla domanda consolidata.
Riesame in previsione della scadenza di dazi antidumping sul nitrato di ammonio russo: irrilevanza delle informazioni supplementari tardive e necessità che la domanda iniziale depositata entro il termine legale contenga già elementi di prova sufficienti
La questione giuridica
Se, ai fini dell apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione possa basarsi anche su informazioni supplementari presentate dopo il termine legale di tre mesi prima della scadenza delle misure, oppure debba valutare soltanto la domanda iniziale depositata entro tale termine; e se, in tale contesto, trovino applicazione per analogia l articolo 5, paragrafi 3 e 9, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Nel riesame in previsione della scadenza avviato su domanda di produttori dell Unione o dei loro rappresentanti, la domanda depositata non oltre tre mesi prima della scadenza delle misure deve già contenere, da sola, elementi di prova sufficienti del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio; le informazioni supplementari presentate dopo tale termine possono solo chiarire, integrare o corroborare tali elementi, ma non colmare un insufficienza originaria né sostituire la sostanza della domanda iniziale. L articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento di base, relativo all inchiesta antidumping iniziale, non si applica ai riesami in previsione della scadenza per effetto dell articolo 11, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Poich e la Commissione si era basata su una domanda consolidata comprendente elementi nuovi tardivi per ritenere sussistente la prova richiesta, il regolamento impugnato annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, paragrafi 3 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11.3 dell accordo antidumping WTO
- Articolo 5.3 dell accordo antidumping WTO
- Articolo 5.6 dell accordo antidumping WTO
- Articolo 11.2 dell accordo antidumping WTO
Riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping sul nitrato di ammonio russo
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due produttori/esportatori russi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100, con cui la Commissione aveva prorogato per cinque anni i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. La questione centrale concerne la portata del requisito probatorio richiesto per l�apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell�articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Fatti e procedimento amministrativo
Le ricorrenti producevano ed esportavano nitrato di ammonio dalla Russia ed erano soggette a dazi antidumping gi�e0 da anni, in seguito a ripetuti riesami. Nel 2019 Fertilizers Europe ha presentato una domanda di riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore. La domanda iniziale si fondava su elementi di prova del persistere del dumping mediante un valore normale costruito, assumendo una particolare situazione di mercato in Russia e prezzi artificialmente bassi del gas naturale. Successivamente, su richiesta della Commissione, sono state depositate informazioni supplementari che hanno portato a una versione consolidata della domanda, basata invece su prezzi effettivamente praticati sul mercato interno russo.
La Commissione ha aperto il riesame con avviso del 23 settembre 2019 e, al termine dell�inchiesta, ha ritenuto sussistente il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, mantenendo le misure con il regolamento impugnato.
Ricevibilit�e di una prova supplementare
In udienza le ricorrenti hanno prodotto un documento ulteriore, contestato dalla Commissione e dall�interveniente per tardivit�e. Il Tribunale lo ha ritenuto ricevibile, qualificandolo come prova contraria e non come nuovo mezzo di prova soggetto alla preclusione dell�articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Il documento serviva infatti a rispondere alle precisazioni fornite dalla Commissione solo in sede di risposte a quesiti del Tribunale.
Quadro normativo e criteri di interpretazione
Il Tribunale ricorda che, in materia di difesa commerciale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, ma il controllo giurisdizionale resta pieno sulle questioni di diritto e sulla verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione delle norme. Richiama inoltre l�esigenza di interpretare il regolamento di base, per quanto possibile, in modo conforme all�accordo antidumping WTO, tenendo conto della sua interpretazione da parte degli organi competenti dell�OMC.
Interpretazione dell�articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base
Il punto decisivo della sentenza � che il Tribunale interpreta l�articolo 11, paragrafo 2, commi secondo e quarto, nel senso che la domanda di riesame presentata dai produttori dell�Unione o dai loro rappresentanti entro il termine di tre mesi prima della scadenza deve gi�e contenere, in quel momento, elementi di prova sufficienti del rischio che la scadenza delle misure comporti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Le informazioni supplementari depositate successivamente possono essere utilizzate solo se integrano o corroborano una domanda gi�e sufficientemente motivata; non possono invece:
- introdurre nuovi argomenti o nuove basi probatorie;
- sostituire la domanda iniziale;
- rimediare all�insufficienza originaria della domanda depositata entro il termine legale.
Il Tribunale sottolinea che il termine di tre mesi prima della scadenza delle misure serve alla certezza del diritto e consente alla Commissione di verificare tempestivamente se il mantenimento delle misure sia giustificato.
Inapplicabilit�e dell�articolo 5, paragrafi 3 e 9
La Commissione sosteneva che, per effetto dell�articolo 11, paragrafo 5, il regime dell�inchiesta iniziale di cui all�articolo 5, paragrafi 3 e 9, potesse applicarsi anche al riesame in previsione della scadenza, consentendo una sorta di integrazione dinamica delle informazioni. Il Tribunale respinge questa impostazione:
- l�articolo 5, paragrafo 9, disciplina i termini dell�apertura dell�inchiesta iniziale e non i riesami;
- l�articolo 5, paragrafo 3, riguarda l�esame della denuncia per decidere sull�apertura dell�inchiesta iniziale e non autorizza una procedura di integrazione delle informazioni volta a colmare carenze probatorie in una domanda di riesame.
La giurisprudenza OMC richiamata dalla Commissione non impone una soluzione diversa, anche perch�e le disposizioni del regolamento di base non riproducono pi�f9 un rinvio espresso come nei precedenti regimi normativi.
Applicazione al caso concreto
Nel caso concreto, la domanda iniziale e le informazioni supplementari si fondavano su metodi di calcolo del valore normale sostanzialmente diversi:
- la domanda iniziale usava un valore normale costruito ai sensi dell�articolo 2, paragrafo 3, basato su una pretesa particolare situazione di mercato in Russia;
- le informazioni supplementari usavano invece i prezzi interni effettivamente praticati, secondo l�articolo 2, paragrafo 1.
Il Tribunale ritiene che tali elementi non fossero un semplice chiarimento, ma nuovi elementi di prova che modificavano il contenuto essenziale della domanda iniziale. Poich�e sono stati depositati oltre il termine legale, la Commissione non poteva fondarsi sulla domanda consolidata per ritenere soddisfatto il requisito dell�articolo 11, paragrafo 2.
Decisione e spese
Il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100. La Commissione � condannata a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti, mentre Fertilizers Europe sopporta le proprie spese.
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