Corte di giustizia, Ordinanza C-120/23
Order of the Court (Chamber determining whether appeals should be allowed to proceed) of 5 July 2023. — Lin Suicha v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-120/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di autorizzare a proseguire l’impugnazione proposta da Lin Suicha contro un’ordinanza del Tribunale in materia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di specificità richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure dedicate alla distorsione dei fatti, alla valutazione della somiglianza dei segni e del rischio di confusione sono state considerate, in larga parte, attinenti a questioni di fatto o comunque formulate in modo troppo generico.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione dell’impugnazione a proseguire per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale in una controversia su un marchio dell’Unione europea sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in relazione a dedotte violazioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è autorizzata a proseguire solo se il ricorrente dimostra, con indicazioni specifiche e dettagliate, che essa solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Contestazioni che mirano in sostanza alla rivalutazione dei fatti, della somiglianza tra i segni o del rischio di confusione, o che si limitano ad allegare in modo generico la violazione della giurisprudenza, non soddisfano tale onere e non consentono l’ammissione del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata autorizzazione dell’impugnazione a proseguire per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa dalla camera competente a decidere se le impugnazioni possano proseguire, in un ricorso presentato contro un’ordinanza del Tribunale relativa a una controversia di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto del controllo preliminare è la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 58a dello Statuto e agli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento principale
Lin Suicha aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 marzo 2022, resa in una procedura di nullità tra la stessa Lin Suicha e Michael Kors (Switzerland) International GmbH, relativa al marchio "MK MARKTOMI MARKTOMI". Il Tribunale, con ordinanza del 21 dicembre 2022, aveva respinto il ricorso; contro tale ordinanza è stato proposto l’attuale ricorso per impugnazione.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama anzitutto il meccanismo selettivo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che rende inammissibili, salvo autorizzazione, le impugnazioni contro decisioni del Tribunale riguardanti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO. L’autorizzazione è possibile solo quando l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare alla impugnazione una domanda di autorizzazione sufficientemente motivata;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che prevede una decisione motivata della Corte sulla domanda di autorizzazione;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in via di rinvio tramite l’articolo 184, paragrafo 1, per la regolazione delle spese.
Sul merito delle censure, la ricorrente invocava l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Censure formulate dalla ricorrente
La domanda di autorizzazione si fondava su un unico motivo di impugnazione, articolato in più profili:
- dedotta distorsione dei fatti da parte del Tribunale, per aver valorizzato elementi meno distintivi e svalutato i principali elementi distintivi dei segni in conflitto;
- asserita violazione della giurisprudenza sulla valutazione della somiglianza tra marchi, per avere il Tribunale concentrato l’analisi sull’elemento dominante del marchio senza considerare adeguatamente gli elementi distintivi e l’impressione d’insieme;
- errore nella valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
- errore nel ritenere sussistente un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
La ricorrente sosteneva inoltre che tali errori incidessero in modo rilevante sulla coerenza, sull’unità e sullo sviluppo del diritto dei marchi dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che spetta alla ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. A tal fine, la domanda di autorizzazione deve contenere in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la specifica questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- l’indicazione del perché tale questione sia significativa secondo il criterio dell’articolo 58a;
- in caso di dedotta violazione della giurisprudenza, l’indicazione precisa della contraddizione tra la decisione impugnata e le pronunce richiamate, nonché delle ragioni concrete per cui tale contraddizione avrebbe rilievo sistemico.
Applicando tali principi, la Corte osserva che:
- le doglianze sulla distorsione dei fatti non sono, in linea di principio, idonee a sollevare una questione significativa ai fini dell’ammissione dell’impugnazione;
- la censura di mancato rispetto della giurisprudenza non era supportata dall’indicazione precisa della giurisprudenza pertinente, dei passaggi contraddittori e delle ragioni specifiche di rilievo sistemico;
- le contestazioni relative alla somiglianza visiva e fonetica dei segni e alla valutazione complessiva del rischio di confusione attengono a valutazioni di fatto, e quindi non possono, di per sé, integrare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a;
- l’affermazione, del tutto generale, secondo cui gli errori del Tribunale inciderebbero sulla coerenza, sullo sviluppo e sull’unità del diritto dei marchi dell’Unione, è troppo vaga per soddisfare l’onere probatorio richiesto.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Perciò ne dispone la non ammissione a proseguire.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte decide che la ricorrente sopporti le proprie spese.
Principio affermato
L’accesso al controllo della Corte sulle impugnazioni in materia di decisioni EUIPO è limitato e richiede una motivazione rigorosa: non bastano contestazioni di fatto, né allegazioni generiche di errore o di violazione della giurisprudenza. Occorre dimostrare concretamente che il ricorso ponga una questione di diritto idonea a incidere sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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