Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-223/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 5 luglio 2023. — SE contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Contratto d’assunzione – Articolo 2, lettera b), del RAA – Rigetto della candidatura – Promozione – Reinquadramento – Nuovo contratto – Scadenza del contratto – Articolo 8, secondo comma, e articolo 10, paragrafo 3, del RAA – Errore di diritto – Parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Ricevibilità. — Causa T-223/21

Giurisprudenza europea62021TJ0223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale accoglie il ricorso di un agente temporaneo della Commissione solo in parte: annulla la decisione che aveva respinto la sua candidatura per un posto AD ritenendo erroneamente che il RAA impedisse un secondo contratto ex articolo 2, lettera b). Respinge invece le domande contro la risposta del 28 ottobre 2020, confermando che non esiste un diritto alla promozione o al reinquadramento per tale categoria di agenti. Sul piano risarcitorio, riconosce solo EUR 10000 per la perdita di opportunità di assunzione al posto controverso.

Agente temporaneo della Commissione: legittimità del rigetto di una candidatura per un posto permanente fondato sull’erronea interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA e conseguenze risarcitorie

La questione giuridica

Se l’articolo 8, secondo comma, del RAA osti a che un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, in corso di contratto iniziale, possa essere assunto per un nuovo posto mediante un altro contratto della stessa natura; se la Commissione fosse tenuta a prevedere promozioni o reinquadramenti per tale categoria di agenti; se vi fosse violazione del principio di parità di trattamento; e se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno materiale asseritamente derivato dal rigetto della candidatura e dalla risposta del 28 ottobre 2020.

Principio di diritto

L’articolo 8, secondo comma, del RAA non vieta che un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA concluda un nuovo contratto della stessa natura, purché sia rispettato il limite massimo complessivo di sei anni e il tetto di un rinnovo; pertanto, una candidatura a un posto permanente non può essere rigettata solo perché imporrebbe la conclusione di un secondo contratto di tale tipo. La Commissione non è invece tenuta, in forza del RAA, a organizzare esercizi di promozione o di reinquadramento per tale categoria di agenti. Il Tribunale annulla quindi il rigetto della candidatura per errore di diritto, respinge la censura sulla risposta del 28 ottobre 2020 e riconosce un risarcimento forfettario di EUR 10000 per la perdita di una concreta opportunità di assunzione, escludendo invece il risarcimento per le altre voci di danno.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 336 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 151 TFUE
  • Articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), articoli 2, lettera b), 8, secondo comma, 10, paragrafo 3, 15, 16, 47, lettera b), punto ii)
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola 4, paragrafo 1, e clausola 5, paragrafo 1, lettere b) e c)
  • Decisione C(2013) 9049 della Commissione, del 16 dicembre 2013, relativa alla politica di assunzione e di impiego degli agenti temporanei
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, paragrafo 1, 134, paragrafo 3, e 135, paragrafo 1

Agente temporaneo della Commissione: rigetto della candidatura e interpretazione del RAA

La sentenza concerne un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente temporaneo della Commissione contro il rigetto della candidatura a un posto permanente di livello AD e contro una successiva risposta amministrativa relativa a promozione, reinquadramento e possibilità di un nuovo contratto. Il Tribunale esamina in particolare la corretta interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA e le conseguenze sulla responsabilità risarcitoria dell’istituzione.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era stato assunto il 16 maggio 2018 come agente temporaneo di grado AST 3 ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, con contratto iniziale di tre anni, poi prorogato nel 2021 per altri due anni. Durante il servizio aveva presentato candidatura per un posto permanente AD vacante nella propria unità; la Commissione aveva opposto che, essendo già agente temporaneo ex articolo 2, lettera b), egli non potesse ottenere un secondo contratto della stessa natura.

Il ricorrente aveva inoltre presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda volta a ottenere una posizione definitiva sulla propria ammissibilità alla promozione, al reinquadramento e alla candidatura ad altri impieghi. In seguito alla risposta del 28 ottobre 2020, aveva proposto un ulteriore reclamo. Il Tribunale ricostruisce anche la vicenda della notifica errata della decisione di rigetto della candidatura tramite SysPer 2, poi trasmessa al ricorrente solo il 4 marzo 2021.

Questioni giuridiche esaminate

Le principali questioni erano:

  • se il rigetto della candidatura fosse motivato in modo sufficiente nonostante la notificazione tardiva;
  • se l’articolo 8, secondo comma, del RAA impedisse a un agente temporaneo ex articolo 2, lettera b), di concludere un nuovo contratto della stessa tipologia prima della scadenza del contratto iniziale;
  • se l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA imponesse alla Commissione di organizzare esercizi di reinquadramento;
  • se vi fosse una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad altre categorie di agenti temporanei, ai partecipanti al programma JPP e rispetto ad altre istituzioni dell’Unione;
  • se ricorressero i presupposti per il risarcimento del danno materiale lamentato dal ricorrente.

Normativa rilevante e contesto regolamentare

Il Tribunale richiama il combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli da 2 a 5 del RAA, che riservano in linea di principio gli impieghi permanenti ai funzionari. Per gli agenti temporanei ex articolo 2, lettera b), il RAA consente l’assunzione per occupare temporaneamente un impiego permanente; l’articolo 8, secondo comma, stabilisce una durata massima del contratto non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta fino a due anni, con un tetto complessivo di sei anni.

Per la motivazione, il Tribunale richiama l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e l’articolo 296, secondo comma, TFUE. Sul piano delle garanzie di buona amministrazione e non discriminazione vengono in rilievo l’articolo 41, l’articolo 20 e l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta. Quanto al lavoro a tempo determinato, vengono richiamati la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro ad essa allegato, in particolare la clausola 4 e la clausola 5.

Motivazione del Tribunale sulla candidatura rigettata

Il Tribunale constata anzitutto che la decisione di rigetto della candidatura era stata notificata tardivamente per un errore di codificazione in SysPer 2, ma ritiene che il ricorrente fosse comunque stato posto in condizione di comprenderne le ragioni. Già il 29 luglio 2020 il capo unità lo aveva informato oralmente delle obiezioni della DG Risorse umane e sicurezza; il 10 settembre 2020 un messaggio di posta elettronica aveva precisato che non era possibile per un agente temporaneo della Commissione ottenere un secondo contratto di agente temporaneo nel corso della carriera; il 15 settembre 2020 il ricorrente aveva compreso che la candidatura era stata respinta.

Il Tribunale respinge quindi il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione anche alla luce della successiva decisione di rigetto del reclamo R/440/20, che conteneva indicazioni idonee a consentire al ricorrente di contestare la decisione iniziale.

Interpretazione dell’articolo 8, secondo comma, del RAA

Sul punto decisivo, il Tribunale afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto. Dall’interpretazione letterale dell’articolo 8, secondo comma, non emerge alcun divieto espresso di concludere un nuovo contratto di agente temporaneo ex articolo 2, lettera b), prima della scadenza del contratto iniziale, purché il rapporto complessivo non superi i sei anni. Il riferimento a “al termine di questo periodo” e a “alla scadenza del contratto” va letto come riferimento alla fine del contratto iniziale o del suo eventuale rinnovo, non alla cessazione anticipata del rapporto.

L’interpretazione contestuale conferma tale lettura, poiché l’articolo 47, lettera b), punto ii), del RAA distingue espressamente tra risoluzione e scadenza del contratto. Anche la finalità della norma conduce alla medesima conclusione: l’obiettivo è limitare temporalmente l’occupazione di posti permanenti da parte di agenti temporanei e prevenire abusi nell’uso di contratti a termine, non vietare in assoluto un secondo contratto entro il limite massimo complessivo previsto.

Il Tribunale richiama inoltre la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro, osservando che l’articolo 8 del RAA è già stato ritenuto compatibile con tali fonti. La possibilità di un nuovo contratto, entro il limite dei sei anni, non pregiudica l’obiettivo di stabilità e non appare, nel caso concreto, fonte di abuso. La decisione di rigetto della candidatura è quindi annullata.

Domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020

Il Tribunale dichiara irricevibile la domanda di annullamento della risposta del 28 ottobre 2020 nella parte in cui questa si limita a ribadire che il ricorrente non può ottenere un nuovo contratto ex articolo 2, lettera b), poiché tale parte non modifica la situazione giuridica dell’interessato. Per il resto, il Tribunale passa al merito per ragioni di economia processuale.

Quanto alla promozione, il Tribunale ricorda che l’articolo 45 dello Statuto si applica ai funzionari e non agli agenti temporanei, i quali sono invece inquadrati secondo gli articoli 15 e 16 del RAA. Quanto al reinquadramento, l’articolo 10, paragrafo 3, del RAA non attribuisce un diritto individuale a ottenere un esercizio di reinquadramento; la Commissione può, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, decidere di non organizzarne uno. Neppure il richiamo a prassi di altre istituzioni può fondare un obbligo per la Commissione.

Parità di trattamento e non discriminazione

Il ricorrente invocava una disparità di trattamento rispetto ai partecipanti al programma JPP, ad altre categorie di agenti temporanei e ad altre istituzioni. Il Tribunale esclude la violazione della Carta e dell’accordo quadro, rilevando che le diverse categorie di agenti temporanei si trovano in situazioni non comparabili: gli agenti ex articolo 2, lettera a), svolgono impieghi di natura diversa; gli agenti ex articolo 2, lettera c), sono legati da un rapporto intuitu personae; gli agenti ex articolo 2, lettera b), occupano temporaneamente impieghi permanenti destinati in linea di principio ai funzionari.

Quanto al programma JPP, il Tribunale osserva che, se un agente AST del tipo rilevante fosse selezionato, gli verrebbe proposto un contratto ex articolo 2, lettera a), e non un ulteriore contratto ex articolo 2, lettera b). Inoltre, il ricorrente aveva già beneficiato di una riassegnazione mediante clausola addizionale, senza nuovo contratto, cosicché non poteva sostenere di essere stato privato di tale possibilità. Le norme o le prassi di altre istituzioni non sono invocabili per imporre alla Commissione un diverso assetto organizzativo.

Responsabilità e risarcimento del danno

Quanto al danno materiale collegato al rigetto della candidatura, il Tribunale riconosce che il ricorrente aveva una concreta e reale opportunità di essere assunto: il suo rendimento era stato valutato in modo molto positivo, il capo unità aveva proposto la sua assunzione e non vi erano candidati idonei alternativi. La perdita di tale opportunità è ritenuta definitiva, poiché alla data della sentenza il contratto del ricorrente non consente più una nuova assunzione ex articolo 2, lettera b), per quel posto.

Poiché però non è possibile quantificare con precisione la probabilità di assunzione e le sue conseguenze economiche, il Tribunale liquida il danno ex aequo et bono in EUR 10000. Respinge invece la domanda relativa alla perdita di opportunità di divenire funzionario tramite futuri concorsi interni, perché la decisione illegittima non precludeva al ricorrente di candidarsi ad altri posti o di essere assunto in futuro in altra forma.

La domanda di risarcimento connessa alla risposta del 28 ottobre 2020 viene invece respinta: poiché il Tribunale ha escluso l’illegittimità delle valutazioni della Commissione in materia di promozione e reinquadramento, manca il presupposto della responsabilità. Le spese sono poste a carico della Commissione, risultata soccombente sulla parte essenziale del ricorso.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione della Commissione del 4 agosto 2020 recante rigetto della candidatura di SE per il posto COM/2020/1474;
  • condanna la Commissione a versare a SE EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno materiale;
  • respinge il ricorso per il resto;
  • condanna la Commissione alle spese.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unioneagenti temporaneiassunzioni e selezione del personaleparità di trattamento e non discriminazioneresponsabilità extracontrattuale e risarcimento danni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.