Cassazione Civile, Ordinanza n. 17025/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento notificata a un ex amministratore di società, emessa a seguito di iscrizione a ruolo in relazione a un avviso di accertamento riguardante IVA e IRAP per l’anno 2007 dovute dalla società. Il contribuente aveva già impugnato l’avviso presupposto. In primo grado e in appello il ricorso è stato respinto. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che la riscossione sarebbe stata illegittima perché, essendo pendente il giudizio sull’accertamento, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina della riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 e non l’art. 15 d.P.R. 602/1973; con il secondo ha dedotto la nullità o inesistenza dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, assumendo che la questione fosse deducibile anche in appello alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015 e che l’atto fosse stato firmato da soggetto privo di qualifica dirigenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che l’art. 15, comma 1, d.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione in base ad accertamenti non definitivi nella fase amministrativa, mentre l’art. 68 d.lgs. 546/1992 riguarda la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario; la sopravvenuta disciplina del processo tributario ha abrogato solo il comma 2 dell’art. 15, non anche il comma 1. Quanto al secondo, ha ribadito che la declaratoria di illegittimità costituzionale sull’assetto della sottoscrizione degli avvisi di accertamento non esplica effetti retroattivi nei giudizi in corso se il vizio di sottoscrizione non è stato dedotto con il ricorso introduttivo, per il limite del rapporto ormai esaurito nel processo tributario impugnatorio. Ne è seguita la conferma della legittimità della cartella e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
disciplina la riscossione frazionata del tributo nella fase della pendenza del processo tributario e non si sovrappone all’art. 15, comma 1, d.P.R. 602/1973.
art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999
ha abrogato espressamente il comma 2 dell’art. 15 d.P.R. 602/1973, relativo alla riscossione gradata in pendenza di giudizio.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
il comma 1 continua a disciplinare la riscossione del tributo nella fase amministrativa in base ad accertamenti non definitivi; il comma 2, invece, è abrogato.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
regola la sottoscrizione degli avvisi di accertamento; il vizio di sottoscrizione va dedotto nei modi e nei tempi del giudizio tributario impugnatorio.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente come norma sulla validità dell’avviso di accertamento in materia IVA.
art. 31 d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato dal ricorrente nel quadro delle deduzioni sulla tempestività della censura.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti delle domande ed eccezioni proponibili in appello nel processo tributario.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale; il secondo motivo è stato esaminato come censura di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del secondo motivo, relativo alla violazione di norme sulla sottoscrizione dell’atto impositivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2015
la declaratoria di illegittimità costituzionale non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso se il vizio non è stato tempestivamente dedotto nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel sistema della riscossione tributaria, l’art. 15, comma 1, d.P.R. 602/1973 e l’art. 68 d.lgs. 546/1992 operano su piani diversi: il primo regola la riscossione amministrativa in base ad accertamenti non definitivi, il secondo la riscossione frazionata in pendenza del processo tributario; la disciplina successiva abroga solo le disposizioni incompatibili, non l’intero articolo previgente.
- La deduzione del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento deve avvenire tempestivamente con il ricorso introduttivo; nel processo tributario, la natura impugnatoria del giudizio impedisce di far valere in appello un vizio non originariamente eccepito, anche se collegato a una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non opera retroattivamente oltre i limiti del rapporto processuale non più contestabile o del vizio non dedotto nei termini del processo tributario impugnatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è infondato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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