Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1759 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Soprattasse e pene pecuniarie - Sospensione della riscossione nel caso di violazione dovuta a condotta illecita di terzi, ai sensi della legge n. 423 del 1995 - Portata applicativa - Adempimenti previsti dalla legge - Necessità - Esclusione - Applicazione anche in caso di pagamento già effettuato - Legittimità - Possibilità di fornire in giudizio la prova delle condizioni previste dalla legge - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte dei periodi 1997-1999, chiedendo l'applicazione della legge n. 423 del 1995 perché il mancato versamento delle imposte e le conseguenti sanzioni sarebbero dipesi dalla condotta illecita del professionista incaricato dei pagamenti. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello e annullato le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione sostenendo, tra l'altro, che il giudice regionale avesse pronunciato oltre la domanda, poiché il contribuente aveva chiesto soltanto la sospensione della riscossione e non l'annullamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la sentenza regionale per ultrapetizione. Il contribuente aveva richiesto la sospensione della riscossione ai sensi della legge n. 423 del 1995, mentre la Commissione regionale aveva disposto l'annullamento delle sanzioni. Inoltre, al momento della decisione, mancava una condanna penale definitiva del professionista, presupposto necessario per l'annullamento delle sanzioni secondo la disciplina specifica della legge n. 423 del 1995. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • Legge n. 423 del 1995, art. 1

    Prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie quando la violazione tributaria deriva dalla condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista incaricato dei versamenti.

    La norma disciplina principalmente una tutela cautelare di sospensione della riscossione. L'annullamento definitivo delle sanzioni richiede, in linea generale, una condanna penale definitiva del professionista o un provvedimento equipollente. Tuttavia, le condizioni sostanziali previste dalla norma possono essere provate anche direttamente nel giudizio tributario, senza che il contribuente sia necessariamente vincolato agli specifici adempimenti procedurali indicati dalla legge.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

    La disposizione esclude la punibilità del contribuente quando dimostra che l'omesso pagamento dipende esclusivamente da un fatto illecito di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria. È stata utilizzata dalla giurisprudenza per interpretare la legge n. 423 del 1995 in modo da evitare disparità di trattamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 19

    Le norme sono state richiamate in relazione al divieto di ultrapetizione e ai limiti dell'impugnazione della cartella di pagamento. Il giudice tributario non può pronunciare su una domanda diversa o più ampia rispetto a quella proposta dal contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    Sono state richiamate come norme processuali che individuano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e la nullità della sentenza quali motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente sostiene che il mancato versamento delle imposte dipende da un professionista infedele, deve dimostrare concretamente di avergli affidato le somme necessarie e che l'omissione è esclusivamente riconducibile alla condotta illecita del terzo.
  • La sospensione della riscossione e l'annullamento definitivo delle sanzioni sono rimedi distinti: la prima può operare durante la pendenza del procedimento penale, mentre il secondo richiede normalmente una condanna penale definitiva o un provvedimento equivalente.
  • Le condizioni sostanziali per ottenere l'esclusione delle sanzioni possono essere fatte valere anche impugnando l'atto tributario o chiedendo la restituzione di quanto già pagato; non è necessariamente indispensabile aver seguito tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla legge n. 423 del 1995.
  • Il giudice deve rispettare i limiti della domanda: se il contribuente chiede soltanto la sospensione della riscossione, il giudice non può autonomamente annullare le sanzioni.
  • La definitività degli avvisi di accertamento non impedisce necessariamente di contestare le sanzioni per responsabilità esclusiva del professionista, ma la contestazione deve essere formulata con una domanda specifica e supportata da prove adeguate.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere chiaramente, negli atti difensivi, tra richiesta cautelare di sospensione della riscossione, richiesta di annullamento delle sanzioni e richiesta di rimborso di somme già versate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.