Cassazione Penale, Ordinanza n. 08367/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate in appello e non assistito da critica specifica alla sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 3 aprile 2025, deducendo un vizio di motivazione e la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. La Corte rileva che il motivo si limita a riproporre censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata. Viene inoltre osservato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio, valorizzando i precedenti penali specifici, la non modesta offensività della condotta e l'intensità del dolo.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito, congruamente sviluppata, valorizza la non modesta offensività della condotta, l'intensità del dolo e i precedenti specifici dell'imputata.
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché già scrutinata e respinta dal giudice di merito con motivazione adeguata.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è logicamente sostenibile quando il giudice di merito valorizzi elementi quali precedenti penali specifici, offensività non lieve della condotta e intensità del dolo.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio deve misurarsi con la motivazione di merito: se il giudice espone in modo congruo gli elementi decisivi per escludere attenuanti o benefici, la censura di legittimità non può limitarsi ad una mera diversa valutazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →