Cassazione Penale, Ordinanza n. 19037/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta per un reato in materia di stupefacenti. Ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, lamentando: (a) la mancata motivazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento; (b) l'assenza di una autonoma motivazione sulla colpevolezza. La Corte rileva però che, nei limiti dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso soltanto per specifici motivi e che la censura proposta investe profili non deducibili, oltre a riferirsi a un vizio di motivazione non più censurabile in cassazione in tale tipo di sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia impugnabile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il motivo dedotto, generico e riferito alla motivazione sulla colpevolezza e sulle cause di proscioglimento, non rientrasse tra quelli consentiti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
indica il reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena su richiesta.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
richiamato per la trattazione del ricorso con il rito camerale previsto per l'inammissibilità.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
il giudice che pronuncia sentenza di patteggiamento deve comunque verificare l'inesistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione su tale punto non è deducibile in cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto la disciplina restrittiva dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza che contesti la motivazione sulla colpevolezza o l'omesso scrutinio delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento, poiché l'accordo delle parti implica rinuncia a far valere eccezioni incompatibili con la struttura consensuale del rito.
- Il giudice del patteggiamento conserva il dovere di verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma un eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è, di regola, sindacabile in cassazione nei limiti dell'impugnazione consentita.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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