Sentenza n. 4671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, 19 dicembre 2023, n. 1921, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. II, 19 dicembre 2023, n. 1921
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I privati hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto. Nel corso del giudizio d'appello hanno depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello. La rinuncia non è stata ritualmente notificata al Comune appellato, poiché è stata spedita a un indirizzo PEC diverso da quello del difensore domiciliatario dell'Amministrazione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto la dichiarazione idonea a manifestare in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non rispettava le formalità di notificazione previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; nondimeno, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, essa poteva essere valutata quale univoca manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, come richiesto dagli appellanti e in considerazione dell'esito della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la dichiarazione non risulta ritualmente notificata alla controparte
La rinuncia all'impugnazione deve essere notificata alla controparte secondo le forme previste dalla disposizione; nel caso concreto la notificazione è stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello del difensore domiciliatario dell'Amministrazione appellata.
art. 84, comma 4, c.p.a.
essa è apprezzabile quale univoca manifestazione della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
Anche una dichiarazione di rinuncia non ritualmente notificata può essere valutata, se esprime in modo univoco la volontà della parte, quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia all'appello non ritualmente notificata alla controparte non produce gli effetti propri della rinuncia formale, ma può comunque essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoca manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determinare l'improcedibilità del gravame.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione costituisce una causa di improcedibilità dell'impugnazione, anche quando emerga da una dichiarazione della parte non perfezionatasi come rinuncia processuale per difetto delle formalità di notificazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte e risulti giustificata dall'esito complessivo della vicenda.
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