Cassazione Civile, Ordinanza n. 00436/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni 1998 e 1999 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese e successivamente dichiarata fallita. Gli atti impositivi traevano origine da un PVC della Guardia di Finanza e riguardavano maggiori imposte IVA, IRPEG, IRAP e altri recuperi, fondati per l’Ufficio sulla fittizietà di finanziamenti soci e sulla non agevolabilità di alcuni ricavi e sopravvenienze attive. La CTR aveva ritenuto la società ancora legittimata ad agire per inerzia della curatela, aveva valorizzato il giudicato formatosi su una precedente sentenza relativa ad annualità precedenti e, nel merito, aveva considerato illegittimi i recuperi fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 43 l.fall., lamentando l’erroneo riconoscimento della legittimazione della società fallita a impugnare pur in presenza della cancellazione e del fallimento; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno richiamato dalla CTR non poteva estendersi automaticamente a imposte e annualità diverse, né a poste variabili di anno in anno; 3) violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 218 d.P.R. n. 218/1978 e dell’art. 2697 c.c., censurando nel merito l’esclusione della tassabilità di componenti reddituali che, secondo l’Ufficio, non erano agevolabili e derivavano da operazioni commerciali o da finanziamenti fittizi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il terzo e accolto il secondo. In particolare, ha ritenuto infondato il motivo sulla legittimazione della società fallita, osservando che la censura non colpiva specificamente la statuizione della CTR relativa alla mancata interruzione per omessa formale dichiarazione dell’evento ex art. 300 c.p.c.; ha inoltre escluso la rilevabilità officiosa in cassazione del diverso profilo concernente la legittimazione del liquidatore della società estinta, non devoluto con il ricorso. Ha poi reputato inammissibile il terzo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito e non adeguatamente specificato. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva applicato il giudicato esterno in modo automatico, senza verificare se la precedente sentenza riguardasse elementi della fattispecie tributaria tendenzialmente permanenti e quindi estensibili alle annualità successive; la mera identità del PVC e delle parti non bastava a fondare la vincolatività del precedente decisum in relazione a periodi d’imposta differenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 43 l.fall.
Dopo il fallimento, la legittimazione processuale appartiene al curatore; il fallito può agire solo eccezionalmente in caso di inerzia della curatela, che deve consistere in un oggettivo disinteresse all’impugnazione.
art. 300 c.p.c.
La CTR ha ritenuto necessaria la comunicazione formale dell’evento interruttivo da parte del procuratore per produrre l’interruzione del processo; la Corte ha rilevato che la censura non investiva specificamente tale statuizione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno opera solo per gli elementi della fattispecie tributaria che abbiano carattere tendenzialmente permanente e si estendano ai periodi successivi; non si applica automaticamente a tributi diversi o a poste variabili di anno in anno.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall’Ufficio per sostenere l’erroneità della detrazione/rettifica IVA operata dalla CTR in relazione a maggiori fatturazioni o componenti considerate non documentate.
art. 218 d.P.R. n. 218 del 1978
Richiamato dall’Ufficio per contestare l’esclusione del regime agevolativo su alcuni ricavi, ritenuti estranei al reddito industriale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dall’Ufficio per censurare l’erronea ripartizione dell’onere della prova circa la natura dei componenti reddituali e la documentazione delle operazioni.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la riassunzione del giudizio tributario dopo la precedente cassazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
La Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso concreto, poiché la questione della legittimazione del liquidatore della società estinta non era stata devoluta con i motivi di ricorso.
art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973
Richiamato nel ricorso dell’Ufficio per sostenere che l’esenzione decennale riguarda soltanto i redditi industriali e presuppone contabilità separata rispetto a quelli commerciali.
Massime di principio
- Il fallito può impugnare l’atto impositivo notificatogli solo se il curatore rimane oggettivamente inerte; in difetto di inerzia della curatela, il fallito difetta di capacità processuale, ma tale vizio va dedotto in modo pertinente rispetto alla statuizione impugnata.
- In cassazione non può essere rilevato d’ufficio un profilo di difetto di legittimazione processuale che non sia stato specificamente censurato con il ricorso, se la sentenza di merito ha deciso su una diversa questione processuale.
- Il giudicato esterno in materia tributaria vincola nei giudizi successivi solo per gli elementi della fattispecie che siano tendenzialmente permanenti e comuni ai periodi d’imposta successivi; non si estende automaticamente a imposte diverse o a componenti reddituali variabili annualmente.
- La mera identità del processo verbale di constatazione e delle parti non basta, da sola, a fondare l’efficacia vincolante del precedente giudicato, occorrendo verificare in concreto la permanenza degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione precedente.
- Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto sono inammissibili quando non evidenziano specifici errori di diritto della sentenza impugnata.
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